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La riforma organica della magistratura onoraria

La riforma organica della magistratura onoraria

In gazzetta ufficiale del 31 maggio 2016 è stato pubblicato il primo decreto legislativo (n. 92/2016) in attuazione della legge delega 28 aprile 2016, n. 57 recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace. Il decreto attuativo riguarda la disciplina della sezione autonoma dei Consigli Giudiziari e le disposizioni per la conferma nell’incarico dei gdp, got e vpo.

Ecco dunque il primo importante passo verso il riordino della disciplina considerando che, come si legge nella nota di Palazzo Chigi – “dal 2003 ad oggi la gran parte dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori risultano mantenuti in servizio mediante reiterati interventi normativi di proroga annuale senza alcuna preventiva verifica di idoneità all’esercizio delle funzioni”.

La riforma prevede il riassetto complessivo dell’ordinamento dei magistrati onorari ed un ampliamento significativo delle competenze civili e penali.

Le principali novità sono le seguenti:

1) Unificazione magistrati onorari: cade la distinzione tra giudici di pace e giudici onorari di tribunale, ci sarà un’unica figura di giudice onorario, denominato “giudice onorario di pace” (gop), inserito in un solo ufficio giudiziario.

I magistrati requirenti onorari confluiranno nelle procure della Repubblica in una specifica articolazione (ufficio dei vpo, vice procuratori onorari).

2) Riorganizzazione ufficio giudice di pace: L’ufficio del GoP perde l’attuale autonomia funzionale e organizzativa, sarà infatti, il presidente del tribunale a coordinarlo provvedendo alla gestione del personale di magistratura e amministrativo. Il presidente del tribunale predisporrà tabelle di organizzazione dell’ufficio onorario e le cause saranno assegnate ai gop sulla base dei criteri stabiliti in sede tabellare.

3) Requisiti per l’accesso: per la nomina basterà la sola laurea in Giurisprudenza, ma stop all’ingresso di chi è già in pensione. Vengono poi ridefiniti il requisito dell’età, i titoli preferenziali e il procedimento di nomina che ora spetterà alla sezione autonoma della magistratura onoraria del Consiglio giudiziario.

Una volta stabilite le piante organiche ufficio per ufficio, sia dei giudici onorari di pace sia dei viceprocuratori onorari, competerà dunque alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario con la partecipazione di magistrati onorari elettivi emettere il bando del concorso per titoli per l’accesso alla magistratura onoraria.

Sempre alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario competerà di «istruire e valutare, previa acquisizione del parere dell’organo istituzionale al quale l’istante risulti eventualmente iscritto, le domande e, all’esito, a trasmettere al Consiglio superiore della magistratura le proposte di ammissione al tirocinio sulle quali delibera il Consiglio superiore medesimo».

Nella selezione degli aspiranti magistrati onorari, analogamente a quanto già previsto, viene stabilito che sono titoli preferenziali: 1) l’aver esercitato funzioni giudiziarie a titolo onorario, 2) lo svolgere o l’aver svolto la professione di avvocato, 3) di notaio, ed, infine, 4) l’insegnare o l’aver insegnato materie giuridiche presso le università.

A parità di titoli la precedenza è riservata a chi ha la più elevata anzianità professionale.

4) Tirocinio: la nomina a magistrato onorario è subordinata allo svolgimento di un «tirocinio presso un magistrato professionale affidatario», volto a formulare «un giudizio di idoneità» sulla cui base predisporre una graduatoria degli idonei per la nomina a magistrati onorari.

Con riguardo al tirocinio, la legge delega lascia amplissimi margini operativi alla discrezionalità del Governo, che è libero di stabilirne nel dettaglio modalità e durata, essendo vincolato soltanto a stabilire «che nel corso dello stesso non sia dovuta alcuna forma di indennità». Occorrerà dunque attendere i decreti attuativi del Governo.

Terminato il tirocinio, che è rivolto esclusivamente alla formulazione di un giudizio di idoneità (o, al contrario, di inidoneità), la sezione autonoma del Consiglio giudiziario, sulla base dei titoli preferenziali, propone una graduatoria al C.S.M. che delibera al riguardo.

5) Incarichi più brevi: La durata dell’incarico è stabilita in quattro anni, rinnovabile per una sola volta (per chi è già in servizio il limite massimo resta quello di quattro quadrienni).

Lo svolgimento delle funzioni di magistrato onorario per due mandati sarà titolo preferenziale nei concorsi per la pubblica amministrazione. Per i primi due anni i gop saranno impiegati presso l’ufficio del processo e nel corso dell’incarico avranno l’obbligo della formazione professionale.

6) Indennità: riformata la disciplina delle indennità dei magistrati onorari, con la previsione di una parte fissa e una parte variabile, il cui importo sarà liquidato dal presidente del tribunale e dal procuratore della repubblica in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi da essi fissati annualmente.

7) Ampliamento competenze: sul fronte civile, al gop saranno attribuiti i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio, i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria e di comunione di minore complessità quanto all’attività istruttoria e decisoria, i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore in possesso di terzi (con obbligo però in questo caso di seguire le direttive di un giudice togato indicato dal presidente del tribunale); estesa la competenza per valore fino a 30 mila euro (dai 5 mila attuali) e per i sinistri stradali fino a 50 mila euro (oggi è 30 mila) con possibilità di decidere secondo equità tutte le cause di valore fino a 2.500 euro (oggi il limite è di 1.100 euro).

Sul piano della competenza penale, saranno attribuite nuove fattispecie di reato quali minaccia (salvo vi siano aggravanti) e furto perseguibile a querela, abbandono di animali e contravvenzioni riguardanti animali o specie vegetali protette, commercio e vendita di fitofarmaci e rifiuto di fornire le generalità alle forze dell’ordine.

8) Giudici onorari nei collegi giudicanti: dopo due anni di incarico, in casi eccezionali e contingenti e in presenza di specifici presupposti (scoperture di organico e) i GoP potranno essere componenti dei collegi giudicanti civili e penali. Sarà anche possibile, in ipotesi tassative, applicare i gop nella trattazione di procedimenti civili e penali di competenza del tribunale ordinario, con l’eccezione però dei procedimenti cautelari e possessori in materia civile e nelle controversie di lavoro e previdenza e in campo penale delle funzioni di gip e gup e per qualsiasi procedimento che non consenta la citazione diretta.

Cav. Franco Antonio Pinardi
Segretario Generale
Confederazione Giudici di Pace C.G.d.P.

Disegno di legge n. 1738 – Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace