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Tutor in autostrada: va ridotta la sanzione pecuniaria se la tolleranza applicata non è corretta

a cura dell’Avv.

Ecco un precedente che potrebbe interessare tutti coloro che si sono visti recapitare a casa la classica busta verde, segno inconfondibile di multa: il giudice di Pace di Canosa con l’ordinanza n. 7 del 9/2/2016 ha annullato parzialmente un verbale ricevuto da un automobilista per un’infrazione accertata con Tutor in autostrada perché nella fattispecie non era stata applicata correttamente la tolleranza del 15%.

L’automobilista aveva presentato ricorso al giudice di Pace di Canosa – competente sul tratto specifico di autostrada sul quale è stata registrata l’infrazione – perché riteneva che alla velocità contestata, 160,37 km/h, non era stata applicata la tolleranza prevista dal regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada in base al quale l’art. 345 comma 3 dispone che alla determinazione della velocità sia associato l’errore relativo – a favore del trasgressore – pari al 5, 10, 15 per cento a seconda che la velocità dedotta risulti, rispettivamente, inferiore a 70 Km/ora, ovvero pari a 70 Km/ora ed inferiore a 130 Km/ora, ovvero pari o superiore a 130 Km/ora.

Se dunque il Centro Nazionale di Accertamento delle Infrazioni – che ha competenza sulle rilevazioni effettuate con il “Tutor” – avesse applicato l’errore del 15% la velocità ottenuta sarebbe stata di 136,37 km/h e quindi di poco superiore al limite di 130 km/h previsto nel tratto “incriminato”, sanzionabile secondo l’ipotesi più lieve in materia di velocità di cui all’articolo 142 comma 7 del Codice della Strada.

Nella fattispecie invece, l’automobilista era stato sanzionato con la più grave infrazione di cui all’art. 142 comma 8 che prevede anche l’obbligo di comunicazione dei dati del conducente per la riduzione dei punti sulla patente di guida.

Il Giudice di Pace, accogliendo le ragioni del ricorrente, ha ritenuto che la multa andava quindi ridotta alla contravvenzione più lieve e quindi alla sanzione minima prevista dall’articolo 142 comma 7 del Codice della Strada non essendo stata applicata dal Centro Nazionale di Accertamento delle Infrazioni la corretta tolleranza.