La notifica per compiuta giacenza
a cura dell’avv.
La notifica di un atto (verbale di multa, cartella esattoriale, atto giudiziario) effettuata per compiuta giacenza “frega” spesso il debitore.
È bene quindi comprendere in cosa consiste.
Nei casi in cui non sia possibile eseguire la consegna di un atto per assenza del destinatario, l’ufficiale giudiziario o l’addetto delle poste deposita l’atto, rispettivamente, nella casa comunale (affissione all’albo pretorio) o presso l’ufficio postale.
Il destinatario dev’essere messo al corrente di detto deposito con l’invio di una raccomandata a/r informativa.
Sia nel caso di notifica effettuata a mezzo dei messi comunali o degli ufficiali giudiziari, sia nel caso di utilizzo dei servizi postali, la notifica si intende perfezionata, per il destinatario, decorsi 10 o 30 giorni (a seconda dei casi come vedremo tra breve) di giacenza senza ritiro dell’atto.
Ciò significa che se non si procede al ritiro dell’atto entro il termine indicato nell’avviso che ci informa che il plico si trova presso la casa comunale o l’ufficio postale, la notifica si considera comunque avvenuta “per compiuta giacenza”.
La compiuta giacenza è, pertanto, l’attestazione che il plico non è stato ritirato nel termine di 10 o 30 giorni presso l’ufficio postale; dopo tale momento, la comunicazione si considera ugualmente conosciuta dal destinatario (si tratta di una finzione giuridica predisposta per evitare che chiunque, rifiutando le comunicazioni a questi indirizzate, eviti che nei suoi confronti si producano determinati effetti come, per es., il recesso da un contratto).
Il procedimento di notifica, in caso di assenza temporanea del destinatario, è differente a seconda che si parli di raccomandata a.r. “privata” o di atti giudiziari.
Nel caso poi di atti giudiziari la disciplina è differente a seconda che a notificare il plico sia l’ufficiale giudiziale o il postino.
RACCOMANDATE A.R.
Tutte le volte in cui non è possibile eseguire la consegna di una raccomandata per irreperibilità o per incapacità o rifiuto del destinatario, del familiare convivente o del portiere dello stabile, il postino ne dà comunicazione al destinatario inviandogli una seconda raccomandata a.r. e avvisandolo che la lettera sarà disponibile presso l’ufficio postale e lì rimarrà in giacenza per 30 giorni. Al termine di tale periodo senza che nessuno abbia ritirato la raccomandata, l’originale della stessa verrà restituito al mittente con l’indicazione “compiuta giacenza”.
Con la compiuta giacenza, la comunicazione si intende comunque ricevuta e conosciuta dal destinatario, benché questi non ne abbia curato il ritiro: con tutti gli effetti legali che ciò comporta. Per esempio, nel caso di mancato ritiro del verbale di assemblea, decorrono ugualmente i 30 giorni per impugnare la delibera.
Per le cartelle esattoriali quando la raccomandata è inviata direttamente da Equitalia (senza alcun tramite dell’ufficiale giudiziario o dell’ufficiale della riscossione) non c’è obbligo di raccomandata informativa ma solo dell’avviso di giacenza che il postino deve lasciare nella buca postale. Pertanto, anche in caso notifica diretta via posta, non andata a buon fine per temporanea irreperibilità del destinatario e successivo ritiro dell’atto oltre il decimo giorno di giacenza, la notifica per il destinatario si perfeziona, a tutti gli effetti, nel decimo giorno di giacenza (che decorre dal momento in cui il postino lascia l’avviso in casella) e dunque da lì che iniziano i termini per poter fare ricorso.
ATTI GIUDIZIARI
Se non è possibile la notifica perché il destinatario è assente, l’ufficiale giudiziario deposita l’atto presso il Comune, affigge alla porta o alla cassetta un avviso di deposito e spedisce una successiva raccomandata in cui comunica al destinatario il tentativo (fallito) di notifica.
Per il destinatario gli effetti della notifica si producono decorsi 10 giorni dalla relativa spedizione della raccomandata informativa.
Atti giudiziari notificati per posta con il postino
L’ufficiale giudiziario può tuttavia decidere di notificare l’atto giudiziario valendosi del servizio postale anziché recandosi personalmente presso l’indirizzo del destinatario e consegnandogli l’atto a mani.
Anche in questo caso, il postino deve cercare il destinatario o i soggetti legittimati al ritiro della posta (familiari o addetti alla casa o all’azienda, portiere).
Se il destinatario non è presente il postino:
– deposita la busta lo stesso giorno presso l’ufficio postale
– avvisa il destinatario del suo tentativo di notifica e del deposito della busta presso l’ufficio postale con raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, è affissa alla porta d’ingresso o messo nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda.
La notifica si considera eseguita decorsi 10 giorni dal deposito (o dal giorno del ritiro della busta, se avviene entro i 10 giorni).
Giacenza all’ufficio postale
Se nei 10 giorni in cui la busta rimane depositata presso l’ufficio postale (ossia durante il periodo di giacenza) il destinatario o un suo incaricato ritira il piego, la notifica si considera eseguita dal momento in cui il ritiro è effettuato.
Trascorsi i 10 giorni in cui la busta è rimasta depositata nell’ufficio postale (la cosiddetta compiuta giacenza), se nessuno la ha ritirata, la notifica si intende perfezionata. In questo caso, dunque, a differenza delle normali raccomandate, il plico non rimane giacente per 30 giorni, ma solo 10.
L’agente postale restituisce l’avviso di ricevimento al mittente con raccomandata su cui annota: la data del deposito, i motivi che l’hanno determinato, la dicitura “atto non ritirato entro il termine di 10 giorni” e la data di restituzione. Se il decimo giorno cade di sabato o di domenica, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.