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Legislatura 18ª – 2ª Commissione permanente – Resoconto sommario n. 124 del 05/11/2019

Attiva riferimenti normativi

IN SEDE REFERENTE

(1438) Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria
(1516) IWOBI. – Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali
(1555) MIRABELLI ed altri. – Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale
(Seguito dell’esame del disegno di legge n. 1438, congiunzione con l’esame dei disegni di legge nn. 1516 e 1555 e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 23 ottobre.

La relatrice VALENTE (PD) illustra il disegno di legge n. 1555 che mira ad apportare modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace.
Il disegno di legge consta di 8 articoli.
L’articolo 1 aumenta di un giorno, dai due attualmente previsti dall’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo n. 116 del 2017, l’impegno settimanale dei magistrati onorari nell’ambito dello svolgimento delle attività previste dal citato decreto.
L’articolo 2, al comma 1, prevede la riscrittura dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 116 del 2017, in materia di organizzazione dell’ufficio del giudice di pace. Attualmente il coordinamento dell’ufficio spetta al presidente del tribunale mentre il disegno di legge in esame, ripristinando la disciplina previgente alla riforma del 2017, attribuisce i compiti di coordinamento al giudice di pace più anziano.
Il comma 2 dell’articolo 2, in conseguenza della modifica apportata dal comma 1, oltre a sopprimere la previsione di delega, contenuta nella legge n. 57 del 2016 – che prevedeva il potere di coordinamento del presidente di tribunale nei confronti dei giudici onorari – dispone l’abrogazione dell’articolo 5 della suindicata legge delega che prevedeva norme in materia di coordinamento dell’ufficio del giudice di pace.
L’articolo 3 interviene sul decreto legislativo n. 116 del 2017 modificandone l’articolo 18, che disciplina la durata dell’incarico di magistrato onorario. In particolare il disegno di legge modifica il comma 3 dell’articolo 18, che prevede la cessazione dell’incarico in ogni caso a sessantacinque anni di età: esso eleva a sessantotto anni questo limite. E’ opportuno ricordare che prima della riforma il limite di età per la magistratura onoraria era di settantacinque anni.
L’articolo 4 interviene sull’articolo 21 del decreto legislativo n. 116 del 2017, aumentando il novero dei provvedimenti disciplinari che possono essere comminati nei confronti dei magistrati onorari. A quelli previsti a legislazione vigente – decadenza, dispensa e revoca – sono aggiunti: l’ammonimento, la censura e la sospensione. La disposizione reca poi, conseguentemente alla introduzione delle nuove sanzioni disciplinari, modifiche anche al procedimento da seguire per l’adozione dei provvedimenti disciplinari.
L’articolo 5 modifica in più punti l’articolo 23 del decreto legislativo n. 116, relativo alla determinazione delle indennità dei magistrati onorari. Il disegno di legge eleva sia l’indennità fissa da corrispondere ai magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie -a cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali e assistenziali- sia l’indennità di risultato connessa al raggiungimento degli obiettivi, individuata in una misura percentuale del 30 per cento, del 40 per cento ovvero del 50 per cento dell’indennità fissa a seconda che siano stati conseguiti gli obiettivi, di modesto superamento degli stessi, ovvero di notevole superamento.
L’articolo 6, al comma 1, modifica l’articolo 25 del decreto legislativo n. 116, relativo alle tutele sociali dei magistrati onorari. Nello specifico si interviene sul comma 2, relativo alla gravidanza, prevedendo un diritto all’indennità, nella misura dell’ottanta per cento, durante i due mesi precedenti la data del parto e nei tre mesi successivi, ovvero a partire dal mese precedente alla data del parto e ai quattro mesi successivi. Il comma 3 prevede un obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari. Viene disposto che il Ministero della giustizia sia tenuto al versamento di una contribuzione rapportata alla base imponibile, per un’aliquota di finanziamento pari a 32 punti percentuali, di cui 8.20 a carico del contribuente. In relazione alla modifica prevista al comma 4 viene estesa anche agli iscritti agli albi forensi, che svolgono le funzioni di giudice onorario di pace o di vice procuratore onorario, l’applicazione delle disposizioni previdenziali testé illustrate.
Il comma 2 dell’articolo 6 dispone l’abrogazione dell’articolo 26, il quale apporta modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi al fine di qualificare le indennità corrisposte ai magistrati onorari come reddito assimilato a quello da lavoro autonomo.
L’articolo 7 reca disposizioni relative ai magistrati onorari in servizio. La disposizione interviene sull’articolo 29 del decreto legislativo n. 116 del 2017, elevando il limite massimo di età per l’esercizio delle funzioni di magistrato onorario a 72 anni. Inoltre, si prevede l’abrogazione dei commi da 9 a 11, i quali disciplinano norme relative ai magistrati onorari al quarto mandato. In ultimo, viene modificato l’articolo 31, inerente le indennità spettanti ai magistrati onorari in servizio, aumentandone in maniera considerevole l’importo.
Infine, l’articolo 8 interviene sul comma 3 dell’articolo 34 del decreto legislativo n. 116 del 2017 prevedendo, su richiesta degli enti locali, la riapertura di quegli uffici del giudice di pace soppressi dal decreto legislativo n. 156 del 2012 (c.d. riforma della geografia giudiziaria). Viene specificato che saranno totalmente a carico degli enti locali le spese di funzionamento e di erogazione del servizio, unitamente ai costi del personale amministrativo.

La relatrice VALENTE (PD) illustra poi il disegno di legge n. 1516 che reca una riforma più ampia della disciplina relativa alla magistratura onoraria. Esso, nel merito, si compone di 26 articoli.
L’articolo 1 riproduce il contenuto dell’articolo 1 dell’Atto Senato 1555, già illustrato.
L’articolo 2 interviene, da un lato, sul decreto del Ministro della giustizia del 22 febbraio 2018 (Determinazione della dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari) riducendo la dotazione organica dei magistrati onorari (che passa da 6.000 a 4.000 unità) e dei viceprocuratori onorari (che passa da 2000 alla metà) e, dall’altro, sull’articolo 3 del decreto legislativo n. 116 del 2017 in materia di dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari e di pianta organica dell’ufficio del giudice di pace. Il disegno di legge integra la suddetta disposizione prevedendo che in nessun caso le variazioni delle piante organiche che comportino esuberi per determinati uffici possano determinare la decadenza dei magistrati onorari.
L’articolo 3 restringe l’ambito di applicazione di alcune delle cause incompatibilità dei magistrati onorari, previste dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 116 del 2017.
L’articolo 4 modifica il comma 4 dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 116. Questa disposizione nella sua formulazione vigente riconosce al presidente del tribunale la facoltà di attribuire ad uno o più giudici professionali il compito di vigilare sull’attività dei giudici onorari di pace in materia di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi, nonché di indicare le direttive e le prassi applicative in materia, concordate nel corso delle riunioni trimestrali per l’esame delle questioni giuridiche rilevanti. Il disegno di legge interviene sulla disposizione, circoscrivendo i compiti dei giudici professionali, i quali devono unicamente vigilare affinché i giudici onorari di pace siano chiamati a partecipare alle riunioni trimestrali su ricordate.
L’articolo 5 interviene poi sulla disciplina relativa alla destinazione dei giudici onorari di pace nell’ufficio per il processo, rafforzando sostanzialmente il ruolo dei magistrati onorari che operano in esso. E’ importante segnalare l’attribuzione al giudice onorario di pace inserito nell’ufficio per il processo del compito di coordinamento in ausilio al giudice professionale degli stagisti e dei tirocinanti.
L’articolo 6 apporta modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo n. 116, in materia di assegnazione ai giudici onorari di pace dei procedimenti civili e penali.
Oltre a prevedere che la disciplina in questione trovi applicazione solo con riguardo ai magistrati “nominati successivamente alla data di entrata in vigore ella presente disposizione”, è disposta l’abrogazione del numero 1) della lettera b) del comma 6 dell’articolo 11, il quale prevede che non possono essere assegnati ai giudici onorari di pace per il settore penale i procedimenti diversi da quelli previsti dall’articolo 550 del codice di procedura penale (casi di citazione diretta a giudizio).
Gli articoli 7 e 8 escludono l’applicazione della disciplina di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 116, in materia di destinazione dei giudici onorari di pace nei collegi civili e penali, ai giudici onorari in servizio.
L’articolo 9 interviene sull’articolo 14 del decreto legislativo n. 116, il quale prevede che, nelle ipotesi di vacanza dell’ufficio del giudice di pace o di assenza o di impedimento temporanei di uno o più giudici onorari di pace, il presidente del tribunale possa destinare in supplenza uno o più giudici onorari di pace di altro ufficio del circondario. Tale disposizione precisa – nella sua formulazione vigente – chel’applicazione non può superare la durata di un anno e, nei casi di necessità dell’ufficio al quale il giudice onorario di pace è applicato, può essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno e che ogni ulteriore applicazione del medesimo giudice onorario di pace non possa essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente. Il disegno di legge facendo salva la durata massima di un anno, rinnovabile di un altro anno, prevede che una ulteriore applicazione del medesimo giudice onorario di pace possa essere rinnovata per uguali periodi di un anno.
L’articolo 10 modifica l’articolo 16 del decreto legislativo del 2017 sulle funzioni e compiti dei vice procuratori onorari, prevedendo anche in questo caso una disciplina transitoria.
L’articolo 11, modificando l’articolo 17 del decreto legislativo n. 116, prevede che, nei procedimenti davanti al giudice di pace, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega del procuratore della Repubblica, dal vice procuratore onorario anche nelle udienze civili nelle quali è obbligatoria la partecipazione del pubblico ministero.
La disposizione successiva (articolo 12) interviene sul comma 9 dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 116. Questa norma, a legislazione vigente, stabilisce che il Consiglio superiore della magistratura deliberi sulla domanda di conferma, acquisito il giudizio di idoneità della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario. Il disegno di legge precisa che, nel caso di parere negativo del capo dell’ufficio, il Consiglio superiore della magistratura deve audire il magistrato onorario.
L’articolo 13 introduce nel decreto legislativo del 2017 un nuovo Capo, il Capo V-bis, rubricato dei trasferimenti ad altro ufficio e composto dal solo articolo 18-bis. Nel merito la nuova disposizione prevede che i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari possono chiedere il trasferimento presso altri uffici del giudice di pace, del tribunale o della procura della Repubblica che presentino vacanze in organico. Le domande di trasferimento hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine. Il trasferimento del magistrato onorario ad altro ufficio giudiziario può essere disposto d’ufficio per esigenze organizzative oggettive dei tribunali, degli uffici del giudice di pace e delle procure della Repubblica, che non siano altrimenti sopperibili, secondo i criteri e le modalità previste dal Consiglio superiore della magistratura. Il trasferimento è disposto con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura e con decreto ministeriale di conferma di assegnazione al nuovo ufficio.
Gli articoli 14 e 15 ridelineano la disciplina relativa alle sanzioni disciplinari, con previsioni sostanzialmente analoghe a quelle contemplate dal disegno di legge n. 1555. Il disegno di legge detta anche puntuali norme relative al procedimento disciplinare.
L’articolo 16 interviene sull’articolo 23 del decreto legislativo n. 116 del 2017 in materia di indennità spettante ai magistrati onorari. Il disegno di legge oltre a sopprimere la parte variabile di risultato della indennità spettante ai magistrati, ne raddoppia l’ammontare (dagli attuali circa 16 mila euro comprensivi di oneri previdenziali e assistenziali a 33 mila rivalutabili e al netto degli oneri suddetti).
L’articolo successivo (articolo 17) interviene sulla normativa a tutela della gravidanza, malattia e infortunio riconoscendo, fra le altre, ai magistrati onorari (sia in caso di malattia/infortunio sia in caso di gravidanza) il diritto al percepimento della indennità di cui all’articolo 23 del decreto legislativo n. 116, come modificato dall’articolo 16 del disegno di legge.
Ulteriori puntuali disposizioni in materia di tutela della maternità e di trattamento previdenziale e pensionistico dei magistrati onorari sono poi dettate dall’articolo 18 del disegno di legge, il quale introduce sei nuovi articoli nel decreto legislativo n. 116. Le nuove disposizioni – oltre ad estendere alle donne magistrati onorari la disciplina generale contemplata dal Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità – recano norme in materia di trattamento previdenziale, disciplinando non solo i profili relativi alla contribuzione e ai versamenti e alla quantificazione dei trattamenti pensionistici, ma anche le ipotesi di iscrizione tardiva e di ricongiunzione dei periodi assicurativi.
L’articolo 19 interviene sull’articolo 26 del decreto legislativo n. 116 recante modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi. Fra le varie modifiche si segnala l’introduzione di un nuovo comma, che prevede che alle indennità, corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari, si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 15 per cento, salva opzione per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari.
L’articolo 20 modifica l’articolo 29 del decreto legislativo n. 116 relativo alla durata in carico dei magistrati onorari in servizio. Esso, oltre a prevedere espressamente la facoltà di revoca dell’incarico dei magistrati onorari in servizio alla scadenza del primo quadriennio da parte del Consiglio superiore della magistratura, riscrive il comma 2 dell’articolo 29. In base al nuovo comma 2 i magistrati onorari in servizio che, al termine del terzo quadriennio, non abbiano raggiunto l’età pensionabile in quanto iscritti alla Cassa di previdenza forense o alla gestione separata INPS, sono prorogati nelle funzioni fino al raggiungimento del limite di età che consenta il percepimento di detta pensione.
L’articolo 21 modifica la disciplina dettata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 116, in materia di funzioni e compiti dei magistrati onorari in servizio. Come si evidenzia anche nella relazione, secondo cui occorre “garantire la salvaguardia delle professionalità acquisite a seguito di ingenti investimenti dello Stato, e tutelare, nello stesso tempo, le legittime aspettative dei magistrati in servizio”, l’articolo in commento prevede in primo luogo che igiudici onorari di pace assegnati alle sezioni penali dei tribunali rimangono applicati presso il tribunale anche dopo il 1° gennaio 2021 e per tutta la durata dell’incarico. In secondo luogo, si prevede, con riguardo all’ufficio del processo, che i magistrati onorari in servizio vi possano essere assegnati dal presidente del tribunale unicamente a domanda dell’interessato e che tale assegnazione non comporti alcuna riduzione nella retribuzione, né negli impegni.
L’articolo 22 interviene sull’articolo 31 del decreto legislativo del 2017, in materia di indennità spettante ai magistrati onorari in servizio. Di rilievo è la riscrittura del comma 2 della disposizione, con il quale si prevede che i magistrati onorari in servizio possono avvalersi nei quadrienni successivi alla scadenza dell’incarico di una serie di opzioni. La disposizione, in particolare prevede la possibilità per i magistrati onorari in servizio di esercitare l’opzione di dedicare a questa attività un impegno ridotto (tre impegni pari ad una udienza a settimana e due udienze straordinarie al mese), cinque impegni (pari a due udienze a settimana) ed il tempo pieno pari a sei impegni (pari a due udienze a settimana e due udienze straordinarie), con conseguente aumento pro rata temporis della retribuzione.
L’articolo 23 modificando l’articolo 33 del decreto legislativo del 2017 prevede che la disciplina da esso dettata relativa alle abrogazioni trovi applicazione a decorrere dal “quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.
L’articolo 24 inserisce nel decreto legislativo n. 116 il nuovo articolo 33-bis, recante una serie di modifiche ad altre disposizioni normative. Gli ultimi due articoli del disegno di legge (articoli 25 e 26) intervengono, infine, rispettivamente sull’articolo 34, relativo al monitoraggio sull’attuazione della riforma, e 35, recante disposizioni finali, del decreto legislativo n. 116.
Tra i disegni di legge proposti ricorrono alcune questioni comuni, ma anche altre assai divergenti, meritevoli di riflessione; di sicuro la tematica dei magistrati in servizio ha ricevuto attenzione centrale nel parere espresso dal Consiglio superiore della magistratura, di cui sarebbe opportuno tener conto. L’assenza di un reale avvio dell’ufficio del processo richiederebbe poi un intervento, anche legislativo, tale da corredare di funzioni l’apparato organizzativo oggetto dei disegni di legge in esame.

Seguono brevi interventi dei senatori CUCCA (IV-PSI), Maria Grazia D’ANGELO (M5S), MIRABELLI (PD) e CALIENDO (FI-BP) (in ordine all’opportunità di svolgere audizioni, all’imminente assegnazione dell’ulteriore disegno di legge n. 1582 ed alla necessità di conoscere l’impatto della normativa del 2017), cui replicano la relatrice VALENTE (PD) ed il presidente OSTELLARI, il quale invita i Gruppi a segnalare alla Presidenza le associazioni di categoria meritevoli di audizione entro le ore 10 di giovedì prossimo.

Il PRESIDENTE, ricordando che la sessione di bilancio non consentirà l’esame di provvedimenti comportanti oneri, si riserva di dedicare il periodo allo svolgimento delle predette audizioni, che potranno anche contemplare la partecipazione di magistrati appartenenti a sedi giudiziarie selezionate in base ad una campionatura dimensionale, secondo quanto affacciato nella proposta del senatore Caliendo.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.