Mancato blocco della carta: la banca risponde dei prelievi illeciti – Sentenza del 3 ottobre 2011 GdP di Caserta
Ente Giudicante: Giudice di Pace di Caserta
Procedimento: Sentenza del 3 ottobre 2011 GdP di Caserta
Mancato blocco della carta: la banca risponde dei prelievi illeciti
Con la sentenza 3 ottobre 2011 emessa dal Giudice di pace di Caserta è stato affrontato il tema della responsabilità della banca per mancato blocco di una carta postamat.
Nel caso in esame, i clienti, accortisi di aver smarrito la carta, telefonavano prontamente al numero verde indicato dalla banca, ricevendo conferma dell’avvenuto blocco della stessa. Nonostante ciò, con la stessa carta, venivano effettuati, successivamente alla richiesta di blocco, alcuni prelievi illeciti da parte di soggetti terzi.
Intimata del risarcimento dei danni patiti dai proprio clienti, la banca eccepiva il fatto che gli stessi avrebbero dovuto telefonare non al numero contattato, utilizzabile solo per il blocco delle carte “post pay”, ma ad altro numero dedicato alle carte “postamat”.
Il Giudice, rigettando l’eccezione sul presupposto che fosse onere della stessa banca indicare l’esatto numero verde da utilizzare per il blocco della carta, ha affermato la responsabilità dell’Istituto di credito ex art. 1710 c.c. sul presupposto che la convenzione per l’utilizzo di carte elettroniche di pagamento che accede ad un contratto di conto corrente bancario è infatti assimilabile al mandato, con la conseguenza che l’Istituto emittente che non esegue il blocco della carta smarrita si rende inadempiente all’obbligo previsto dal citato art.1710, primo comma, cod. civ., per non aver eseguito le istruzioni del mandante.
Tale principio, ha osservato il Giudice, non viene meno nell’ipotesi in cui la banca si serva di soggetti terzi per tali operazioni, posto che, nei confronti del cliente, risponde ex art. 1228 c.c. del cattivo operato di detti terzi.
REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASERTA
IN NOME DEL POPOLI ITALIANO
Il Giudice di Pace di Caserta, II sezione, avv. Ivana Catozza ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al R.G. (…) avente ad oggetto risarcimento danni
TRA
(…), rapp.ti e difesi dall’avv. (…) e con lui elettivamente domiciliati in Caserta alla via (…).
ATTORI
CONTRO
(…) in persona del legale rapp.te p.t., rapp.te e difesa dall’avv. (…)
CONVENUTA
Conclusioni: all’udienza del 27.6.2011 i procuratori delle parti concludevano come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato alla convenuta (…) in persona del legale rapp.te p.t., gli attori la convenivano in giudizio davanti a questo ufficio per sentirla dichiarare responsabile di inadempimento contrattuale e, per l’effetto, sentirla condannare al pagamento della somma di euro 440,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria. Gli attori sostenevano di essere titolari di conto corrente (…) avente il (…) acceso presso la convenuta nonché di carta (…) avente (…).
In data 5.12.2009, verso le ore 17,00 gli istanti si accorgevano di aver smarrito la carta postamat e telefonavano al numero verde indicato da (…) per bloccare la carta.
L’addetto al numero verde assicurava di aver bloccato la carta. Dopodiché veniva sporta denuncia.
Dopo qualche tempo gli attori si accorgevano che in data 8.12.2009, tra le ore 18,26 e le ore 18,29, ossia dopo che era stata effettuata la telefonata al numero verde per bloccare la carta, erano stati fatti due prelievi dalla carta per euro 250,00 ed euro 190,00.
Seguiva da parte degli istanti altra denuncia.
Ritenuta la responsabilità di (…) per non aver provveduto al blocco della carta, gli attori chiedevano a questa di essere risarciti del danno subito ma visto il silenzio della stessa, promuovevano il presente giudizio.
Si costituiva la convenuta, che contestava la domanda.
Espletata l’istruttoria, che si concludeva con l’escussione di due testi all’udienza del 27.6.2011 la causa veniva assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata, per cui va accolta nei limiti di ragione.
L’attore con la documentazione prodotta ha dimostralo sia la sua legittimazione attiva che quella passiva.
Dal testimoniale reso si evince che gli istanti denunciarono lo smarrimento della carta postamat verso le ore 17,00 del 5.12.2008 al numero verde indicato dalla convenuta.
Il dato che i prelievi furono effettuati dagli ignoti il giorno 8.12.2008 tra le ore 18,26 e le ore 18,29 sta a significare che la carta non fu bloccata.
Da ciò ne viene che (…) si è resa inadempiente dell’obbligo assuntosi ex art. 1710 I co c.c. per non aver eseguito le istruzioni del mandante, suo cliente che chiedeva il blocco della carta.
Né può accogliersi la tesi difensiva della convenuta secondo la quale gli attori non avrebbero dovuto telefonare a quel numero verde ma ad altro numero, in quanto quello chiamato opera per il blocco delle carte post pay e non delle carte postamat, perché sarebbe stato onere dell’operatore indicare a quale numero rivolgersi e non assicurare il blocco della carta.
Or dunque, rilevato che se anche la convenuta si serve di terzi per tali operazioni, essa nei confronti del cliente risponde del cattivo operato dei detti terzi cui sì è affidata ex art. 1228 c.c., non può qui andare esente da responsabilità attesa la pacificità dei fatti.
Per tale motivo (…) va condannata al pagamento della somma di euro 440,00 in favore degli istanti, oltre interessi legali dal fatto (8.12.2008) al soddisfo.
Le spese vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Caserta, II sezione civile, avv. Ivana Catozza, definitivamente pronunciando sulla domanda iscritta al R.G. (…) proposta da (…) in persona del legale rapp.te p.t., respinta ogni contraria istanza e deduzione, cosi provvede:
1) dichiara responsabile di inadempimento contrattuale (…) e, per l’effetto, la condanna al pagamento della somma di euro 400,00 oltre interessi legali dall’8.12.2008 sino al soddisfo, in favore degli attori;
2) liquida le spese di giudizio in euro (…) di cui euro (…) per spese, euro (…) per diritti ed euro (…) per onorario, oltre spese generali, CPA ed IVA che pone a carico della convenuta e con distrazione a favore del procuratore dell’attore.
Così deciso in Caserta, lì 3.10.11