Giurisprudenza

Guida con patente estera non costituisce reato ma solo illecito amministrativo – Sentenza del 30 agosto 2011

Ente Giudicante: Tribunale penale di Nola
Procedimento: Sentenza del 30 agosto 2011

Guida con patente estera non costituisce reato ma solo illecito amministrativo

E’ quanto stabilito dal Tribunale Penale di Nola con la sentenza del 30 agosto 2011 che qui si commenta. La fattispecie in esame riguardava il caso di un ucraino  (e dunque cittadino di stato estero non appartenente all’UE) che in occasione di un incidente stradale non era in possesso della patente di guida e si riservava di esibirla. Successivamente tuttavia l’imputato si presentava presso gli uffici della Compagnia esibendo una patente estera rilasciatagli il 18.5.09 mentre egli risultava risiedere in Italia almeno dal 20.3.08, data di rilascio della carta di identità. Il cittadino ucraino era dunque titolare di patente di guida del proprio Paese in corso di validità nonché residente in Italia da oltre un anno.

Il P.M. contestava dunque all’imputato di non avere mai ottenuto la patente italiana, ciò che integra il reato di guida senza patente di cui all’art. 116 co. 13 Codice della Strada.

Il Tribunale di Nola tuttavia decideva la causa assolvendo il cittadino ucraino del reato a lui ascritto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Ciò che qui interessa è la previsione del comma 7 dell’art. 136 cod. str., la quale dispone che coloro che sono residenti in Italia da oltre un anno e guidano con patente straniera “in corso di validità”, come nel caso di specie, “si applicano le sanzioni previste per chi guida con patente italiana scaduta di validità”, ossia le mere sanzioni amministrative previste dal già citato art. 126, comma 7 cod. strada.

Si deve, pertanto, ritenere che nel caso di specie si sia integrato il solo illecito amministrativo di cui sopra, come già ritenuto dalla giurisprudenza della Cassazione, sia pure con riferimento alla previgente disciplina che, però, non differisce da quella attuale per quanto rileva nella presente sede (cfr. Cass., 03.10.1997, nr. 2392, rv. 209291; Cass., 17.12.1998, nr. 3699, rv. 213144), a nulla rilevando la circostanza che la patente straniera in questione non potesse essere convertita per mancanza della condizione di reciprocità, prevista dall’art. 136, comma 2 cod. strada.

Si osserva in proposito come  la ratio della parificazione tra le violazioni di cui all’art. 136, comma 7 e quella di cui all’art. 127, comma 7 cod. str. non riposa sulla circostanza che la patente straniera possa o meno essere convertita con quella italiana, secondo le modalità previste dall’art. 136 cod. str., ma sulla circostanza che abilita alla guida nel primo anno di residenza in Italia del conducente, a norma dell’art. 135, comma 1 cod. str. che, a tal fine, non prevede alcuna condizione di reciprocità. Si tratta, pertanto, di un documento che abilita alla guida per un determinato periodo (il primo anno di residenza in Italia) e poi scade, esattamente come la patente italiana scaduta di validità.

Né ad una diversa conclusione può condurre la circolare ministeriale dd. 11.12.2007 nr. 300/A/1/29353/111/84/1, secondo la quale effettivamente una volta scaduto il termine di un anno, nel caso la patente straniera non sia convertibile, si integrerebbe il reato di guida senza patente e ciò perché “la patente rilasciata da uno Stato estero può avere rilievo giuridico nell’ordinamento italiano solo attraverso la sua conversione, in mancanza della quale sono applicati i rimedi sanzionatori relativi alla guida senza patente”, soluzioni confortata da due pronunce rese dalla Corte Costituzionale (ord. nr. 76 del 200 e nr. 260 del 2001), che tuttavia attengono ad illeciti amministrativi, del tutto diversi dal problema qui in esame.

Infatti, una simile interpretazione contrasta in modo evidente coi principi di stretta legalità e di tassatività vigenti nella materia penale e col chiaro disposto di cui all’art. 136, comma 7 cod. str., che non discrimina in alcun modo tra patenti stranieri convertibili e non convertibili per configurare il mero illecito amministrativo, nel caso la guida sia effettuato oltre l’anno di residenza ma con una patente straniera in corso di validità.

Correttamente, pertanto, il Tribunale di Nola ha escluso la fattispecie di reato pronunciando sentenza di proscioglimento, a norma dell’art. 129 c.p.p., per non essere previsto il fatto dalla legge come reato.

CONVERSIONE DI PATENTI DI GUIDA ESTERE

(Art. 136 codice della strada)

[Tribunale di Nola, GIP dr.ssa Paola Borrelli, sentenza del 30 agosto 2011]

TRIBUNALE PENALE DI NOLA

(omissis …)

MOTIVAZIONE

In data 30.8.11 il P.M. in sede richiedeva l’emissione di decreto penale di condanna nei confronti di Tizio per il reato di cui in epigrafe.

La richiesta non può essere accolta e l’imputato deve essere prosciolto ai sensi dell’art. 129 c.p.p.

Il fatto è semplice: in occasione di un incidente stradale, il 5.7.11, i C.C. di XXX accertavano che l’imputato era alla guida di una YYY; al momento il cittadino ucraino non era in possesso della patente di guida e si riservava di esibirla.

Successivamente l’imputato si presentava presso gli uffici della Compagnia ed esibiva una patente estera rilasciatagli il 18.5.09; egli risultava risiedere in Italia almeno dal 20.3.08, data di rilascio della carta di identità.

Il P.M. gli contesta di non avere mai ottenuto la patente italiana e che ciò integra il reato di guida senza patente di cui all’art. 116 co. 13 Codice della Strada.

Orbene, la normativa di riferimento è quella dell’art. 136 Codice della Strada.

Art. 136.
Conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati esteri da Stati della Comunità europea

1. I titolari di patente in corso di validità, rilasciata da uno Stato membro della Comunità economica europea, che abbiano acquisito la residenza anagrafica in Italia, possono ottenere, a richiesta e dietro consegna della suddetta patente, la patente di guida delle stesse categorie per le quali è valida la loro patente senza sostenere l’esame di idoneità di cui all’art. 121. La patente sostituita è restituita, da parte dell’autorità italiana che ha rilasciato la nuova patente, all’autorità dello Stato membro che l’ha rilasciata. Le stesse disposizioni si applicano per il certificato di abilitazione professionale, senza peraltro provvedere al ritiro dell’eventuale documento abilitativo a sé stante.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a condizione di reciprocità, anche ai titolari di patenti di guida rilasciate da Paesi non comunitari, fatto salvo quanto stabilito in accordi internazionali.

3. Il rilascio di patente in sostituzione di una patente di altro Stato avviene previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti psichici, fisici e morali stabiliti rispettivamente dagli articoli 119 e 120. Il controllo dei requisiti psichici e fisici avviene a norma dell’art. 126, comma 5.

4. L’accertamento dei requisiti psichici e fisici non è richiesto qualora si dimostri che il rilascio della patente da sostituire, emessa da uno Stato membro della Comunità europea, è stato subordinato al possesso di requisiti psichici e fisici equivalenti a quelli previsti dalla normativa vigente. In questa ipotesi alla nuova patente non può essere accordata una validità che vada oltre il termine stabilito per la patente da sostituire.

5. Nel caso in cui è richiesta la sostituzione, ai sensi dei precedenti commi, di patente rilasciata da uno Stato estero, già in sostituzione di una precedente patente italiana, è rilasciata una nuova patente di categoria non superiore a quella originaria, per ottenere la quale il titolare sostenne l’esame di idoneità.

6. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell’acquisizione della residenza in Italia, guidano con patente rilasciata da uno Stato estero non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste dai commi 13 e 18 dell’articolo 116.

6-bis. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell’acquisizione della residenza in Italia, pur essendo muniti di patente di guida valida, guidano con certificato di abilitazione professionale, con carta di qualificazione del conducente o con un altro prescritto documento abilitativo rilasciato da uno Stato estero non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste dai commi 15 e 17 dell’articolo 116.

7. A coloro che, avendo acquisito la residenza in Italia da non oltre un anno, guidano con patente o altro necessario documento abilitativo, rilasciati da uno Stato estero, scaduti di validità ovvero a coloro che, trascorso più di un anno dal giorno dell’acquisizione della residenza in Italia, guidano con i documenti di cui sopra in corso di validità, si applicano le sanzioni previste per chi guida con patente italiana scaduta di validità.

E’ evidente che, il caso che ci occupa è quello di:

1) – un cittadino di uno stato estero non appartenente all’UE,

2) – che, comunque, non abbia attivato la procedura ex art. 136 co. 2 Codice della Strada (ove eventualmente possibile) per cui non sia in possesso di patente italiana;

3) – che sia titolare di patente di guida del proprio Paese in corso di validità (su questo punto, il P.M. non allega elementi per ritenere che la validità del documento rilasciato il 18.5.09 sia cessata);

4) – che sia residente in Italia da oltre un anno.

Orbene, il dato testuale del comma 7 seconda parte dell’art. 136 Codice della Strada sembra inequivocabile: al caso concreto si applicano le sanzioni previste per chi guida con patente italiana scaduta di validità.

Il richiamo è, con tutta evidenza, al comma sette dell’art. 126 Codice della Strada che recita:

7. Chiunque guida con patente o carta di qualificazione del conducente la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente o della carta di qualificazione del conducente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

A ciò va aggiunto, a smentire qualsiasi interpretazione contraria che riconduca la sanzione amministrativa ai soli cittadini comunitari, che la seconda parte del comma sette dell’art. 136 Codice della Strada va riferimento a tutti “i documenti di cui sopra”, quindi, sia a quelli rilasciati a stranieri di nazionalità intra UE sia agli altri.

Questa interpretazione, peraltro, coincide con quella che, della questione, ha dato la S.C.; si vedano Cass. Pen. Sez. 4, Sentenza n. 3699 del 17/12/1998 “Nel fatto dello straniero, residente in Italia da oltre un anno ed in possesso di una patente rilasciatagli dal suo paese d’origine e non convertita, vanno ravvisati gli estremi della violazione amministrativa, di cui all’art. 136, comma 7, cod. strad., anche se lo stato estero non faccia parte dell’Unione europea.”; Cass. Pen. Sez. 4, Sentenza n. 2392 del 03/10/1997 “Per la guida di veicolo con patente estera da parte dello straniero, che abbia acquisito la residenza in Italia da oltre un anno, è prevista l’applicazione delle sanzioni stabilite per la guida senza patente se la patente risulti scaduta di validità e quelle amministrative, indicate nell’art. 126, co. 6, cod. strad., se la patente risulti ancora valida.”

Tanto premesso, l’imputato deve essere assolto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Il G.I.P. del Tribunale di Nola,

letto l’art. 129 c.p.p.,

assolve Tizio del reato a lui ascritto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Così deciso a Nola il 30.8.11

IL G.I.P.

Paola Borrelli