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Notifiche effettuate tramite il centro S.I.N. di Poste Italiane – R.G. n. 38025/08

Ente Giudicante: Giudice di Pace di Milano
Procedimento: R.G. n. 38025/08

Inesistenza giuridica delle notifiche effettuate tramite il centro S.I.N. di Poste Italiane

In conformità all’orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione (si veda ad esempio Cass. n. 20440 del 21 settembre 2006) la sentenza in commento ha ribadito che debbano ritenersi giuridicamente inesistenti le notifiche dei verbali di contestazione fatte da società di recapito alle quali il Comune affida il servizio di consegna di atti giudiziari. In tal guisa le notifiche eseguite da tali soggetti sono equiparate all’omessa notificazione con l’effetto giuridico dell’estinzione dell’obbligazione di pagare la somma dovuta per violazioni al C.d.S. Nella fattispecie il verbale era stato spedito dal centro S.I.N. (di Poste Italiane S.p.A.), ente privato non autorizzato ex lege alla notifica di arti giudiziari.

Commento a cura dell’Avv.

Ufficio del Giudice di Pace di Milano

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

Il Giudice di Pace Avv. Antonella Mencherini della VIII Sezioni Civile ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 38025/08 RG

vertente

tra P.L. elettivamente domiciliata in Milano, XXX, presso lo studio dell’Avv. Martino Zulberti che la rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso

– parte ricorrente –

contro

Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via Silvio Pellico, n. 6, rappresentato e difeso dal funzionario delegato del Corpo di Polizia locale

– parte resistente –

Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa ex art. 23 e 23 l. 689/81

Conclusioni delle parti:

per l’opponente: “a) in via principale e previa sospensiva, per tutti i motivi illustrati in narrativa dichiari l’inefficacia e/o nullità e/o invalidità e/o illegittimità o comunque disponga l’archiviazione del verbale di accertamento n. XXX della Polizia Municipale di Milano ovvero dichiari l’inesistenza giuridica della notifica del predetto verbale e, per l’effetto annulli il verbale; nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dell’opposizione determini l’ammontare della sanzione nell’importo di € 70,00 corrispondente al minimo edittale; in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario per spese generali come da tariffa forense, da distrarsi a favore del procuratore antistatario”.

Per il Comune di Milano: “Per quanto sin qui esposto essendo documentato che la violazione ascritta è stata commessa con il veicolo che, in esito agli accertamenti esperiti presso i Pubblici Registri, è risultato di proprietà dell’opponente, ed essendo che quest’ultima non si dichiari parte estranea alla commessa violazione, si chiede all’Ill.mo Giudice di Pace di rigettare il ricorso. In ogni caso con richiesta di compensazione di ogni spesa, competenze e onorari”.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 13.06.08, la Sig.ra L.P. proponeva opposizione avverso il verbale d’accertamento d’infrazione n. XXX, fattole pervenire a mezzo del servizio postale dal Comune di Milano, con il quale le era stata contestata la violazione dell’art. 7, comma 14, del c.d.s. per avere circolato nella zona a traffico limitato benché agli accessi fossero esposti i segnali indicanti il divieto.

Eccepiva la ricorrente l’illegittimità del provvedimento per omessa indicazione della località ove era stata compiuta l’infrazione e per inesistenza della notifica del verbale in quanto non compiuta da soggetto dotato della qualifica di agente notificazione ed in violazione dell’art. 3 della L. 890/82.

Si costituiva il Comune di Milano, il quale nel contestate la fondatezza dei motivi di doglianza mossi dalla ricorrente poiché nel verbale risultava chiaramente indicata la località ove era stata accertata l’infrazione e per essere stata effettuata la notifica del modello 23L, relativo alla spedizione degli atti giudiziari, ex art. 4 Legge n. 890/82 tramite il servizio postale, oltre a doversi in ogni caso ritenere sanato ogni vizio della notifica per raggiungimento dello scopo da parte dell’atto come attestato dalla tempestiva impugnativa del medesimo, chiedeva il rigetto dell’opposizione.

All’udienza del 26.03.09, dopo discussione, la causa veniva trattenuta in decisione con contestuale lettura del dispositivo.

Motivi della decisione

Parte ricorrente fonda la propria opposizione su diversi motivi, tra cui l’inesistenza della notifica del verbale di accertamento d’infrazione per non essere stato quest’ultimo notificato da soggetto avente la qualifica di agente notificatore ed in violazione dell’art. 3 della Legge 890/82. Orbene, il predetto articolo prevede che “l’Ufficiale Giudiziario scrive la relazione di notifica sull’originale e sulla copia dell’atto, facendo menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento ….. presenta la copia dell’atto da notificare in busta chiusa, apponendo su quest’ultima le indicazione del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario ….. vi appone, altresì il numero del registro cronologico, la propria sottoscrizione e il sigillo dell’ufficio”.

Ancora l’art. 201 del c.d.s. recita che: “alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell’art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazione a mezzo del servizio postale”.

Pertanto dal combinato disposto delle citate norme deriva l’obbligo in capo all’Ufficio a cui appartiene il verbalizzante di procedere alla notifica del verbale di accertamento d’infrazione secondo la procedura prevista in generale per le notificazioni attraverso gli unici soggetti all’uopo abilitati secondo l’art. 12 del c.d.s., il messo comunale e il funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione.

Accertato che nel caso di specie la notifica è stata compiuta per mezzo del servzio postale, il piego prima di essere consegnato alle poste unitamente all’avviso di ricevimento, doveva essere predisposto dal soggetto abilitato che avrebbe dovuto inserire l’atto da notificare in apposita busta, sulla quale doveva riportare le generalità del destinatario, il numero del registro cronologico, la propria sottoscrizione ed il sigillo dell’Ufficio.

Di contro dalle risultanze istruttorie è emerso che il verbale è stato stampato, inserito nella busta e spedito per la Polizia Municipale di Milano dal Centro Servizi S.I.N. Poste Italiane 00050 Fiumicino Roma (dicitura riportata sul verbale opposto) e, quindi, che le operazioni riservate all’agente notificatore sono state effettuate da soggetto diverso non rientrante tra quelli di cui alla sopra richiamata disposizione di legge.

Essendo, quindi, mancata nel caso in esame la fase di trasmissione che ex art. 3 della Legge n. 890/82 è riservata all’agente notificatore per essere stata anche tale fase espletata dalle Poste Italiane in sostituzione del Comune di Milano, la notifica del verbale opposto deve essere considerata inesistente.

Sul punto, difatti, si condivide l’orientamento della Corte di Cassazione, la quale ha precisato che con riguardo alla notificazione degli estremi della infrazione amministrativa all’interessato, questa deve essere eseguita secondo le disposizioni previste dalle leggi vigenti o dal codice di procedura civile, con conseguente validità della notificazione solo se effettuato dai soggetti specificamente abilitati a farla e nelle forme e con le modalità specificamente previste, pena la sua giuridica inesistenza, senza alcuna possibilità di sanatoria, se eseguita da soggetti non specificamente abilitati (Cass. n. 563/94).

Per quanto sopra esposto il ricorso deve essere accolto sulla fondatezza di tale motivo con assorbimento dei restanti.

La natura particolare della questione trattata vertente su un atto che in quanto amministrativo gode della presunzione di legittimità, oltre che controversa, stante la non pacifica interpretazione della medesima, determina la sussistenza di quei giusti motivi per la declinatorio di compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il giudice di pace, definitivamente pronunciando, così provvede

Accoglie

Il ricorso proposto dalla sig.ra L.P. avverso il verbale di accertamento d’infrazione n. XXX emesso dal Comune di Milano e, per l’effetto, annulla il predetto verbale.

Compensa interamente tra le parti le spese di lite della procedura.

Così deciso in Milano il 26.03.09.

Il giudice di pace

Avv. Antonella Mencherini

La presente sentenza è stata resa pubbilica mediante deposito in cancelleria il 25 giugno 2009. Il cancelliere.