La Cassazione smaschera i falsi contratti di formazione e lavoro – Sentenza n. 3625 del 9 marzo 2012
Ente Giudicante: Corte di Cassazione
Procedimento: Sentenza n. 3625 del 9 marzo 2012
La Cassazione smaschera i falsi contratti di formazione e lavoro
Va assunto a tempo indeterminato il dipendente inquadrato nell’ambito di un rapporto di formazione lavoro che non viene addestrato ma adibito fin dall’inizio a specifiche mansioni. E’ questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 3625 del 09.03.2012 qui in commento con la quale è stato altresì specificato che l’assenza di addestramento fa venire meno i presupposti del contratto di formazione.
In particolare la Suprema Corte ha chiarito che in materia di formazione del giovane lavoratore, nel caso di adibizione del medesimo a mansioni semplici e ripetitive debba escludersi la possibilità di adempiere a qualsivoglia piano formativo.
Come è noto il contratto di formazione e lavoro è un contratto con causa mista, che prevede, a fronte della prestazione di lavoro, l’obbligo datoriale di corrispondere una retribuzione e di fornire un addestramento finalizzato all’acquisito della professionalità necessaria per una definitiva immissione del giovane nel mondo del lavoro.
Nel caso esaminato dagli Ermellini, il giudice di merito aveva accertato che il lavoratore era stato adibito alla funzione di carrellista, – “consistente nella guida di muletti per spostare prodotti finiti” – dal primo all’ultimo giorno di lavoro. E dunque “non aveva ricevuto alcuna formazione né teorica né pratica essendo stato adibito a mansioni elementari e ripetitive”, al punto che “era mancato il presupposto legittimante del contratto di formazione”. Ne deriva che in assenza di addestramento finalizzato all’acquisto della professionalità da parte del lavoratore necessaria all’immissione nel mondo del lavoro, il contratto di lavoro va considerato a tempo indeterminato.
Nello specifico l’azienda sarà dunque tenuta al versamento di tutte le competenze contributive sia all’INPS che all’INAIL oltre cha alla conversione automatica del contratto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato.
Corte di Cassazione, sentenza n. 3625 del 09.03.2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUIDO VIDIRI – Presidente
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS – Consigliere
Dott. GIOVANNI AMOROSO – Rel. Consigliere
Dott. UMBERTO BERRINO – Consigliere
Dott. IRENE TRICOMI – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 7019-2007 proposto da:
(…) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. FERRARI 11, presso lo studio dell’avvocato VALENZA DINO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DI TEODORO FRANCO, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
– I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati PIGNATARO ADRIANA e ZAMMATARO VITO, che lo rappresentante e difendono giusta delega in atti;
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, nonché mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CORRERA FABRIZIO, SGROI ANTONINO, CALIULO LUIGI, giusta delega in atti;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 696/2006 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 09/11/2006 R.G.N. 1284/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;
udito l’Avvocato CARLA D’ALOISIO per delega CALIULO LUIGI e GIANDOMENICO CATALANO per delega VITO ZAMMATARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 6/10/05 la (…) s.p.a., (già … s.p.a.) impugnava la sentenza del tribunale di Teramo della sette – 15 giugno 2005, che aveva respinto l’opposizione a cartella esattoriale per il pagamento di contributi INAIL e INPS, relativamente ad una posizione lavorativa, per la quale non era stata contestata la sussistenza del contratto di formazione e lavoro. Deduceva che, per giurisprudenza costante, non ogni omissione nell’ambito del predetto contratto, ne determinava la trasformazione in un contratto a tempo indeterminato; e, comunque, dalla prova testimoniale era risultato che il lavoratore in questione aveva svolto mansioni riconducibili alla qualifica di ingresso (2° livello), sia a quella di arrivo (3° livello); contestava infine che il giudice non avesse preso in considerazione le deposizioni di alcuni testi, perché risultati ancora dipendenti.
Chiedeva, pertanto, che, in riforma della sentenza di primo grado, fosse accolta la propria domanda, con il favore delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Resistevano gli istituti convenuti, instando per il rigetto dell’appello e la vittoria delle spese del giudizio.
Con la sentenza del 22 giugno 2006 – 9 novembre 2006 la corte d’appello dell’Aquila rigettava l’appello compensando le spese di lite.
2. Avversi questa pronuncia ricorre per cassazione la società appellante con due motivi.
Resiste con controricorso la parte intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è articolato in due motivi.
Con il primo motivo di ricorso la società denuncia la falsa o errata applicazione della legge 19 dicembre 1984 n. 863 nonché delle norme di cui all’art. 6 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica del 13 settembre 1994.
Deduce che non basta una qualsiasi divergenza, anche di lieve entità, tra gli obblighi del contratto di formazione e lavoro e il concreto svolgimento del rapporto per configurare un inadempimento datoriale sanzionabile con la conversione, ma è necessario che venga compromessa la funzione del contratto di formazione lavoro.
Ed aggiunge che è priva di rilievo l’eventuale precedente esperienza lavorativa o addestramento ai fini della nullità del contratto perché si riferisce a una circostanza estranea al contratto stesso.
Con il secondo motivo di ricorso la società denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio.
La società ricorrente, ripercorrendo le risultanze della prova testimoniale, deduce che il lavoratore originario ricorrente non svolgeva soltanto le mansioni di carrellista, ma anche altre mansioni e che in particolare gli era stata impartita la formazione pratica e teorica, di cui la corte territoriale non ha tenuto conto.
2. Il ricorso – i cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente – è infondato.
La corte territoriale con una valutazione squisitamente di merito ha accertato che il lavoratore ha sempre svolto – dalla data di assunzione a quella di cessazione del rapporto di formazione e lavoro – mansioni di carrellista, consistenti nella guida di muletti per spostare prodotti finiti.
In particolare la corte d’appello apprezzando le varie deposizioni testimoniali, pur non del tutto conformi, è pervenuta al convincimento che il lavoratore, originario ricorrente, non aveva ricevuto alcuna formazione né teorica né pratica essendo stato adibito a mansioni elementari e ripetitive; talché era mancato il presupposto legittimante del contratto di formazione lavoro (cfr. in proposito Cass., 22 aprile 2011, n. 9294; 8 maggio 2008, n. 11365).
Ha affermato in particolare questa Corte (Cass., sez. lav., 19 giugno 2006, n. 14097) che nel contratto di formazione e lavoro – previsto dall’art. 3 del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 (come successivamente modificato con d.l. n. 108 del 1991, convertito con la legge n. 169 del 1991) – l’addestramento pratico finalizzato all’acquisizione da parte del lavoratore della professionalità necessaria all’immissione nel mondo del lavoro costituisce parte integrante della causa del contratto stesso. In mancanza di tale indefettibile presupposto non è integrata la fattispecie del contratto di formazione e lavoro. Infatti – ha precisato Cass., sez. lav., 14 luglio 2003, n. 11017 – il contratto di formazione e lavoro è un contratto con causa mista, che prevede, a fronte della prestazione di lavoro, l’obbligo datoriale di corrispondere una retribuzione e di fornire un addestramento finalizzato all’acquisizione della professionalità necessaria per una definitiva immissione del giovane nel mondo del lavoro.
2. Il ricorso va quindi rigettato.
Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione in favore di ciascuno dei controricorrenti nella misura liquidata in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuno dei contro ricorrenti, delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in euro 40,00, oltre 2.500,00 (quemilacinquecento) per onorario d’avvocato ed oltre spese generali.
Così deciso in Roma il 5 ottobre 2011
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Giovanni Amoroso) (Guido Vidiri)
Depositato in cancelleria oggi 8 marzo 2012