Circolazione stradale – Apparecchiature per il rilevamento della velocità – Sentenza n. 15102 del 22 giugno 2010
Ente Giudicante: Corte di Cassazione
Procedimento: Sentenza n. 15102 del 22 giugno 2010
Circolazione stradale – Artt. 45 e 142 del Codice della Strada – Apparecchiature per il rilevamento della velocità
Le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità stabiliti non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla L. n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura, attinenti a materia diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità.
Corte di Cassazione Civile, sezione seconda – Sentenza n. 15102 del 22/06/2010
FATTO E DIRITTO
Il giudice di pace di (OMISSIS) con sentenza del 31 gennaio 2006 accoglieva l’opposizione proposta da T. A. avverso il Ministero dell’Interno per l’annullamento del verbale di contestazione n. (OMISSIS) della polizia stradale di (OMISSIS), relativo alle sanzioni irrogate per violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8.
Rilevava che il Ministero non aveva dimostrato di aver sottoposto l’apparecchiatura utilizzata per il rilevamento ad idoneo procedimento di taratura periodica, non attestato dalle certificazioni rituali.
Il Ministero, invano difeso in primo grado dall’avvocatura distrettuale dello Stato di (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 25 gennaio 2007.
Parte opponente è rimasta intimata.
Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso perchè manifestamente fondato.
Il ricorso denuncia con il primo motivo violazione del D.P.R. n. 495 del 1992, artt. 383 e 385, nonchè dell’art. 45 C.d.S. e art. 142 C.d.S., comma 6, e relative norme di esecuzione, sostenendo che la sentenza impugnata si fonda erroneamente sulla presunta necessità di tarature periodiche dell’apparecchio usato per la rilevazione.
Deduce la piena legittimità dell’uso dell’apparecchiatura, conforme alle caratteristiche di cui all’art. 345 reg. esec. C.d.S., nonchè l’estraneità alla materia delle norme sul sistema nazionale di taratura.
Le censure sono fondate.
Questa sezione ha già statuito che in tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, come previsto dall’art. 142, le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità stabiliti non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla L. n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura. Tale sistema di controlli, infatti, attiene alla materia c.d. metrologica, diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed è competenza di autorità amministrative diverse rispetto a quelle pertinenti al caso di specie (Cass. 23978/07; 29333/08).
La prima sentenza citata, come le altre coeve, ha esaminato e risolto tutte le problematiche in argomento e a questo orientamento occorre dare seguito.
Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso.
La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa ad altro giudice di pace di (OMISSIS) per lo scrutinio dei motivi di opposizione non esaminati in prime cure.
Il giudice di rinvio provvederà alla liquidazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia ad altro giudice di pace di (OMISSIS), che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.