Concorso di colpa al conducente che non si accosta per evitare l’impatto – Sentenza n. 66 del 20 maggio 2009
Ente Giudicante: Corte di Appello di Ancona
Procedimento: Sentenza n. 66 del 20 maggio 2009
Concorso di colpa al conducente che non si accosta per evitare l’impatto
Corte d’appello di Ancona – Sentenza 20 maggio 2009 – 22 gennaio 2010 n. 66
In merito all’azione civile promossa al fine di veder risarciti i danni conseguenti al sinistro stradale nel quale siano rimasti coinvolti un’autovettura e un autocarro, sussiste la colpa concorrente dei conducenti qualora risulti accertato che l’autocarro non abbia tenuto rigorosamente la destra e non si sia accostato il più possibile al margine destro della carreggiata, una volta avvisato il sopraggiungere della vettura procedente in contro mano. I giudici della Corte d’appello di Ancona, quindi, nella sentenza n. 66/2010 hanno respinto il ricorso dello studente che era alla guida dell’auto investitrice e ha confermato l’indirizzo della corte di prime cure che aveva attribuito una colpa a entrambi i veicoli coinvolti nell’impatto, seppur in misura inferiore per l’autocarro che, pur non mantenendo strettamente la destra, era rimasto nella propria corsia.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, composta dai Magistrati:
VADALA’ DR. PAOLO GIUSEPPE – Presidente
FANULI DR. GIUSEPPE LUIGI PIETRO – Consigliere
BARTOLI DR. MARCO – Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado di appello, promossa con citazione notificata in data 29/10/2002 ed iscritta al n. 1130/2002 R.G.
OGGETTO: risarcimento danni
DA
(…) rappresentato e difeso dall’Avv. (…) ed elettivamente domiciliato in (…), presso la Cancelleria Civile della Corte di Appello, per delega a margine dell’atto di appello;
– APPELLANTE –
CONTRO
(…) rappresentata e difesa dall’Avv. (…) ed elettivamente domiciliata in (…), presso il suo studio, in Via (…) n. (…) per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta e appello incidentale;
– APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE –
E CONTRO
(…)
– APPELLATI CONTUMACI –
Causa posta in decisione nell’udienza del 19/2/2009.
CONCLUSIONI
Il proc. dell’appellante ha così concluso:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, riformare l’appellata sentenza per i motivi esposti in narrativa e, conseguentemente, condannare il convenuto al pagamento della maggior somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali sulla maggior somma dall’evento dannoso.
Vinte le spese del doppio grado di giudizio.”
Il Proc. Dell’appellata ha così concluso:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis, respingere l’avversa impugnazione e in accoglimento dell’appello incidentale, riformare la sentenza impugnata, respingere ogni avversa pretesa e condannare il (…) a restituire all’odierna appellata la somma di € 23.620,99 con gli interessi legali dalla corresponsione di essa somma al saldo.
Vittoria di spese dei due gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato premettendo che, il 21.12.1994, sulla S.S. Pesaro – Urbino, in località Tracanni, mente si trovava alla guida dell’autovettura di sua proprietà, entrava in collisione con l’autocarro targato (…), proveniente in senso contrario e condotto da (…), conveniva innanzi al Tribunale di Urbino quest’ultimo nonché la (…) e la (…) affinché, in solido tra loro, fossero condannati al risarcimento dei danni.
La compagnia assicurativa, costituitasi in giudizio, deduceva l’infondatezza della domanda di cui invocava il rigetto.
La causa veniva istruita mediante produzione di documenti, prova testimoniale e a mezzo di c.t.u..
La causa veniva, infine, decisa con sentenza n. 142/2002 del 20.4.2002 con cui il Tribunale di Urbino, riconosciuto un concorso di colpa del conducente dell’autocarro nella misura del 15%, condannava le parti convenute al risarcimento dei danni in favore dell’attore danni liquidati in € 19.141,10 oltre interessi sino al saldo effettivo.
Avverso la sentenza, proponeva appello, con atto di citazione tempestivamente notificato, (…) il quale, a sostegno del gravame, lamentava:
1) l’omessa valutazione della prova storica costituita dal grafico del cronotachigrafo dell’autocarro dal quale il Giudice di primo grado avrebbe potuto evincere una velocità, al momento dell’impatto, di circa 70 km/h;
2) l’erroneità della larghezza della carreggiata di pertinenza dell’autocarro ritenuta dal Giudice di primo grado (mt. 3,90 e non mt. 3,61) il quale avrebbe dovuto, pertanto, quanto meno, ritenere più grave il concorso di colpa dell’(…);
3) l’omesso riconoscimento del danno all’autovettura in base alla censurabile argomentazione che non era stata fornita prova dell’entità del danno (l’auto era stata demolita ed il suo valore poteva ricavarsi sulla base del fatto notorio o dei prezzi correnti di mercato);
4) l’omessa valutazione del danno da cd. Invalidità specifica;
5) erronea compensazione, nella misura della metà, delle spese di lite, (tra l’altro con un errore materiale nel dispositivo ove si fa riferimento alla compensazione nella misura di ¾).
L’appellante chiedeva, pertanto, che la Corte di Appello adita, in riforma della sentenza impugnata, accogliesse i suddetti motivi di appello con il favore delle spese del giudizio.
L’appellata (…) si costituiva in giudizio deducendo l’infondatezza dei motivi dell’appello principale. La stessa proponeva, altresì, appello incidentale dolendosi del concorso di colpa erroneamente ritenuto dal giudice di primo grado. (…) concludeva, pertanto, per l’accoglimento dell’appello incidentale ed il rigetto di quello principale.
Radicatosi il contraddittorio, le parti, all’udienza del 19.2.2009, precisavano le proprie conclusioni sicché la causa veniva riservata in decisione alla scadenza dei termini di cui al combinato disposto degli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere esaminato, in primo luogo, l’appello incidentale (relativo al concorso di colpa del convenuto (…), conducente dell’autocarro) in quanto precedente da un punto di vista logico e giuridico.
Il Giudice di primo grado, in conformità alle conclusioni del Ing. (…) (v. pp. 15, 16 e 17 della relazione depositata il 23.8.2000), ha ritenuto sussistente a carico di (…) (conducente dell’autocarro), nella misura del 15%, un concorso di colpa ravvisato nel fatto di << … non avere proceduto rigorosamente alla propria destra e di non essersi accostato il più possibile al margine destro, una volta avvistato il sopraggiungere dell’autovettura procedente in parte contro mano … >> (v. a p. 8 della sentenza).
Tale decisione, poiché basata sulla corretta lettura delle risultanze istruttorie, è condivisa dalla Corte. E’ certo la collisione avvenne integralmente all’interno della corsia di competenza dell’autocarro e che l’auto investitrice invase l’opposta corsia di circa 1,00 mt; ciò risulta, in modo in equivoco, dalla suddetta C.T.U. (v. ibidem) e dal rapporto della Polstrada di Urbino (v. doc. n. 2 in fasc. di primo grado della (…) cfr., altresì, le foto, i rilievi dello stato dei luoghi e planimetrici allegati). E’, altresì, incontroverso che l’autovettura urtò l’autocarro nella parte anteriore sinistra di questo ed, in specie, sul fronte centrale sinistro (lato guida). Invero, il paraurti anteriore, sino alla metà (in corrispondenza della targa), risultava gravemente danneggiato ed il fronte dell’impatto era di circa 1,00 mt (v. C.T.U., pp. 9 e 16 e fotografie allegate). Sono, infine, certe le misure dell’autocarro (larghezza di 222,00 cm) e della corsia di sua pertinenza (361,00 cm) (cfr. C.T.U. e chiarimenti depositati in data 18.6.2001; la diversa misura della suddetta corsia proposta dalla parte appellante (cfr. il secondo motivo dell’appello principale) non trova in equivoci riscontri oggettivi e contrasta con i rilievi effettuati dal C.T.U. sulla cui esattezza non v’è alcuna ragione di dubitare.
Orbene, dagli oggettivi ed incontrovertibili dati appena menzionati, si evince che, come rilevato con perspicuità dal Tribunale di Urbino (v. p. 6 della sentenza), non può condividersi l’assunto del C.T.U. secondo il quale l’autocarro procedeva soltanto a 40,00 cm di distanza dal proprio margine destro e si trovava, pertanto, a soli 98,00 cm di distanza dalla linea di mezzeria.
L’autocarro, pur mantenendosi correttamente nell’ambito della propria corsia, viaggiava certamente ad una distanza maggiore di 40,00 cm rispetto al margine destro e, con ogni probabilità, in prossimità della linea di mezzeria (del resto, in tal senso si esprime il C.T.U. a pp. 15 e 17 della relazione). Infatti, poiché la corsia e l’autocarro sono larghi, rispettivamente, 361,00 cm e 222,00 cm e poiché il fronte dell’urto sul paraurti del mezzo pesante è di 100,00 cm affermare che l’autocarro procedeva a soli 40,00 cm dal margine destro della strada e 98,00 cm dalla linea di mezzeria equivale a dire, in netto contrasto con quanto sopra detto, che l’autovettura invadeva l’opposta corsia di 200,00 cm circa. Quindi, da un lato, la distanza dell’autocarro dal margine destro era certamente superiore a 40,00 cm e, dall’altro lato, è molto probabile che l’autovettura invase l’opposta corsia per più di un metro (lo stesso C.T.U. a p. 15 della relazione parla di una invasione << … per oltre un metro … >> in contrasto con l’indicazione, sopra riportata, di << … circa un metro … >> di cui a p. 17 e di cui ai chiarimenti sopraccitati).
Dunque, come ritenuto dal Tribunale, ferma restando la colpa del conducente dell’autovettura la cui condotta di guida costituisce la causa dell’incidente, non è stata data la prova che il conducente dell’autocarro fosse del tutto esente da colpa ovvero abbia fatto il possibile per evitare il sinistro. A riguardo, alla stregua di quanto innanzi esposto, vi è, anzi, la prova positiva che questi non viaggiava rigorosamente alla propria destra e non si accostava il più possibile al margine destro una volta avvistato il sopraggiungere dell’autovettura procedente in parte contro mano.
Naturalmente, anche se il conducente dell’autocarro avesse tenuto una condotta di guida esente da qualsiasi colpa, il sinistro, come rilevato dal C.T.U., non si sarebbe potuto, comunque, evitare. Tuttavia, il fronte dell’urto sarebbe stato certamente inferiore sicché i danni sarebbero stati minori.
L’entità del concorso di colpa in parola è stato, condivisibilmente, determinato dal Tribunale nel 15% dato il modestissimo apporto causale del conducente del mezzo pesante.
A tale proposito, a confutazione del primo motivo dell’appello principale (relativo alla velocità del mezzo al momento dell’impatto), osserva, infatti, la Corte che sia la Polizia Stradale (v. rapporto) sia la C.T.U. (c. pp. 10-14 della relazione) concordano che l’autocarro procedeva a velocità moderata; il C.T.U. ha indicato una velocità di 37,5 km/h. Non vi è alcuna valida ragione per discostarsi da tale conclusione basata sui accertamenti completi e corretti. Diversamente da quanto assume l’appellante, il cronotachigrafo del mezzo segna un picco di 70 km/h alle ore 12.30 ed un altro di 80 km/h alle ore 11.30. Il sinistro si è, però, verificato intorno alle ore 13.00 (cfr. rapporto della P.S.). Inoltre, come evidenziato dall’appellata (v. comparsa di risposta e conclusionale, paragr. II, n. 2), il tracciato del cronotachigrafo, intorno alle ore 13.00, è irregolare e presenta dei “salti” – forse dovuti al movimento del pennino al momento della collisione – di talché lo stesso non è, per nulla, probante.
Passando al terzo motivo dell’appello principale (relativo al danno all’automobile), rileva la Corte che l’attore, nel corso del giudizio di primo grado, non ha specificamente dedotto né provato né, tanto meno, chiesto di provare l’entità del danno dell’autovettura FORS ESCORT essendosi limitato ad affermare che quest’ultima andava distrutta (ma il C.T.U. a p. 4 della relazione parla soltanto di veicolo danneggiato). Tale inerzia non poteva essere certo sopperita dal Giudice che, quindi, in modo corretto, ha respinto la domanda risarcitoria.
Il quarto motivo dell’appello principale (relativo all’”invalidità specifica”) è, parimenti, infondato. Al momento del sinistro, l’attore era studente universitario e, dunque, il riferimento del C.T.U. medico legale dr. Paolo Marchionni alla cd. Capacità lavorativa specifica è errato (v. pp. 5-6 relazione depositata il 20.10.1999). Nella specie, si sarebbe potuto discorrere di riduzione della capacità lavorativa generica ossia della capacità di produrre reddito e, quindi, di guadagnare (danno patrimoniale futuro) che, però, il C.T.U. non ha accertato e che non è, neppure, oggetto della domanda giudiziale. Ne segue che l’”appesantimento del punto” di 1/3 (prospettato, in relazione a quanto sopra, dal C.T.U.) sarebbe stato ingiustificato ed arbitrario.
Infine, in relazione al quinto motivo dell’appello principale, reputa la Corte che, alla luce del parziale accoglimento della domanda di (…), sia equa la compensazione (nella misura di ½) delle spese di lite del giudizio di primo grado. Il riferimento ad ¼ delle spese di lite contenuto nel dispositivo della sentenza appellata (in contrasto con la chiara parte motiva) è, invece, il frutto di un errore materiale sicché, in parte qua, la sentenza deve essere emendata.
In conclusione, sia l’appello principale che l’appello incidentale vanno respinti. La sentenza deve, pertanto, essere confermata ferma restando la correzione dell’errore materiale sopraindicato.
Data la reciproca soccombenza, vi sono giusti motivi per compensare, per intero, le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, a conferma della sentenza impugnata, ogni diversa istanza, deduzione od eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta gli appelli e conferma la sentenza appellata.
2) Nel dispositivo della sentenza appellata, al penultimo capoverso, la frazione di un quarto è corretta in un mezzo.
3) Spese integralmente compensate.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 20 maggio 2009.
Il Consigliere estensore
(Dott. Marco Bartoli)
Il Presidente
(Dott. Paolo Giuseppe Vadalà)