Giudice di Pace di Sondrio – Ordinanza n. 398 del 19 ottobre 2009
Ente Giudicante: Giudice di Pace di Sondrio
Procedimento: Ordinanza n. 398 del 19 ottobre 2009
GIUDICE DI PACE DI SONDRIO – Ordinanza 19 ottobre 2009, n. 398
Straniero – Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato – Configurazione della fattispecie come reato – Violazione del principio di ragionevolezza sotto diversi profili, anche sotto il profilo sanzionatorio – Disparità di trattamento rispetto al reato di indebito trattenimento nel territorio dello Stato di cui all’legge 16 marzo 2006, n. 146.
Osserva
1. L’art. 1 della legge 28 maggio 2007 n. 68”. Pertanto dall’8 agosto 2009 tutti gli stranieri che varcano i confini dello Stato senza rispettare le norme in materia di ingresso nel territorio italiano ovvero che sono presenti sul territorio nazionale senza essere autorizzati alla permanenza, non saranno più destinatari di provvedimenti amministrativi di espulsione o di respingimento, come avveniva prima di tale data, ma saranno denunciati in base alla nuova ipotesi di reato.
La criminalizzazione di questo “status” da parte del legislatore appare in contrasto con alcuni fondamentali principi della Carta costituzionale, sicché non può dirsi infondata la questione di costituzionalità della citata norma sotto vari profili.
2. Violazione dell’art. 3 Costituzione sotto il profilo della irragionevolezza di criminalizzare l’ingresso e la permanenza clandestina nel territorio dello Stato italiano.
Sebbene è riconosciuto al legislatore il potere di regolare la materia dell’immigrazione facendo uso del potere discrezionale che gli è proprio nell’interesse pubblico e di controllo dei flussi migratori, la sua azione trova limiti nei principi fondamentali del sistema penale stabiliti dalla Costituzione e nell’osservanza di soluzioni ispirate a canoni di ragionevolezza e di razionalità finalistica.
Sotto questo profilo, l’irragionevolezza della nuova fattispecie criminosa resta acclarata dal fatto che con essa si intende perseguire l’allontanamento dal territorio italiano dello straniero irregolare ricorrendo alla sua criminalizzazione.
Ciò è chiaramente desumibile dalle disposizioni accessorie alla fattispecie incriminatrice aventi ad oggetto proprio l’espulsione, come prova la sanzione sostitutiva irrogabile dal Giudice di pace ai sensi dell’art. 10-bis, b) la causa di improcedibilità dell’azione penale in presenza di espulsione dello straniero in via amministrativa e, infine, c) la mancata previsione della necessità di richiedere il nulla osta dell’Autorità Giudiziaria per l’esecuzione dell’espulsione in via amministrativa.
Pertanto, stante la vera evidente finalità perseguita dal legislatore con l’introdotta norma penale, la stessa appare priva di una ratio giustificatrice poiché il sottaciuto obiettivo, quello dell’espulsione dell’extracomunitario, era già perseguibile con l’applicazione del disposto dell’art. 13, comma 4, d.lgs. 286/98.
Ma la evidenziata irragionevolezza che ammanta la nuova norma penale è ulteriormente emergente dal complessivo profilo sanzionatorio comprensivo non solo della pena dell’ammenda, ma anche dal divieto di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena per effetto dell’attribuzione della competenza al Giudice di pace ex art. 4, comma 2, lett. s-bis) d.lgs. 274/2000, e dalla facoltà concessa al Giudice onorario di sostituire la pena principale con sostitutiva, quella dell’espulsione dallo Stato, per un periodo non inferiore a cinque anni, che oggettivamente è più grave della sanzione principale.
3. Violazione dell’art. 10-bis d.lgs. 286/98, queste due condizione non sono presenti; qui basta che all’interessato viene meno per qualsivoglia motivo il permesso di soggiorno per concretizzarsi la fattispecie criminosa, senza possibilità alcuna per l’interessato di far valere una qualche causa di giustificazione.
4. Violazione dell’art. 10-bis d.lgs. 286/98 in relazione alla punibilità collegata a condizioni personali del soggetto attivo anziché su fatti e comportamenti riconducibili alla volontà dello stesso.
La nuova fattispecie criminosa introdotta con l’art. 10-bis colpisce una mera condizione personale dello straniero: cioè a dire la condizione di migrante. A costui infatti si imputa il reato per il sol fatto che è privo di un titolo abilitativo all’ingresso e/o alla permanenza nel territorio dello Stato. Tale situazione, che non implica di per sé pericolosità sociale, non sempre è riconducibile ad una condotta volontaria dello straniero, il quale spesso è costretto a fuggire dal suo Paese per ragioni di sopravvivenza. E tanta è la sua disperazione che non esita ad affrontare viaggi estremamente pericolosi, spesso con esiti mortali, ovvero a mettersi nelle mani di criminali senza scrupoli.
Sul punto è stato osservato che, “l’ingresso o la permanenza illegale del singolo straniero non rappresentano, di per sé, fatti lesivi di beni meritevoli di tutela, ma sono l’espressione di una condizione individuale, la condizione di migrante: la relativa incriminazione, pertanto, assume un connotato discriminatorio catione subiecti contrastante non solo col principio di eguaglianza, ma con la fondamentale garanzia costituzionale in materia penale, in base alla quale si può essere puniti solo per fatti materiali”.
5. Violazione dell’art. 2 Cost che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Già dal 1995 la Corte Costituzionale con la sentenza n. 519 affermava che “Gli squilibri e le forti tensioni che caratterizzano le società più avanzate producono condizioni di estrema emarginazione e … l’affiorare di tendenze, anche soltanto tentazioni, volte a nascondere la miseria e a considerare le persone in condizione di povertà come pericolosi colpevoli”. Soggiungeva la Corte che “la coscienza sociale ha compiuto un ripensamento a fronte di comportamenti un tempo ritenuti pericolo incombente per una ordinata convivenza e la società civile – consapevole dell’insufficienza dell’azione dello Stato – ha attivato autonome risposte, come testimoniano le organizzazioni di volontariato che hanno tratto la loro ragion d’essere, e la loro regola, dal valore costituzionale della solidarietà”.
Ora, sebbene quei concetti furono evocati dalla Corte per concludere per l’incostituzionalità del reato di mendicità, essi restano pietre miliari per la tutela dei nuovi poveri di oggi, gli stranieri migranti appunto, che con la loro condotta non invasiva, risolvendosi essa in una richiesta di aiuto per una aspettativa di una vita migliore, non pongono seriamente in pericolo i beni giuridici della tranquillità pubblica e dell’ordine pubblico.
Ne consegue che il fenomeno dell’immigrazione di massa non può essere affrontato con lo strumento penale.
6. Violazione dell’art. 117 Cost. con riferimento agli obblighi internazionali assunti dall’Italia in materia di trattamento dei migranti.
La richiamata norma costituzionale è violata ogni qualvolta il legislatore ordinario non rispetti le norme poste dai trattati e dalle convenzioni internazionali.
Sotto questo profilo viene in rilievo il “Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti” sottoscritto nel corso della conferenza di Palermo del 12-15 dicembre 2000.
In particolare l’art. 6 del Protocollo prevede che ogni Stato Parte adotti misure legislative per conferire il carattere di reato ad alcune condotte, quali ad esempio il traffico di migranti, fabbricazione di falsi documenti di viaggio, ma l’art. 5 detto Protocollo stabilisce che i migranti non diventano assoggettati all’azione penale fondata sul presente Protocollo per il fatto di essere stati oggetto delle condotte di cui all’art. 6, articolo questo che impone pure agli Stati di adottare le misure legislative atte a preservare e tutelare i diritti delle persone che sono state oggetto di quelle condotte criminose e di fornire “un’assistenza adeguata ai migranti la cui vita, o incolumità, è in pericolo dal fatto di essere stati oggetto delle condotte di cui all’art. 6”.
Ne consegue che, siccome il nuovo reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato persegue i migranti che si trovano in una condizione rispetto alla quale lo Stato si è assunto l’impegno ad assisterli e proteggerli, l’art. 117 Costituzione.
P.Q.M.
Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’117, co. 1, Cost.,
Ordina la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospende il processo in epigrafe indicato.
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Provvedimento pubblicato nella G.U. del 05 gennaio 2011, n. 1