Equitalia: il contraddittorio preventivo è necessario anche per l’iscrizione di ipoteca
Commento a cura del Cav. Franco Antonio Pinardi
In tema di riscossione coattiva di imposte, la mancanza del contraddittorio preventivo determina la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione al diritto di partecipazione al procedimento.
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione sez. VI-T con l’ordinanza 12 febbraio 2016, n. 2879 in un giudizio promosso da una contribuente avverso un atto di iscrizione di ipoteca, eseguita da parte di Equitalia senza essere preceduta da alcuna comunicazione.
La Commissione Tributaria Provinciale aveva dato ragione alla ricorrente, ma, a seguito dell’appello proposto da Equitalia, la Commissione Tributaria Regionale aveva riformato la sentenza di primo grado a sfavore della contribuente, che quindi proponeva ricorso in Cassazione.
In particolare la contribuente lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 77 del Decreto Presidente della Repubblica n. 602/1973, rilevando «che, come affermato da Cass. sez. unite 19667/2014, l’iscrizione ipotecaria non può comunque essere eseguita senza essere preceduta da alcuna comunicazione al contribuente, così come invece avvenuto nel caso di specie».
Con l’ordinanza qui in commento la Suprema Corte dà ragione alla contribuente confermando la «generale rilevanza del diritto al contraddittorio» endoprocedimentale anche in mancanza – ratione temporis – di un enunciato normativo specifico.
Affermando il generale diritto al contraddittorio preventivo, la Corte di Cassazione ribalta dunque quanto espresso con la contraria sentenza emessa a Sezioni Unite n. 24823 del 9 dicembre 2015 secondo la quale “non esiste nel nostro ordinamento un obbligo generalizzato per l’amministrazione di attivare il contraddittorio prima dell’emissione dell’atto, salvo non sia previsto per legge”.
Sebbene, ammette la Cassazione, non esistono norme scritte che obblighino Equitalia ad anticipare al contribuente la mossa da compiere, nei diritti generali dell’ordinamento viene fatto salvo il diritto del contribuente a partecipare al procedimento amministrativo, specie quando quest’ultimo possa incidere su diritti tanto essenziali come la casa.
Con la nuova pronuncia la Corte non solo prescinde dal tipo di pretesa fiscale posto a base dell’iscrizione di ipoteca in contestazione – riaffermando la generalità del contraddittorio pure nei casi in cui la pretesa non riguardi quei “tributi” cd. “armonizzati” ai quali le Sezioni Unite con la sentenza 24823/15 avevano circoscritto la portata dell’analogo “principio generale” – ma non accenna neppure alla necessità di “verificare” se il contraddittorio avrebbe potuto portare a un risultato diverso – discostandosi in ciò dalla giurisprudenza prevalente, soprattutto comunitaria [cfr., Corte di Giustizia UE, 3 luglio 2014, in causa C-129 e C-130/13, punti 78 – 82] che, invece, considera essenziale una valutazione “prognostica” ed inevitabilmente soggettiva del Giudice circa il virtuale esito del “contraddittorio mancato”.
Pertanto se Equitalia non invia la raccomandata a/r con il preavviso di ipoteca, l’iscrizione non è valida e deve essere annullata dal giudice.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE – T
Oggetto: ipoteca
Ud. 20/01/2016 – CC
Cron. 2879
R.G.N. 27263/2014
Rep. C.U.+C.I.
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere
Dott. CIGNA Mario – Rel. Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27263-2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
nonché contro
(OMISSIS) SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 726/27/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE SEZIONE DISTACCATA di FOGGIA del 10/03/2014, depositata il 25/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CIGNA Mario.
IN FATTO
La contribuente ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale, in accoglimento dell’appello di (OMISSIS) ed in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente avverso atto d’iscrizione ipotecaria; la CTR, in particolare, precisato che l’iscrizione ipotecaria non rientra nell’ambito dell’esecuzione forzata, ha evidenziato che, di conseguenza, per la regolarità di detta iscrizione, non costituisce atto prodromico necessario la notifica di una intimazione di pagamento Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ex articolo 50.
(OMISSIS) non resiste.
IN DIRITTO
Con il primo motivo la contribuente, denunziando -ex articolo 360 c.p.c., n. 3. – violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articoli 77 e 50, rileva che, come affermato da Cass. sez. unite 19667/2014, l’iscrizione ipotecaria non può comunque essere eseguita senza essere preceduta da alcuna comunicazione al contribuente, così come invece avvenuto nel caso di specie.
Il motivo è fondato, con conseguente assorbimento degli altri due (concernenti la violazione e falsa applicazione della Legge n. 212 del 2000, articolo 7 – il secondo – e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articoli 26 e 49 nonché articolo 156 c.p.c. – il terzo). E’ vero, infatti che “l’iscrizione ipotecaria prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 77 non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui all’articolo 50, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 cit., la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento” (Cass. sez. unite 19667/2014); va, tuttavia, rilevato che, come evidenziato da questa Corte a sez. unite nella su citata sentenza, “in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 77 (nella formulazione vigente “ratione temporis”, e quindi anche nel regime antecedente l’entrata in vigore dell’obbligo di comunicazione preventiva dell’iscrizione di ipoteca Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ex articolo 77, comma 2 bis, introdotto con Decreto Legge n. 70 del 2011), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’articolo 77, comma 2 bis, del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica, come introdotto dal di 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli articoli 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità”; come è stato poi precisato da questa Corte, la citata sentenza delle sezioni unite ha anche implicitamente riconosciuto che spetta al Giudice qualificare giuridicamente la tesi del contribuente, che può ritenersi abbia comunque dedotto la nullità dell’iscrizione di ipoteca a causa della mancata instaurazione del contraddittorio; e non assume rilievo che sia stata invocata in concreto una norma non invocabile, dovendo il Giudice dar adeguata veste giuridica ai fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia (Cass. 6072/2015; conf. Cass. 4917/2015, secondo cui “la generale rilevanza del contraddittorio procedimentale… non consente di accogliere il motivo di ricorso, calibrato sull’omissione dell’intimazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 50”). Nel caso di specie è pacifica l’assenza anche di tale comunicazione (mai dedotta in corso di causa), sicché, in applicazione dei su esposti principi, attesa l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria per omessa attivazione del necessario contraddittorio endoprocedimentale, va accolto il primo motivo ricorso, con assorbimento degli altri, e va quindi cassata l’impugnata sentenza; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va poi decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo proposto in primo grado dal contribuente.
In considerazione del solo recente intervento delle sezioni unite sulla questione controversa, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo ricorso; assorbiti gli altri; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo proposto in primo grado dal contribuente; dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma il 20-1-2016