News

Telecom e Striscia la Notizia – Numero di ruolo 8973 dell’anno 1998

Ente Giudicante: Tribunale ordinario civile di Roma
Procedimento: Numero di ruolo 8973 dell’anno 1998

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

in persona del Giudice dott. Massimo Corrias in funzione di Giudice Unico

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado recante il numero di ruolo 8973 dell’anno 1998, posta in decisione nella camera di consiglio del 22.9.2000 e vertente

tra

Telecom Italia spa elett.te dom.ta in Roma, al civico n. 6 del Largo del Teatro Valle, presso lo studio degli avvocati Enzo Musco, Stefano D’Ercole e Massimo Garutti che la rappresentano e difendono in forza di procura alle liti a margine dell’atto di citazione,

attrice

e

RTI-Reti Televisive e Italiane spa, Greggio Ezio, Iacchetti Vincenzo elett.te dom.ti in Roma, in Via delle Tre Madonne n.16, presso lo studio dell’avv. Avilio Pesutti che li rappresenta e difende, unitamente agli avvocati Aldo Frignani e Giuseppe Rossi, in forza di procure alle liti in calce alle copie notificate dell’atto di citazione,

convenuti

e

Filippi Lorenzo, in proprio e quale Presidente del Comitato Vittime della Sip-Telecom, elett.te dom.to in Roma, in Via Antonio Gramsci n. 19, presso lo studio dell’avv. Gualtiero Petagna che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione,

chiamato in causa

e

Codacons elett.te dom.to in Roma, in Via Otranto 18, presso il proprio ufficio legale nazionale, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Canestrelli e Giancarlo Caracuzzo che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti a margine della comparsa d’intervento,

intervenuto

Avente oggetto: domanda di risarcimento danni

Svolgimento del processo e conclusioni delle parti

Con atto di citazione notificato il 26.2.1998 la società Telecom Italia spa ha convenuto davanti a questo tribunale la società RTI-Reti Televisive Italiane spa nonché Greggio Ezio e Iacchetti Enzo esponendo:

– che la convenuta RTI-Reti Televisive Italiane spa gestiva il canale televisivo “Canale 5” che trasmetteva il programma “Striscia la notizia” condotto dai convenuti Greggio Ezio e Iacchetti Enzo;

– che nelle edizioni di “Striscia la notizia” trasmesse nei giorni 15 e 16 dicembre 1997 e 14, 19, 20 e 29 gennaio 1998, nel corso di interviste fatte a tale Filippi Lorenzo erano state fatte affermazioni false e lesive dell’immagine commerciale di essa Telecom Italia spa;

– che dette trasmissioni avevano provocato ad essa Telecom Italia spa danni patrimoniali e non e avevano reso necessaria la pubblicazione di comunicati-stampa al fine di rassicurare il pubblico circa la falsità delle notizie diffuse dalla trasmissione di “Canale 5” oltre che per sventare il pericolo di iniziative di autoriduzione delle bollette da parte della propria utenza.

Sulla base di tali presupposti la Telecom Italia spa ha pertanto formulato le seguenti domande:

“Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:

1) accertare e dichiarare che i fatti esposti in narrativa, singolarmente considerati, nonché nel loro complesso, hanno leso ingiustamente i diritti della personalità di cui Telecom Italia spa è titolare ed hanno arrecato alla stessa danni patrimoniali e non patrimoniali diretti ed indiretti;

2) per l’effetto, condannare i convenuti – in solido ovvero per le rispettive quote di responsabilità – al risarcimento dei danni predetti nella misura di £.5.000.000.000 ovvero in quella che sarà accertata in corso di causa ovvero comunque secondo equità;

3) dichiarare che la predetta somma deve essere maggiorata degli interessi di legge, dal giorno della domanda, e previa rivalutazione monetaria del capitale, a far tempo dalla produzione degli eventi di danno, il tutto fino al giorno del pagamento;

4) accertare e dichiarare che è fatta salva l’ulteriore responsabilità a carico dei medesimi convenuti per i danni che si verificassero dopo la proposizione della domanda o, comunque, dopo la pronuncia della condanna a favore dell’attrice, danni da liquidarsi in separato giudizio;

5) ordinare la pubblicazione, a spese dei convenuti, dell’emananda sentenza di condanna, per estratto comprendente, in ogni caso, il dispositivo, sui quotidiani e settimanali che l’Ill.mo Tribunale vorrà indicare;

6) ordinare la trasmissione televisiva, a spese dei convenuti, dell’emananda sentenza, sui telegiornali delle reti televisive a diffusione nazionale, nonché in tre edizioni consecutive della trasmissione “Striscia la notizia”, dedicando luoghi e spazi congrui, che il tribunale Ecc.mo vorrà indicare, secondo giustizia;

7) condannare in ogni caso i convenuti alle spese, competenze e onorari del giudizio.

La convenuta RTI-Reti Televisive Italiane spa si è costituita in giudizio il 19.6.1998 ed ha chiesto il rigetto di tutte le domande attoree con vittoria di spese, invocando le esimenti dell’esercizio dei diritti di cronaca, di critica, di satira e di libera manifestazione del pensiero ed eccependo l’insussistenza di alcuna lesione del diritto all’identità personale della Telecom Italia spa e comunque il totale difetto di prove degli asseriti danni; i convenuti Iacchetti Enzo e Greggio Ezio si sono anch’essi costituiti aderendo alle domande ed alle eccezioni formulate dalla RTI-Reti Televisive Italiane spa; detta società e Iacchetti Enzo hanno altresì chiamato in causa Filippi Lorenzo, in proprio e quale presidente del Comitato Vittime della Sip-Telecom, chiedendo che, in caso di loro condanna al risarcimento dei danni nei confronti della Telecom Italia spa, il Filippi e detto comitato fossero a loro volta condannati a tenerli indenni da quanto avrebbero dovuto rifondere all’attrice, con vittoria di spese, essendo stati loro a fornire le notizie diffuse nel corso delle trasmissioni oggetto del giudizio.

Filippi Lorenzo ed il Comitato Vittime della Sip-Telecom si sono costituiti con comparsa depositata il 14.10.1998 ribadendo la verità delle notizie fornite alla redazione del programma “Striscia la notizia” e chiedendo il rigetto sia delle domande della Telecom Italia spa sia delle domande di garanzia formulate a loro carico, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore avv. Gualtiero Petagna, antistatario.

Infine è intervenuto in giudizio il Codacons che, contestando quanto asserito dalla Telecom Italia spa e svolgendo un intervento adesivo in favore del Filippi e del Comitato Vittime della Sip-Telecom, ha chiesto il rigetto di ogni domanda avanzata contro dette ultime parti.

Nel corso dell’istruttoria sono stati prodotti documenti e le video cassette con le registrazioni delle trasmissioni oggetto del giudizio; all’udienza di precisazione delle conclusioni del 9.5.2000 i difensori hanno ribadito le domande dei rispettivi atti di costituzione.

Scaduti i termini concessi per il deposito delle comparse conclusionali e per le note di replica (60 e 20 giorni) la causa è stata decisa dal G.I. in funzione di Giudice Unico.

Motivi della decisione

L’attrice Telecom Italia spa assume di aver subito ingenti danni alla propria immagine commerciale dalla diffusione di notizie false e diffamatorie, nel corso delle edizioni dei giorni 15 e 16 dicembre 1997 e 14, 19, 20 e 29 gennaio 1998 della trasmissione televisiva “Striscia la notizia” condotta da Greggio Ezio e Iacchetti Enzo e trasmessa dall’emittente Canale 5 della RTI-Reti Televisive Italiane spa; devesi altresì premettere che la difesa attorea ha in particolare lamentato che nel corso di varie interviste fatte a Filippi Lorenzo, presidente del Comitato Vittime della Sip-Telecom, era stato affermato:

a) che molti immobili acquisiti al patrimonio della Telecom Italia spa erano privi di agibilità e non erano accatastati;

b) che ciò aveva consentito il loro acquisto a prezzi irrisori dagli enti pubblici precedenti proprietari;

c) che su tali immobili la Telecom Italia spa non pagava le dovute imposte;

d) che molti utenti avevano ricevuto bollette con importi relativi a telefonate alle cosiddette “linee erotiche” in realtà mai effettuate in quanto simulate da un computer;

e) che tali telefonate costituivano vere e proprie truffe che andavano denunciate anche se di recente gli addebiti di scatti non fruiti venivano effettuati per piccoli importi;

f) che la Telecom Italia spa era solita rispondere ai reclami dell’utenza con lettere standardizzate in cui si ribadiva l’esattezza della bolletta, senza specificare quali controlli fossero stati in concreto effettuati e senza mai mettere a disposizione dell’utente i tabulati relativi alle sue telefonate;

g) che la Telecom Italia spa illegittimamente interrompeva l’utenza telefonica agli abbonati che insistevano nelle loro rimostranze;

h) che in tale comportamento si potevano configurare degli estremi di reato;

i) che gli organi di stampa non si occupavano delle suddette problematiche in quanto preferivano lucrare i proventi degli annunci pubblicitari della Telecom Italia spa;

j) che l’atteggiamento della TIM nei confronti della propria clientela, attesa la concorrenza già in atto nel settore della telefonia mobile, era ben diverso (detta società in caso di contestazioni metteva a disposizione i propri tabulati e scontava gli addebiti relativi alle telefonate che accertava non essere state effettuate dal cliente);

k) che la Telecom Italia spa faceva pagare all’utenza la consegna degli elenchi telefonici anche quando era stato l’utente a ritirarli;

l) che la commissione di conciliazione prevista per la composizione delle controversie tra la Telecom Italia spa e l’utenza era scarsamente affidabile, essendo composta da persone retribuite per metà dall’U.E. e per metà dalla stessa Telecom Italia spa;

m) che per lucrare maggiori tariffe telefoniche il comune di Castella Montecavolo era stato incluso nel distretto telefonico del comune di Castelnuovo Monti distante 50 chilometri anziché nel distretto di Reggio Emilia distante solo 10 chilometri;

n) che infine la Telecom Italia spa, tramite il provider Internet “Interbusiness Italia”, aveva promosso le telefonate verso una determinata “linea erotica” pubblicizzando un premio di £. 350 al minuto per ogni telefonata.

Tanto premesso, ritiene il giudicante che le domande attoree non possano trovare accoglimento, posto che tutte le affermazioni delle quali la Telecom Italia spa ha lamentato la valenza diffamatoria risultano giustificate dall’esimente dell’esercizio dei diritti di critica, di satira e di libera manifestazione del pensiero garantiti dalla Costituzione della Repubblica che, nel caso in esame, risultano essere stati correttamente esercitati, attesa la verità effettiva o putativa delle affermazioni fatte, l’importanza delle notizie per l’opinione pubblica e la sostanziale correttezza delle espressioni usate; al riguardo occorre infatti sottolineare:

– che le vicende concernenti gli immobili della Telecom Italia spa asseritamente non accatastati, le asserite irregolarità nelle valutazioni del patrimonio immobiliare trasferito a detta società, i sospetti di evasione fiscale, l’asserito coinvolgimento della Telecom Italia spa nelle truffe concernenti le bollette contenenti addebiti per telefonate “erotiche” mai effettuate dagli abbonati e comunque telefonate nazionali addebitate con tariffe intercontinentali ed infine le vicende relative all’asserita illiceità penale di certi stacchi delle utenze sono risultate tutte oggetto di circostanziate denunce che hanno attivato procedimenti penali da parte delle Procure dei tribunali di Padova e Napoli ovvero riprendono i contenuti di interpellanze parlamentari (si vedano in particolare: le denunce presentate da Filippi Lorenzo alla Procura del Tribunale di Padova in relazione alle vicende degli immobili non accatastati, ai sospetti di evasione fiscale e di infedele valutazione del patrimonio acquisito dalla Telecom Italia spa, nonché per gli addebiti di telefonate “erotiche” mai effettuate ovvero per telefonate nazionali
contabilizzate con tariffe intercontinentali; l’interpellanza del 1.12.1994 al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni e al Ministro del Tesoro, con cui il Deputato Pampo, ipotizzava una non corretta valutazione dei beni trasferiti alla Telecom Italia spa per effetto della legge n. 58 del 29.1.1992 e un conseguente danno per lo
Stato, chiedeva di sapere “se con il pretesto di una reale esigenza di riforma del settore, si sia operato al fine di regalare alla Telecom l’ex ASST, da sempre appetita”; l’interpellanza del 2.3.1995 al Ministro delle Poste e Telecomunicazioni presentata dai Deputati Bellei-Trenti e Boghetta in cui, per quel che qui interessa, è dato leggere: “Sono ormai migliaia nel nostro
paese gli utenti che continuano a ricevere bollette telefoniche stratosferiche e che non riescono ad ottenere da Telecom documentate ed esaurienti spiegazioni; in caso di contestazione delle bollette la Società si limita, nella gran parte dei casi, ad inviare all’utente una lettera circolare in cui burocraticamente si spiega che sarebbero stati effettuati i dovuti controlli sul contatore e che, essendo tutto in regola, l’utente deve pagare pena la sospensione del servizio telefonico; “…” là dove in qualche modo le verifiche sono state possibili sono emersi fatti e circostanze assai inquietanti che, se confermati, metterebbero in dubbio la buona fede di Telecom e si sarebbe di fronte ad una truffa di vaste proporzioni e a vere associazioni per delinquere; infatti si è riscontrato che le telefonate sarebbero state fatte quando nessuno era nell’abitazione, ma ancor più grave gli scatti sarebbero stati addebitati per telefonate mai fatte perché i numeri intercontinentali risulterebbero inesistenti ed in altri casi gli scatti sarebbero avvenuti addirittura dopo la disattivazione del telefono medesimo; “…” lo stesso Controllo Concessioni del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni in una lettera del 7.2.1995 afferma che “non è possibile escludere l’ipotesi di un furto di traffico”; “…” recentemente la
magistratura napoletana ha inviato sette avvisi di garanzia ad altrettanti dirigenti Telecom che nella volontà di sospendere unilateralmente il servizio e di pretendere il pagamento delle bollette maggiorate dalle linee erotiche ha ipotizzato gli estremi del reato di abuso d’ufficio e di concussione; lo stesso Ministro in data 10.1.1995 ha richiesto spiegazioni in merito alla “abusiva sospensione del servizio telefonico a migliaia di utenti””);

– che secondo l’insegnamento delle giurisprudenza della Corte di cassazione (v. Cass. 3°sez. n. 1345 dell’11.5.1971), al di fuori delle ipotesi della calunnia e della simulazione di reato, il riferire all’autorità giudiziaria ovvero alle autorità di polizia notizie concernenti reati (così come avvenuto nel caso in esame) non può comportare alcuna responsabilità per danni a
carico del denunciante ovvero delle persone che rendono informazioni, posto che le loro condotte debbono ritenersi scriminate a sensi dell’art. 51 cp (adempimento di un diritto per il denunciante; adempimento di un dovere per le persone informate dei fatti);

– che nel caso de quo nessuna prova è stata fornita dall’attrice circa la commissione ad opera del Filippi di una calunnia ovvero di una simulazione di reato ai suoi danni, dovendosi al riguardo considerare:

1. che nessun procedimento penale risulta essere stato promosso a carico del Filippi per tali reati;

2. che al contrario le dichiarazioni del Filippi risultano allo stato riscontrate: a) dalla documentazione in atti, non contestata, recante l’intestazione “Telecom Italia” e contenente un elenco di immobili di detta società asseritamente non accatastati; b) dalle bollette telefoniche in atti, la cui autenticità non è stata oggetto di contestazioni, da cui risultano impossibili sovrapposizioni di telefonate e addebiti per telefonate indicate come effettuate in epoca successiva alla disattivazione dell’utenza (tabulato dell’abbonato *** e bolletta dell’abbonata *** allegati come documenti 4 e 10 al fascicolo della RTI; bolletta dell’abbonata *** per £. 128.000.000, allegata come documento 5 al medesimo fascicolo);

– che evidentemente nessun addebito potrà essere mosso per le dichiarazioni del Greggio e dello Iacchetti riproducenti le suddette interpellanze parlamentari;

– che le affermazioni concernenti gli atteggiamenti d’intransigenza e di scarsa collaborazione della Telecom Italia spa a fronte delle contestazioni dell’utenza (risposte standardizzate, mancata comunicazione dei tabulati, mancata specificazione dei controlli asseritamente effettuati), i dubbi espressi sul funzionamento della commissione di conciliazione e le considerazioni relative all’asserito diverso atteggiamento degli operatori della telefonia mobile già operanti in regime di concorrenza, hanno trovato riscontro in atti della stessa autorità di controllo preposta al settore in questione (v. doc. F3 del fascicolo del Filippi, costituito dalla comunicazione inviata alla Telecom Italia dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni – Direzione Generale Concessioni ed Autorizzazioni recante il numero di protocollo 11295 del 31.10.1995, in cui, tra l’altro è dato leggere: “… A fronte dei numerosi reclami pervenuti allo scrivente Ministero si ravvisa la necessità di una intensificazione delle predette azioni, non solo nella direzione del contenimento delle chiamate abusive verso paesi esteri ma anche in
riferimento alla gestione dei servizi audiotex nazionali, al cui traffico sono interessati non solo codesta Concessionaria ma anche, e soprattutto, i gestori dei centri di servizio ed i fornitori d’informazioni. Dai reclami pervenuti emergerebbero motivi di scontento indirizzati al fatto che le ragioni dei reclamanti non sarebbero state tenute in debita considerazione o valorizzate sul piano dell’indagine tecnica e conseguentemente su quello dei necessari interventi di bonifica da parte degli organi territoriali di codesta spett.le Concessionaria.

Viceversa emergerebbe un uso specifico dello strumento di conciliazione come cassa di contenimento delle predette lagnanze, in apparente sostituzione o comunque ad integrazione di strumenti di natura tecnico-impiantistica (cfr circolare Telecom/DBS n. 00004 del 7.2.94 per la gestione del contenzioso relativo al servizio audiotel). Tutto ciò premesso si invita codesta spett.le Concessionaria a voler recepire le seguenti indicazioni, da applicarsi puntualmente in occasione della ricezione dei reclami per traffico non riconosciuto dall’utente, ed a voler impartire le opportune direttive ai propri organi territoriali: a) a fronte di reclami avanzati dagli utenti e relativi al traffico da essi non riconosciuto, si invita codesta Concessionaria ad astenersi da reiezioni di tali reclami con motivazioni generiche e a voler fornire all’utenza nonché ai competenti Ispettori territoriali ministeriali che ne dovessero fare espressa richiesta, ogni informazione e documentazione, anche in forma scritta relativamente al traffico da essa generato; b) …omissis”; si veda altresì il messaggio telex n.191 del 31.10.1995 inviato alla Direzione Generale della Telecom Italia spa dalla Direzione Generale Autorizzazioni e concessioni del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni del seguente letterale
tenore: “Oggetto: reclami per traffico telefonico non riconosciuto – Sospensione per morosità. – Ufficio Circoscrizionale Veneto – Venezia di questo Ministero habet segnalato che Direzione Regionale Telecom Veneto habet sospeso, per morosità numerose utenze telefoniche prima che reclamo sia definito e per le quali sunt ancora in corso indagini sia da parte questo Ministero sia da parte Procure della Repubblica interessate al riguardo. Alt. Invitasi codesta Direzione Generale voler intervenire scopo imporre a D.R. Veneto immediato ripristino utenze interrotte. Alt. Restasi attesa assicurazione. Alt. Il Dirigente Generale”);

– che il riferimento fatto dal Filippi al disinteresse dei maggiori organi d’informazione per le problematiche dell’utenza telefonica, attesi i lauti proventi degli annunci pubblicitari della Telecom Italia spa, è espressione di un’opinione personale del predetto Filippi da ritenersi lecita in quanto libera manifestazione di pensiero priva di alcuna valenza diffamatoria nei
confronti dell’attrice;

– che l’assunto secondo cui alcuni abbonati avrebbero dovuto pagare la consegna degli elenchi telefonici pur avendoli ritirati essi stessi, ha trovato riscontro nei dispacci di posta elettronica di taluni utenti (v. documenti 22, 22bis e 22ter allegati al fascicolo della RTI) oltre che negli stessi scritti difensivi della Telecom Italia (che al riguardo ha ammesso la possibilità di disguidi, sempre però seguiti dal rimborso delle somme erroneamente riscosse);

– che in relazione alla vicenda del comune di Quattro Castella – Montecavolo nel distretto telefonico di Castelnuovo Monti – distante 50 chilometri- anziché in quello del comune di Reggio Emilia – distante 10 chilometri – la trasmissione “Striscia la notizia” ha dato voce alle proteste dei cittadini del suddetto comune (v. messaggi di posta elettronica di cui ai documenti 24 bis e 24 ter della RTI) che lamentavano l’intervenuto aumento dei costi delle loro telefonate;

– che la Telecom Italia ha lamentato di essere stata indicata come responsabile della definizione dei suddetti distretti telefonici;

– che tale attribuzione di responsabilità, peraltro giustificata dalla partecipazione della Telecom Italia all’iter formativo del Piano Regolatore Telefonico approvato con il D.M. 25.9.1997, avendo preso parte quale gestore pubblico alla Commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni, non può comunque essere considerata diffamatoria, posto che, pur essendosi lamentato un sensibile aumento dei costi delle telefonate, mai si è affermato che l’inclusione del comune de quo nel distretto di Castelnuovo Monti fosse stata decisa al fine di lucrare maggiori proventi;

– che in relazione alla vicenda dell’annuncio pubblicitario comparso su Internet che prometteva la somma di £. 350 al minuto a chi si fosse collegato con certe utenze telefoniche poi risultate utenze “linee erotiche”, l’attribuzione alla Telecom Italia spa di tale annuncio, implicitamente fatta dai conduttori del programma in questione, deve ritenersi essere stata effettuata sulla base di una corretta valutazione dei dati di fatto a loro disposizione, posto che il procedimento penale per diffamazione promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino contro il Greggio e lo Iacchetti, conclusosi con il decreto di archiviazione in atti del 30.8.1999, ha consentito di appurare: a) che effettivamente, componendo i numeri pubblicizzati, ci si collegava ad una linea “erotica”; b) che detto servizio audiotex a contenuto erotico era gestito non già dalla rete pubblica di telecomunicazioni della Nuova Zelanda ma da Telecom Italia (era infatti risultato che le telefonate potevano essere effettuate solamente dal territorio nazionale e che il prefisso internazionale indicato non corrispondeva ad alcun prefisso della Nuova Zelanda); c) che il 22.1.1998 l’annuncio de quo apparve su Internet sul sito “Interbusiness” recante il logo di Telecom Italia spa e la dicitura “un servizio di Telecom Italia su Internet per le aziende”; d) che effettivamente “Interbusiness” era un servizio gestito da Telecom Italia; e) che pur potendo ipotizzarsi che l’annuncio
potesse essere stato inserito da terzi aventi accesso al sito, tuttavia, dato il tenore dell’annuncio stesso ed in mancanza di elementi che potessero farne ritenere la natura truffaldina, era lecito dedurre la sussistenza di un interesse della Telecom Italia spa in iniziative volte ad incrementare il traffico telefonico intercontinentale.

In forza di tutto quanto sopra esposto, nessuna delle domande attoree potrà trovare accoglimento e la società Telecom Italia spa, attesa la sua totale soccombenza, dovrà essere condannata a rifondere le spese processuali alle controparti, così come meglio specificato in dispositivo; le spese concernenti il Filippi ed il Comitato Vittime della Sip-Telecom dovranno essere distratte in favore dell’avv. Gualtiero Petagna, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale ordinario di Roma in persona del Giudice dott. Massimo Corrias definitivamente pronunciando ed ogni altra richiesta disattesa, così provvede:

– respinge le domande di risarcimento dei danni avanzate dalla società Telecom Italia spa nei confronti dei convenuti RTI-Reti Televisive Italiane spa, Greggio Ezio e Iacchetti Enzo, quali si evincono dall’atto di citazione notificato il 26.2.1998;

– condanna la stessa Telecom Italia spa a rifondere le spese del giudizio ai convenuti RTI-Reti Televisive Italiane spa, Greggio Ezio e Iacchetti Enzo, nonché ai chiamati Filippi Lorenzo e Comitato Vittime della Sip-Telecom e all’intervenuto Codacons, così liquidando dette spese, al netto di quanto dovuto per l’Iva e per il contributo per la CPA:

1. £.8.500.000 in favore di RTI-Reti Televisive Italiane spa, di Greggio Ezio e di Iacchetti Enzo, in solido, di cui £.5.000.000 per onorari e £.3.000.000 per diritti;

2. £.8.500.000 in favore di Filippi Lorenzo e del Comitato Vittime della Sip-Telecom, in solido, di cui £.5.000.000 per onorari e £.3.000.000 per diritti, da distrarsi in favore dell’avv. Gualtiero Petagna, antistatario;

3. £.7.000.000 in favore del Codacons, di cui £.3.500.000 per onorari e £.3.000.000 per diritti.

Così deciso in Roma il 22.9.2000
il Giudice Unico