Cartelle Equitalia via pec a rischio nullità
Commento a cura del Cav. Franco Antonio Pinardi
Dopo la sentenza del 25 febbraio 2016 della CTP di Lecce, anche la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli con l’ordinanza di sospensione n. 1817 del 12 maggio 2016 mette in dubbio la validità della notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) della cartella di pagamento di Equitalia.
Secondo i Giudici del capoluogo campano, la posta elettronica certificata inviata al contribuente da parte di Equitalia, non contiene mai l’originale della cartella di pagamento, ma solo un duplicato elettronico, non autenticato e non conforme quindi all’originale. Inoltre, la spedizione della PEC non garantisce, come invece succede con il postino – che è pubblico ufficiale e, quindi, in grado di attestare (“fino a querela di falso”), l’effettiva consegna dell’atto – la certezza del ricevimento del plico elettronico da parte del destinatario.
La CTP di Napoli ha così sospeso in via provvisoria la cartella, rimandando le parti a una successiva udienza per una più approfondita trattazione sul merito della questione.
Si tratta di una pronuncia che assume un certo rilievo se si considera che, in attuazione a quanto stabilito dal D.lgs. 159/2015, a partire dal 1° giugno 2016, la notifica delle cartelle di pagamento via posta elettronica certificata diventerà la regola, e quindi sarà obbligatoria per professionisti, partite Iva, ditte individuali, società e tutti gli altri soggetti che, per legge, sono tenuti a dotarsi di una PEC.
Qualora anche altre sentenze confortassero tale orientamento, fino a nuovo intervento normativo, la notifica della cartella con posta certificata sarebbe, quindi, nulla.