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Canone Rai in bolletta: l’oscuramento dei canali non esenta dal pagamento

Con una recente pronuncia (ord. n. 1922 del 2 febbraio 2016) la Corte di Cassazione è intervenuta sull’annoso tema del pagamento del canone Rai, statuendo che i contribuenti sono comunque tenuti a pagare il canone televisivo anche nel caso di oscuramento dei canali, in quanto il canone è equivalente ad una prestazione tributaria imposta dalla legge e, come tale, non è commisurata all’effettiva possibilità di fruizione di un servizio.

Gli Ermellini hanno pertanto escluso che possa essere eluso il versamento dell’imposta sulla detenzione della televisione, mediante la richiesta dell’oscuramento delle tre reti Rai.

La vicenda esaminata dalla Suprema Corte era scaturita proprio da un avviso di pagamento notificato dall’agente della riscossione per il mancato versamento del canone Rai.

Rigettando la richiesta del contribuente che si era opposto alla cartella di Equitalia, i Giudici della Cassazione hanno deciso che è del tutto inutile, dunque, per i contribuenti inoltrare la richiesta di poter oscurare il segnale delle reti Rai, o viceversa dichiarare di non aver fruito del televisore in quanto rotto nel corso dell’annualità in cui non si è provveduto al relativo pagamento.

La motivazione alla base della pronuncia si basa sulla circostanza di considerare un obbligo il versamento del canone, obbligo che non trova origine in un rapporto contrattuale specifico intercorrente tra il contribuente e l’azienda che gestisce il servizio pubblico radiotelevisivo, ma che costituisce prestazione tributaria non correlata all’effettiva possibilità di fruire del servizio in questione.

In questo modo, dunque, la richiesta di oscuramento delle reti Rai non può far parte dei fatti estintivi dell’obbligo di pagamento previsto dal regio decreto datato 1938 disciplinante, appunto, l’imposta sulla televisione.

Ecco dunque che con questa pronuncia emerge chiaramente la reale natura del canone rai: una vera e propria imposta sulla detenzione di un apparecchio televisivo indipendente dal fatto che si guardino i Canali Rai o che si ricevano gli stessi canali.

In riferimento, invece, alla prescrizione della cartella esattoriale da parte di Equitalia per il mancato versamento del canone Rai, si ricorda che la stessa è di 10 anni. Gli eventuali ricorsi, quindi, vanno presentati alla Commissione Tributaria, giudice a cui spetta l’esclusiva competenza in materia.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9815-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS) SPA (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 597/01/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA del 02/07/2013, depositata il 08/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’08/10/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO.

FATTO E DIRITTO

rilevato che, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., è stata depositata in Cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:

L’Agenzia delle entrate ricorre contro il sig. (OMISSIS) e nei confronti di (OMISSIS) per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha annullato una cartella di pagamento emessa per omesso pagamento del canone televisivo per gli anni dal 2002 al 2007.

Secondo la Commissione Tributaria Regionale il canone non sarebbe stato dovuto perché nel 2002 il contribuente aveva richiesto l’oscuramento delle reti Rai e nel 2008 aveva dichiarato l’inutilizzo dell’apparecchio televisivo del detenuto perché rotto. Assume al riguardo il giudice territoriale che le argomentazioni del contribuente non sarebbero state contestate in maniera specifica e puntuale dalle controparti cosicché si dovrebbe presumere la relativa fondatezza “quantomeno in applicazione del principio di non contestazione, previsto dall’articolo 115 c.p.c.”.

Con l’unico motivo di impugnazione la ricorrente denuncia la falsa applicazione del R.D.L. n. 246 del 1938, articoli 1, 10 e 12, nonché dell’articolo 2697 c.c. e articolo 115 c.p.c. in cui il giudice territoriale sarebbe incorso assumendo la fondatezza delle tesi del contribuente secondo cui la richiesta di oscuramento dei canali Rai farebbe venir meno l’obbligo di pagamento del canone radiotelevisivo sul rilievo della non contestazione di tale tesi da parte dell’Agenzia delle entrate e della gente della riscossione.

Né il contribuente, né (OMISSIS) si sono costituiti in questa sede.

Il ricorso appare fondato in quanto l’assunto su cui si fonda la decisione della sentenza gravata – vale a dire che le argomentazioni del contribuente dovrebbero presumersi fondate perché non contestate da parte degli interpellati – viola il disposto dell’articolo 115 c.p.c.. Tale ultima disposizione, infatti, riferisce l’onere di contestazione alle allegazione di fatto e non alle prospettazioni in diritto della controparte.

Sotto altro aspetto, la sentenza gravata si pone in contrasto con la disciplina del canone radiotelevisivo dettata dal R.D.L. n. 246 del 1938 (il quale, come le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato nella sentenza n. 24010/07, non trova la sua ragione nell’esistenza di uno specifico rapporto contrattuale che leghi il contribuente all’Ente, la Rai, che gestisce il servizio pubblico radiotelevisivo, ma costituisce una prestazione tributaria fondata sulla legge e non commisurata alla possibilità effettiva di usufruire del servizio); la richiesta di oscuramento dei canali Rai, infatti, non rientra nel novero dei fatti estintivi dell’obbligo di pagamento del canone previsti dall’articolo 10 di tale R.D.L..

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza gravata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale che si atterrà al principio di diritto che la richiesta di oscuramento dei canali Rai non estingue l’obbligo di pagamento del canone radiotelevisivo.

Che né la contribuente, né (OMISSIS) si sono costituiti in questa sede; che la relazione è stata notificata alla ricorrente; che non sono state depositate memorie difensive;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide gli argomenti esposti nella relazione;

che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza gravata va cassata con rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che regolerà anche le spese del presente giudizio.

 


 

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