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Alcoltest: obbligo di avviso per assistenza difensore

Il conducente di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale da sottoporre ad esame alcolimetro, a tutela del diritto alla difesa, deve essere avvertito della facoltà di nomina di un avvocato durante l’espletamento delle prove a mezzo etilometro.

Tale principio è stato ribadito di recente dalla Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza del 27 gennaio 2016, n. 1546.

L’avvertimento del diritto all’assistenza difensiva previsto dall’art. 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, secondo costante giurisprudenza, è infatti riferibile anche alle ipotesi di accertamenti eseguiti dalla polizia giudiziaria sul tasso alcolemico del conducente di un veicolo al fine di verificare lo stato di ebbrezza secondo i parametri di cui all’art. 186 comma 2 C.d.S.

Ne consegue che gli agenti della polizia stradale o della polizia locale quando devono procedere ad accertamento mediante etilometro, c.d. alcooltest, hanno l’obbligo di avvisare il conducente (prima del controllo) della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia all’atto dell’accertamento.

In caso di omesso preventivo avvertimento, l’accertamento mediante etilometro è viziato e, pertanto, nullo.

La nullità non discende direttamente dal mancato avviso di cui all’art. 114 disp. att. cod. prod. pen., ma dalla presunta non conoscenza da parte dell’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore, alla quale l’avvertimento è preordinato; se l’indagato comunicasse agli agenti di polizia la sua intenzione di avvisare il difensore dell’atto urgente che si sta per compiere nessuna nullità deriverebbe da un mancato previo avviso di tale facoltà da parte della polizia giudiziaria.

Va ricordato che la nullità conseguente all’omissione dell’avviso va eccepita tempestivamente, ai sensi dell’art. 182 cod. proc. pen., o prima del compimento dell’atto o immediatamente dopo, ossia dopo la nomina del difensore ovvero entro il termine di cinque giorni che l’art. 366 cod. proc. pen. concede a quest’ultimo per l’esame degli atti.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Oggetto: Sanzioni amm.ve diverse da lavoro, previdenza, finanz. e trib.
R.G.N. 17806/2011
Cron. 1546
Ud. 25/11/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ETTORE BUCCIANTE – Presidente

Dott. EMILIO MIGLIUCCI – Consigliere

Dott. LINA MATERA – Rel. Consigliere

Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO – Consigliere

Dott. ELISA PICARONI – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17806/2011 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

MINISTERO INTERNO (OMISSIS) IN PERSONA DEL MINISTRO P.T., MINISTERO DIFESA (OMISSIS) IN PERSONA DEL MINISTRO P.T., elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 437/2011 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 11/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/2015 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;

udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore della ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e della memoria;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per l’accoglimento del secondo e terzo motivo, l’assorbimento del quarto, il rigetto del primo motivo di ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 917/2008 il Giudice di Pace di Ancona rigettava l’opposizione proposta da (OMISSIS) avverso i verbali di contestazione n. (OMISSIS) e (OMISSIS) del 28-3-2008, emessi entrambi dai Carabinieri della Compagnia di Ancona, relativi rispettivamente alla violazione dell’art. 186 comma 7 c.d.s. e dell’art. 187 comma 8 c.d.c.

Avverso la predetta decisione proponeva appello la (OMISSIS).

Con sentenza in data 11-4-2011 il Tribunale di Ancona rigettava il gravame. Il giudice di appello riteneva ingiustificato il rifiuto dell’opponente a sottoporsi, presso l’ospedale ove era stata trasportata a seguito del sinistro stradale, al prelievo ematico necessario per l’accertamento dell’eventuale assunzione di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti; rilevava che legittimamente le sanzioni irrogate non erano state cumulate, non potendo applicarsi il beneficio della continuazione ex art. 8 l. 689/1981; riteneva che non sussistesse l’obbligo di avvisare la parte di farsi assistere da un difensore di fiducia, vertendo il giudizio sulla contestazione di illeciti amministrativi.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS), sulla base di quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno e il Ministero della Difesa hanno resistito con controricorso.

In prossimità dell’udienza la ricorrente ha depositato una memoria ex art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 186 e 187 c.d.s. e 379 reg., nonché la carente, insufficiente o contraddittoria motivazione e il travisamento dei fatti. Sostiene che un soggetto – ancorché coinvolto, come nella specie, in un sinistro stradale – che non mostri segni di alterazione fisica legata all’uso di alcool o stupefacenti, non può essere costretto, pena l’irrogazione delle sanzioni di cui agli artt. 186 e 187 c.d.s., a sottoporsi a un accertamento di tipo invasivo quale un prelievo ematico.

Con il secondo motivo la (OMISSIS) denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 354 commi 1 e 3 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p., nonché la carente o insufficiente motivazione, in relazione al rigetto dell’eccezione di nullità sollevata in conseguenza del mancato avviso all’interessato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione dell’art. 8 della Legge 689/1981, nonché della carente, insufficiente o contraddittoria motivazione, in relazione al diniego di applicazione del beneficio della continuazione.

Con il quarto motivo, infine, la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 204 bis comma 5 c.d.s. e la carenza di motivazione, per avere il Tribunale omesso di motivare sul quarto motivo di appello, con cui si lamentava che il primo giudice, nonostante l’obbligo posto a suo carico dall’art. 204 bis comma 5 c.d.s., aveva omesso di quantificare l’importo della sanzione da infliggere.

2) Il primo motivo è infondato.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare, nell’ambito del giudizio di opposizione proposto dalla (OMISSIS) avverso i provvedimenti prefettizi applicativi di sanzioni accessorie conseguenti ai medesimi fatti oggetto del presente giudizio, che per l’accertamento del tasso alcoolemico dei conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’art. 186, comma 5, del codice della strada consente di ricorrere all’esame ematico, proprio delle strutture sanitarie e ad esse confacente per l’accuratezza dei risultati e l’affidabilità della sede scientifica. Il conducente può rifiutare di sottoporsi al prelievo, ma ciò lo espone alle sanzioni previste dall’art. 186, comma 7, del codice della strada (Cass. 24-2-2014 n. 4405); sanzioni alle quali è soggetto, ai sensi dell’art. 187, comma 8 c.d.s., altresì il conducente che rifiuti di sottoporsi agli accertamenti finalizzati a certificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti.

Non vi è motivo per discostarsi da tali principi, dovendosi ribadire che l’art. 186 c.d.s., nel prevedere che, per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche, l’accertamento del tasso alcoolemico può essere effettuato, su richiesta della Polizia Stradale, da parte delle strutture sanitarie, consente di ricorrere all’esame ematico, proprio di tali strutture e ad esse confacente per l’accuratezza ed affidabilità dei risultati.

3) Il secondo motivo appare, invece, meritevole di accoglimento.

Come è stato affermato nella sentenza innanzi menzionata, infatti, qualora ai sanitari presso i quali sia stato soccorso il conducente di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale sia richiesto, ai sensi dell’art. 186, comma 5, del codice della strada, il prelievo ematico preordinato all’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, al trasgressore, previa informazione della finalità per cui è effettuato il prelievo ematico, deve essere dato l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia (Cass. 24-2-2014 n. 4405).

Non rileva, in contrario, il fatto – addotto nella sentenza impugnata per escludere la necessità dell’avviso al difensore – che il presente giudizio verta sulla “contestazione di illeciti amministrativi”, dovendosi considerare che le verifiche cliniche alle quali la (OMISSIS) ha rifiutato di sottoporsi erano finalizzate all’accertamento dei reati di cui agli artt. 186 e 187 c.d.s.

4) Anche il terzo motivo è fondato, ricorrendo nella specie le condizioni per l’applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi della legge n. 689/1981.

Va, infatti, rilevato, in conformità del principio già affermato da questa Corte nel precedente innanzi richiamato, che il conducente di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale che rifiuta di sottoporsi al prelievo ematico, sottraendosi agli accertamenti imposti dagli artt. 186 e 187 del codice della strada, viola, con un’unica azione, diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative e, pertanto, soggiace, ai sensi dell’art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo (Cass. 24-2-2014 n. 4405).

5) In accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Ancona in diversa composizione, il quale si atterrà agli enunciati principi di diritto e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Il quarto motivo di ricorso rimane assorbito.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo e il terzo, dichiara assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese al Tribunale di Ancona in diversa composizione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25-11-2015

Depositato in cancelleria il 27 gen. 2016


 

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