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Condannata l’Agenzia delle Entrate in sede cautelare alle spese di giudizio

Come noto, il Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 156, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 233 del 07/10/2015 – Supplemento ordinario n. 55, ha introdotto nell’ambito del processo tributario importanti novità, che peraltro hanno ripreso molte delle mie proposte modificative.

Tra le varie novità assume, senza dubbio, particolare rilevanza il rafforzamento del principio di soccombenza nella liquidazione delle spese di giudizio.

Ed infatti, sino ad oggi, in virtù di quanto previsto dall’art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992, si è sempre assistito ad un elevato utilizzo da parte dei giudici di merito alla compensazione delle spese di giudizio, arrivando solo in rari casi i giudicanti a condannare alle spese l’Amministrazione finanziaria, nei casi di vittoria del contribuente.

Ora, però, a seguito della nuova disposizione si è finalmente rafforzato il principio in base al quale le spese di lite seguono sempre la soccombenza, introducendo l’obbligo per il giudice tributario di attenersi alle disposizioni contenute nell’articolo 92, secondo comma, del c.p.c., come modificato dalla legge 10 novembre 2014, n. 162; per di più, il suddetto principio è stato esteso anche alla fase cautelare in cui il giudice è tenuto a decidere anche sulle spese di giudizio.

In particolare, il comma 1 dell’articolo 15 del D.Lgs. 546/92 stabilisce che la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio liquidate con la sentenza.

Il nuovo comma 2 dell’articolo 15 stabilisce che le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte soltanto qualora vi sia soccombenza reciproca oppure sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate dal giudice.

Il comma 2-quater, infine, stabilisce che la statuizione sulle spese di lite deve essere contenuta anche nell’ordinanza con cui il giudice definisce la fase cautelare del giudizio. La pronuncia sull’istanza cautelare in ordine alle spese di giudizio produce effetti anche dopo l’adozione del provvedimento giurisdizionale che definisce il merito. Resta ferma, comunque, la possibilità per il giudice di disporre nella sentenza di merito diversamente in ordine alle spese di lite della fase cautelare.

Ebbene, proprio in applicazione del suddetto articolo, la CTP di Lecce con due ordinanze del 15 gennaio 2016 n. 1489 e 1490, in accoglimento delle richieste di sospensione della riscossione da parte di un contribuente, su istanza proposta dal sottoscritto Avv. Maurizio Villani, ha condannato l’Agenzia delle Entrate di Lecce alle spese relative alla fase cautelare.

Lecce, 18 gennaio 2016

Avv. Maurizio Villani

COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI LECCE

VIA RUBICHI 39
73100 LECCE
Tel. 0693838452
Sezione n. 5

Spett.le
M. D.
C/O VILLANI MAURIZIO
VIA CAVOUR N. 56
73100 LECCE (LE)
Inviata all’indirizzo PEC: AVV.MAURIZIO.VILLANI@PEC.STUDIOTRIBUTARIOVILLANI.IT

COMUNICAZIONE DEL DISPOSITIVO DI ORDINANZA

Si comunica che in relazione a:

IST. SOSPENSIONE ATTO per R.G.R. n. 1489/2015 contro AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCE

Atto: AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TVM010101766/2015

Imposta:

IRPEF-ALTRO Anno: 2011

emesso da AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCE

in data 15/01/2016 è stata emessa ord. coll. N. 42/2016 Sez: 5 depositata il 15/01/2016 con il seguente

TESTO

LA COMMISSIONE RILEVATO CHE NEL CASO DI SPECIE RICORRONO I PRESUPPOSTI DI CUI ALL’ART. 47 D. LGS. 546/92 PQM ACCOGLIE L’ISTAZA DI SOSPENSIONE. CONDANNA L’AGENZIA DELLE ENTRATE AL PAGAMENTO DELLE SPESE CHE SI RITIENE DOVUTA IN MANIERA EQUITATIVA IN EURO 300,00. LECCE, 15/1/16 LECCE,

LECCE 15/01/2016

Per la Commissione Tributaria
STEFANO MARRA

COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI LECCE

VIA RUBICHI 39
73100 LECCE
Tel. 0693838452
Sezione n. 5

Spett.le
M. D.
C/O VILLANI MAURIZIO
VIA CAVOUR N. 56
73100 LECCE (LE)
Inviata all’indirizzo PEC: AVV.MAURIZIO.VILLANI@PEC.STUDIOTRIBUTARIOVILLANI.IT

COMUNICAZIONE DEL DISPOSITIVO DI ORDINANZA

Si comunica che in relazione a:

IST. SOSPENSIONE ATTO per R.G.R. n. 1490/2015 contro AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCE

Atto: AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TVM010101732/2015

Imposta:

IRPEF-ADD.REG. Anno: 2010

IRPEF-ADD.COM. Anno: 2010

IRPEF-ALTRO Anno: 2010

emesso da AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCE

in data 15/01/2016 è stata emessa ord. coll. N. 43/2016 Sez: 5 depositata il 15/01/2016 con il seguente

TESTO

LA COMMISSIONE RILEVATO CHE NEL CASO DI SPECIE RICORRONO I PRESUPPOSTI DI CUI ALL’ART. 47 D. LGS. 546/92 PQM ACCOGLIE L’ISTAZA DI SOSPENSIONE. CONDANNA L’AGENZIA DELLE ENTRATE AL PAGAMENTO DELLE SPESE CHE SI RITIENE DOVUTA IN MANIERA EQUITATIVA IN EURO 300,00. LECCE, 15/1/16 LECCE,

LECCE 15/01/2016

Per la Commissione Tributaria
STEFANO MARRA