Circolazione stradale – Accertamento della velocità e presupposti per la contestazione immediata – Sentenza n. 15258 del 24 giugno 2010
Ente Giudicante: Corte di Cassazione
Procedimento: Sentenza n. 15258 del 24 giugno 2010
Corte di Cassazione Civile, sezione seconda – Sentenza n. 15258 del 24/06/2010
Circolazione stradale – Artt. 142, 200 e 201 del Codice della Strada – Accertamento della velocità e presupposti per la contestazione immediata
L’eccesso di velocità deve essere contestato immediatamente solo se verificato mediante strumenti che consentono la misurazione ad una congrua distanza “prima” del transito del veicolo davanti agli agenti. L’utilizzazione di apparecchiature quali l’”autovelox”, esenta da tale obbligo, e l’attestazione del loro impiego contenuta nel verbale di accertamento, costituisce valida ragione giustificatrice della mancanza di una contestazione immediata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata in data 13 gennaio 2006, il Giudice di pace di (OMISSIS) accoglieva l’opposizione proposta da A. E. avverso il verbale di accertamento dell’infrazione di cui all’art. 142 C.d.S., comma 8, elevato dalla Polizia Municipale di (OMISSIS) il 23 dicembre 2004.
Il Giudice riteneva che dovesse essere accolto il motivo di opposizione con il quale era stata dedotta la incompletezza del verbale di contestazione, per la genericità della motivazione quanto alla mancata contestazione immediata della violazione.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre il Comune di (OMISSIS) sulla base di due motivi; l’intimata non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente Comune denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 201 C.d.S..
Nel ritenere che il richiamo all’art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. e), contenuto nel verbale di contestazione, fosse insufficiente a dare conto delle ragioni della mancata contestazione immediata, il Giudice di pace avrebbe male interpretato detta disposizione, non tenendo conto di quanto stabilito dal successivo comma 1 ter, il quale prescrive la specifica indicazione dei motivi che non hanno consentito la contestazione immediata della violazione solo nel caso in cui tali motivi siano diversi da quelli individuati nel precedente comma 1 bis.
Nella specie, l’accertamento della violazione era appunto avvenuto con apparecchiatura elettronica e quindi non vi era necessità di specificazione a verbale delle ragioni della mancata contestazione immediata.
Con il secondo motivo, il Comune denuncia vizio di motivazione omessa e comunque insufficiente, per avere il Giudice di pace fatto discendere l’accoglimento del motivo di opposizione concernente l’incompletezza del verbale dalla dedotta mancanza delle pagine 3 e 5 del verbale notificato. In realtà, avendo l’opponente fatto discendere da detta incompletezza del verbale la lesione di un proprio diritto di difesa, nel caso di specie nessuna lesione del diritto di difesa poteva dirsi intervenuta, stante l’opposizione proposta dalla destinataria del verbale asseritamente incompleto.
Il primo motivo è fondato.
L’art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. e), dispone che la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1, nei seguenti casi: “(…) e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari”. Al comma 1 ter, il medesimo articolo prevede che “nei casi diversi da quelli di cui al comma 1 bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata (…)”.
E’ sufficiente la lettura congiunta delle due disposizioni per rendere evidente l’errore nel quale è incorso il Giudice di pace di (OMISSIS), nel ritenere inidonea la indicazione contenuta nel verbale di contestazione delle condizioni di cui all’art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. e), a fornire idonea giustificazione della mancata contestazione immediata della infrazione.
In proposito, questa Corte ha già avuto modo di affermare che, nei casi di violazione dell’art. 142 C.d.S., rilevata a mezzo apparecchiatura “autovelox”, “la precisazione, contenuta nel processo verbale di contestazione, in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dal D.P.R. n. 495 del 1992, art. 384, integranti la fattispecie di materiale impossibilità di procedere alla contestazione immediata, costituisce la esplicitazione delle ragioni che, nella concreta fattispecie, hanno impedito la contestazione immediata e, quindi, implicano una vera e propria valutazione delle circostanze in cui i rilievi, attestati nel verbale stesso, sono stati effettuati” (cass., n. 23306 del 2004). L’eccesso di velocità deve quindi essere contestato immediatamente soltanto se verificato mediante strumenti che consentono la misurazione ad una congrua distanza “prima” del transito del veicolo davanti agli agenti, “poiché l’utilizzazione di apparecchiature diverse, quali l’”autovelox”, rientra di per sé tra le ipotesi di esenzione da tale obbligo e l’attestazione del loro impiego, contenuta nel verbale di accertamento, costituisce valida ragione giustificatrice della mancanza di una contestazione immediata, né sono sindacabili in sede giudiziaria le modalità di organizzazione del servizio di polizia stradale, come quelle relative al numero delle pattuglie operanti (Cass., n. 9308 del 2007).
Si deve solo aggiungere che l’applicazione della richiamata normativa non muta nel caso in cui il limite di velocità superato dal conducente dell’auto sia di 50 kmh, come sembra ipotizzare il Giudice di pace, laddove rileva che, nel caso di specie, la sussistenza di una circostanza esimente dall’obbligo di contestazione immediata richiedeva una obiettiva specificazione di essa nella motivazione dell’atto di accertamento, dal momento che la normativa stessa non pone alcun onere motivazionale aggiuntivo nel caso in cui il limite di velocità superato dal conducente sia particolarmente basso.
Fondato è altresì il secondo motivo, dal momento che il Giudice di pace non ha in alcun modo esplicitato le ragioni per le quali l’incompletezza del verbale notificato all’opponente comportasse una lesione del diritto di difesa, avendo l’opponente tempestivamente proposto opposizione. Del resto, avendo il Giudice di pace rilevato la incompletezza del verbale quanto alla indicazione delle garanzie difensive, è appena il caso di rilevare che, nella giurisprudenza di questa Corte si è avuto modo di chiarire che “la mancata indicazione nell’atto amministrativo del termine d’impugnazione e dell’organo dinanzi al quale può essere proposto ricorso, prevista dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 4, non inficia la validità dell’atto, ma comporta sul piano processuale il riconoscimento della scusabilità dell’errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, con conseguente riammissione in termini per l’impugnativa, ove questa sia stata proposta tardivamente” (Cass., n. 19819 del 2006).
In conclusione, essendo fondati entrambi i motivi nei quali si articola, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va conseguentemente cassata, con rinvio ad altro Giudice di pace di (OMISSIS), il quale procederà all’esame delle ulteriori ragioni di opposizione dedotte dall’opponente.
Al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altro Giudice di pace di (OMISSIS).