Annullamento del volo aereo – R.G. n. 6773/08
Ente Giudicante: Giudice di Pace di Palermo
Procedimento: R.G. n. 6773/08
Annullamento del volo aereo
Nella sentenza in commento il Giudice ha sancito la responsabilità esclusiva della soppressione del volo a carico del vettore aereo, con esonero per l’organizzatore del viaggio.
L’esclusione di responsabilità dell’organizzatore è motivata dalla dimostrazione che il mancato rientro nel giorno stabilito è stata causata dalla soppressione del volo evento al quale in nessuna misura ha partecipato, neppure come omissione, il tour operator.
Sul punto peraltro si fa rilevare come secondo parte della giurisprudenza il tour operator deve comunque garantire di aver scelto con la dovuta diligenza i vari collaboratori, poiché in mancanza di ciò risponde in solido per il parziale inadempimento. Fuor di discussione è la possibilità per il convenuto di chiamare in garanzia il vettore. Una recente sentenza del Giudice di Pace di Milano (Giudice di pace Milano, sez. II, 14 settembre 2009, n. 16935, Guida al diritto 2009, 50 66) ha confermato la legittimità passiva del tour operator e la chiamata in causa a richiesta dello stesso del vettore, addebitando a quest’ultimo la responsabilità per i danni subiti dal turista.
La sentenza emessa dal Giudice di pace di Palermo si richiama altresì alla giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui il vettore si libera dalla responsabilità per danni solo se riesce a dimostrare che l’annullamento del volo è indipendente dalla sua volontà, ma dovuto a caso fortuito o forza maggiore. Il vettore, pertanto, è condannato al ristoro dei danni patrimoniali subiti o meglio dagli esborsi dimostrati dal turista, anche se non vi è mai stato un rapporto diretto da quest’ultimo e il vettore aereo stesso.
In tal senso aveva statuito anche altra sentenza precisando che <<Il vettore aereo, che esegue una delle prestazioni oggetto di un pacchetto turistico, pur essendo legato da un negozio interno con il tour operator, deve comunque rispondere direttamente nei confronti del turista>> (Giudice di Pace Caserta, 11 aprile 2007, Dir. trasporti 2008, 2 519 nota Mignone, D’Amato).
La sentenza in commento riconosce pertanto all’attore il rimborso delle spese sostenute ed ulteriori rispetto a quanto già offerto dalla compagnia aerea, – pernottamento con la colazione e il pranzo, nuovo volo il giorno successivo -, ma nega la possibilità di risarcire il danno non patrimoniale, adducendo come motivazione la restrittiva interpretazione data dalla nota sentenza della Suprema Corte di Cassazione III sezione civile del 15/07/2005 n. 15022 e dalle S.U. della Cassazione dell’11 novembre del 2008 n. 26972. In particolare viene negata l’esistenza di una sottocategoria denominata “danno esistenziale” (che è quello che comporta la compromissione delle attività realizzatrici e/o dello svolgimento delle quotidiane attività), in relazione all’inesistenza di una norma specifica che imponga anche il ristoro dei danni non patrimoniali.
Così operando la sentenza non riconosce l’esistenza di una norma specifica che impone il risarcimento di ogni danno nascente dall’inesecuzione di un contratto turistico a favore del turista, come viceversa dettato dall’art. 94 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, che testualmente dispone: <<il danno derivante alla persona dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile secondo le norme stabilite dalle convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte l’Italia o l’Unione europea, così come recepite nell’ordinamento italiano>>. La norma europea a cui si riferisce il codice del consumo è la direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti <<tutto compreso>> già recepito dal d. lgs. 17 marzo 1995, n. 111.
In effetti, ancora recentemente la Corte di Giustizia ha confermato la responsabilità del vettore e l’obbligo a risarcire il danno precisando che: <<Il vettore che cancella il volo per motivi tecnici è tenuto a corrispondere un indennizzo ai passeggeri danneggiati. Per sottrarsi a tale obbligo, il vettore deve dimostrare che sussistevano circostanze eccezionali e imprevedibili, che non poteva controllare in modo effettivo, pur agendo con la dovuta diligenza e adottando tutte le misure del caso. Tra le circostanze eccezionali non possono essere incluse le situazioni legate a un problema tecnico inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo. La frequenza di un problema tecnico non ha alcuna rilevanza per stabilire l’eccezionalità di una situazione>> ( Corte giustizia CE, sez. IV, 22 dicembre 2008, n. 549, Guida al diritto 2009, 4 111 nota Castellaneta). Ma anche il regolamento 11/2/2004 n. 261 04/261/CE, G.U.E. 17/2/2004 n. 46, del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato dispone all’art. 7 il diritto ad una compensazione monetaria in caso di soppressione del volo, compensazione prestabilita nel quantum e in relazione alla lunghezza della tratta aerea e del ritardo causato dall’anullamento del volo.
Occorre tuttavia segnalare come sia la stessa Cassazione tuttavia a confermare di recente una sentenza della corte territoriale che riconosceva danni non patrimoniali in caso di vacanza rovinata: <<la Corte di merito ha inteso liquidare il danno in questione sia dal punto di vista patrimoniale (a titolo di “spese che i G. hanno dovuto sostenere per i giornalieri trasferimenti alla diversa e idonea struttura balneare da essi individuata”), sia dal punto di vista non patrimoniale, in via equitativa, come conseguente danno ex art. 2059 c.c. alla persona che, nella vicenda in esame ed in linea anche con la recente giurisprudenza della S.U. (n. 26972/2008), trova un suo specifico titolo non nella generale previsione dell’art. 2 ma proprio nella cosiddetta “vacanza rovinata” (come legislativamente disciplinata)>> (così Cass. 4 marzo 2010, n. 5189).
Commento a cura dell’Avv.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace della VIII sezione civile di Palermo, Dott. Vincenzo Vitale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6773/08 R.G. degli affari civili contenziosi, e promossa da B.F., rappresentato e difeso dall’Avv. F.M:, presso il cui studio, sito in via …., ha eletto domicilio
attore
contro
B.Tours S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. F.C. per procura speciale conferitagli dall’Avv. F.J. del Foro di Milano, ed elett.te dom.ta presso lo studio del primo, sito in via … n. ..
convenuta costituita
e
nei confronti di L. S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore terza chiamata in garanzia,
contumace
Oggetto: Azione di risarcimento danni.
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto introduttivo del 02/05/2008, l’attore citava in giudizio la società convenuta, n. q. di tour operator, organizzatrice di un pacchetto turistico “ tutto compreso”, che prevedeva un viaggio e relativo soggiorno in Giamaica dal 25/02/2007 al 04/03/2007, al fine di essere risarcito in conseguenza dell’evento verificatosi al momento della ripartenza per l’Italia.
In tal senso, riferiva che in data 04/03/2007 il volo della compagnia aerea L. da Montego Bay a Milano Malpensa subiva, in successione, svariati ritardi, fino ad essere cancellato.
Nelle ore d’attesa, peraltro, l’istante denunciava la mancata assistenza sia del tour operator che della compagnia aerea, essendo così costretto a ritornare in hotel senza aver cenato, e con ulteriore esborso di denaro per telefonate a familiari e datori di lavoro.
Ripartito il giorno seguente, e giunto a Milano, l’attore si vedeva poi costretto ad acquistare altro volo di ritorno per Palermo, avendo perso la precedente coincidenza.
Il Sig. B. pertanto, chiedeva d’essere risarcito del danno patrimoniale di € 108,00, per l’acquisto del nuovo biglietto aereo ( Milano-Palermo, del 06/03/2007 ), nonché di $ 27,45 per spese sostenute in hotel ed aeroporto a seguito del predetto ritardo. Evidenziava, quindi, un danno non patrimoniale, quantificato in € 900,00, per i disagi subiti dalla vicenda.
Costituitasi in giudizio, la B.Tours S.p.a. respingeva ogni responsabilità nella causazione del danno da cancellazione del volo aereo, avendo la stessa consentito a proprie spese il pernottamento dell’attore presso l’hotel di riferimento a causa del giorno di ritardo, soggiorno comprensivo della consumazione di colazione e pasto sempre a proprie spese, ed in tal senso chiedeva la chiamata in garanzia della L. S.p.a., quale vettore aereo responsabile dell’accaduto, terzo chiamato che rimaneva contumace. Sul piano istruttorio, si assumevano le testimonianze dei Sig.ri G. F. – teste di parte attrice, che confermava la vicenda denunciata dall’attore – e Tagliabue Annalisa – teste di parte convenuta, che confermava la circostanza per la quale la cancellazione del volo aereo era da addebitarsi alla L. S.p.a.
Orbene, sul piano normativo opera il Regolamento C.E. 261/2004 (applicabile in ciascuno degli Stati membri della Comunità Europea), attuato in Italia con il D.Lgs. 27 gennaio 2006, n. 69 recante “Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato”.
L’art. 3 ne definisce l’ambito di applicazione e prevede che il Regolamento si applichi ai passeggeri in partenza da un aereoporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del Trattato (lett. a) e ai passeggeri in partenza da un aereoporto situato in un paese terzo a destinazione di un aereoporto situato nel territorio di uno Stato membro (lett. b) : dunque, si ritiene applicabile al caso di specie.
L’art. 5, poi, individua gli obblighi del vettore aereo in caso di cancellazione del volo, intendendo per cancellazione del volo: la mancata effettuazione di un volo originariamente previsto.
In particolare, ai passeggeri coinvolti è offerta la scelta tra il rimborso entro sette giorni del prezzo pieno del biglietto e un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale; il riavviamento verso la destinazione finale non appena possibili in condizioni di trasporto comparabili; il riavviamento verso la destinazione finale ad una data successiva di gradimento del passeggero a seconda della disponibilità dei posti e sempre in condizioni di trasporto comparabili. Inoltre i passeggeri hanno diritto, a titolo gratuito, a pasti e bevande per tutta la durata dell’attesa.
Infine, se il volo alternativo parte almeno un giorno dopo la partenza prevista per il volo cancellato, i passeggeri hanno diritto a titolo gratuito alla sistemazione in albergo, al trasporto dall’aeroporto al luogo di sistemazione, che può essere l’albergo o altro a scelta del passeggero e, infine, a due chiamate telefoniche o messaggi via telefax, fax o posta elettronica. Queste forme di assistenza, previste dagli articoli 8 e 9 sono dovute sempre, indipendentemente dalla causa della cancellazione del volo.
In quest’ambito, viene ad innescarsi – come nel caso di specie – il contratto avente ad oggetto un pacchetto turistico “tutto compreso”, sottoscritto dal consumatore sulla base di una articolata proposta contrattuale, con cui l’organizzatore assume specifici obblighi contrattuali, soprattutto di tipo qualitativo, inerenti a modalità del viaggio, sistemazione alberghiera, livello dei servizi, etc, con la conseguenza che, qualora le prestazioni non siano esattamente adempiute, secondo un criterio medio di diligenza valutabile dal giudice del merito, sussiste la responsabilità contrattuale e il conseguente obbligo risarcitorio dell’organizzatore, “salvo la prova della non imputabilità dell’inadempimento, derivante (ai sensi dell’art. 1256 cod. civ. e dell’art. 17 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 111, applicabile “ratione temporis” ) da eventi successivi alla stipula del contratto, quali il caso fortuito o la forza maggiore, ovvero l’esclusiva responsabilità del terzo” (così, una recentissima sentenza della Suprema Corte: Cass. Civ. 5189/2010).
Alla luce delle suesposte considerazioni, e tenuto conto delle risultanze processuali – ove è emersa la prova, ex art. 2697 c.c., della vicenda verificatasi in data 04/03/2007, denunciata dall’attore e riscontrata probatoriamente sia mediante le dichiarazioni del teste G. (riconosciuto attendibile) che a mezzo di produzione documentale fornita – si ritiene di diver attribuire esclusivamente a carico della compagnia aerea L. S.p.a. la responsabilità contrattuale sia per i disagi intermedi, verificatisi nel corso della giornata del 04/03/2007 in capo all’attore (a causa dell’attesa di quest’ultimo per il ritardo e la successiva cancellazione del volo aereo) che per il danno patrimoniale subito dall’istante, e consistente nell’esborso di ulteriore denaro per l’acquisto di un volo di coincidenza Milano-Palermo.
A tal proposito, si osserva che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte “dal contratto di organizzazione di viaggio regolato dal D.Lgs. n. 111 del 1995 scaturisce in capo all’operatore turistico una obbligazione non di mezzi ma di risultato, per cui, in caso di inadempimento od inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, è a carico dello stesso operatore l’allegazione e la dimostrazione che il mancato o inesatto adempimento sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, che può consistere soltanto – secondo quanto prevede l’art. 17 del predetto D.Lgs. – nel fatto del terzo a carattere imprevedibile o inevitabile” (così, per tutte, Cass. Civ. 21343/2004; conf. da Cass. Civ. 16090/2003; 460/99; 4635/97).
Orbene, sulla scorta delle risultanze istruttorie, si rileva come la convenuta B.Tours S.p.a sia stata in grado di adeguatamente provare (a mezzo prova per testi e documentale), la circostanza per la quale il ritardo e la successiva cancellazione del volo aereo del 04/03/2007 era da addebitarsi esclusivamente a carico del vettore aereo, L. S.p.a.
In ordine all’onere probatorio in capo al terzo chiamato, peraltro, la giurisprudenza della Suprema Corte risulta orientata ad affermare che “in tema di contratto di trasporto aereo internazionale di persone, in caso di ritardo o inadempimento del vettore nell’esecuzione del trasporto sussiste una presunzione di responsabilità a suo carico, per liberarsi dalla quale egli è tenuto a dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, con la conseguenza che rimangono a carico del vettore i danni da causa ignota mentre il caso fortuito e la forza maggiore, quali fattori estranei alla organizzazione del trasporto, costituiscono causa non imputabile ex art. 1218 cod. civ. e portano ad escludere la responsabilità del vettore se egli dimostri di non essere riuscito ad impedire l’evento nonostante l’adozione di ogni misura idonea a garantire la puntuale esecuzione del trasporto” (così, Cass. Civ. 20787/2004).
La L. S.p.a. – terza chiamata in causa, e contumace al processo – si rivelava inadempiente in tal senso.
Passando quindi alla quantificazione dei danni patrimoniali subiti dall’attore (documentalmente provati, e comunque non oggetto di contestazione specifica nella loro determinazione), si riconosce allo stesso l’importo di $ 27,45 per spese sostenute in hotel ed aeroporto a seguito del ritardo e successiva cancellazione del volo aereo, nonché l’importo di € 108,00 per l’acquisto del nuovo biglietto aereo (Milano-Palermo, del 06/03/2007), a titolo di danno patrimoniale, e da porre a carico esclusivamente del terzo chiamato contumace L. S.p.a., per quanto suesposto.
Viceversa, non si ritiene di poter accogliere la richiesta attorea di € 900,00 a titolo di danno esistenziale.
Infatti, il nuovo orientamento dei giudici di legittimità, espresso dalla Suprema Corte di Cassazione nella storica sentenza della III sezione civile del 15/07/2005 n. 15022 (che ha ripreso una teorica sostenuta da precedenti pronunce della Cassazione, tra cui Cass. Civ. 14488/04; Cass. Civ. 12935/03; Cass. Civ. 15449/02; etc.), risulta essere quello per cui “l’atipicità dell’illecito aquiliano è limitata al risarcimento del danno patrimoniale, mentre per il danno non patrimoniale non esiste un’astratta categoria di danno esistenziale risarcibile, poiché la risarcibilità è limitata ex art. 2059 c.c. ai soli casi previsti dalla legge, per essi intendendosi sia i casi da questa espressamente previsti sia quelli di lesione si specifici valori della persona umana garantiti dalla Costituzione”.
In buona sostanza – afferma la Cassazione – “il danno non patrimoniale è una categoria ampia, comprensiva non solo di quel che un tempo veniva chiamato danno morale, e cioè della mera sofferenza, ma anche di qualsiasi altro pregiudizio non suscettibile di valutazione economica. Il danno non patrimoniale, al contrario di quello patrimoniale, è per definizione tipico: infatti non tutti i pregiudizi o disagi non pecuniari sono risarcibili, ma solo quelli espressamente dichiarati tali dalla legge, ovvero derivanti dalla lesione di valori inviolabili della persona.
Ora, poiché il danno non patrimoniale è essenzialmente tipico, cioè risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, non è concepibile nel nostro ordinamento alcuna generica categoria di danno non patrimoniale definibile come danno esistenziale, nella cui genericità e indefinitezza confluiscono pregiudizi patrimoniali atipici e perciò irrisarcibili alla stregua dell’articolo 2059 c.c.”.
In pratica, afferma la Suprema Corte che ai fini dell’art. 2059 c.c. non può farsi riferimento ad una generica categoria di “danno esistenziale” (dagli incerti e non definiti confini), poiché attraverso questa via si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell’atipicità, sia pure attraverso l’individuazione dell’apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini specifici della risarcibilità di tale tipo di danno, mentre siffatta situazione non risulta voluta dal legislatore ordinario né è necessitata dall’interpretazione costituzionale dell’art. 2059 c.c., che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona, ritenuti inviolabili dalla norma costituzionale.
Pertanto, il risarcimento del danno non patrimoniale, fuori dalla ipotesi di cui all’art. 185 c.p. e delle altre minori legislativamente previste, attiene solo alle ipotesi specifiche di valori costituzionalmente garantiti (la salute, la famiglia, la reputazione, etc.), ma in questo caso non vi è un generico danno non patrimoniale “ esistenziale”, ma un danno da lesione di quello specifico valore di cui al referente costituzionale.
In conclusione, secondo la giurisprudenza dei giudici di legittimità il danno non patrimoniale, in quanto danno “ tipicamente risarcibile”, lo è solo nei casi previsti dalla legge. Da questo assunto, discende l’insostenibilità teorica della nozione di danno esistenziale, mettendosi così a nudo una delle sue tante fragilità: la categoria, che risulta essere un recipiente vuoto, non esce dalla seguente alternativa.
Se per danno esistenziale si intende un pregiudizio diverso dal danno causato da reato, esso è irrisarcibile ex art. 2059 c.c.; se, viceversa, col termine “danno esistenziale” si designa il pregiudizio derivante dalla lesione di valori inviolabili della persona, la categoria è inutile, perché costituisce una duplicazione del danno non patrimoniale, già oggi risarcibile ex art. 2059 c.c., in base alla lettura costituzionalmente orientata della suddetta norma.
Siffatto orientamento giurisprudenziale veniva quindi condiviso da Codesto Giudicante in numerose pronunce (per tutte, Gdp Palermo 3474/2009). In ordine alle spese legali ed ai fini di una loro corretta regolamentazione, infine, deve rilevarsi che la stessa – secondo la Suprema Corte – non può che essere operata in funzione dell’esito finale della causa, atteso che “la pronuncia sulle spese dipende da quella del merito”: in vero, l’elaborazione giurisprudenziale, sia di merito che di legittimità, ha posto in rilievo che “qualora parte attrice sia rimasta vittoriosa in misura più o meno significativamente inferiore rispetto all’entità del bene che, attraverso il processo…, si proponeva di conseguire … deve ravvisarsi la sussistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell’art. 92 c.p.c. “(per tutte, Cass. Civ. 21/03/1984 n. 2653; Cass. Civ. 06/06/1996 n. 5275; Cass. Civ. 28/1171998 n. 12108; Trib. Cagliari 30/09/1985, in Riv. Giur. Sarda 1987, pag. 431; Trib. Novara 26/09/1988, in Giust. Civ., Rep. 1989, voce Circolazione Stradale n. 260).
Sulla scorta di quanto rilevato, le spese processuali si determinano nell’importo di € 480,00, oltre Iva e Cpa, da porre esclusivamente a carico del terzo chiamato L. S.p.a., e con distrazione in favore del procuratore di parte attrice, Avv. F.M:.
P. Q. M.
Visti gli articoli di legge citati; In parziale accoglimento delle domande attoree, spiegate dal Sig. B.F. in data 02/05/2008, dichiara la responsabilità del terzo chiamato in causa L. S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, per la vicenda verificatasi dal 04/03/2007 al 06/03/2007.
Condanna pertanto la L. S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dall’attore, in conseguenza del ritardo e della successiva cancellazione del volo aereo del 04/03/2007, e quantificati nello specifico nell’importo di $ 27,45 per spese sostenute in hotel ed aeroporto, nonché nell’importo di € 108,00 per l’acquisto del nuovo biglietto aereo (Milano-Palermo, del 06/03/2007).
Condanna infine la L. S.p.a. al pagamento delle spese processuali, ammontanti ad € 480,00, oltre Iva e Cpa, con distrazione in favore del procuratore di parte attrice, Avv. F.M:.
Così deciso in Palermo addi’ 27/07/2010.
Il Giudice di Pace
(Dott. Vincenzo Vitale)