Dal 1 giugno 2016 subito esecutive le sentenze favorevoli al contribuente
a cura del Cav. Franco Antonio Pinardi
Da Giugno 2016 entrerà in vigore il nuovo art. 69 del d.lgs. 546/92 il quale, innovando la materia del giudizio tributario, consentirà al contribuente risultato vittorioso in primo grado di attivare immediatamente la procedura esecutiva.
Si tratta di una innovazione che stravolge l’attuale rito tributario in forza del quale, ancora attualmente e sino a Maggio del 2016, il contribuente può dare corso all’esecuzione forzata solo se la pronuncia che comporta la condanna dell’Amministrazione finanziaria alla restituzione dei tributi sia passata in giudicato e dunque non più soggetta ad impugnazione.
L’effetto di questa previsione è tristemente noto: il contribuente in base alla legge vigente deve attendere in genere la definitiva sentenza della Corte di Cassazione, molti anni dopo, quindi, l’originaria maturazione del credito, anche quando abbia ottenuto giudizi favorevoli nei gradi di merito.
Con la nuova formulazione dell’art. 69, D.lgs. n. 546/1992 le somme dovute dall’Amministrazione finanziaria ad un contribuente sulla base di una sentenza non definitiva dovranno invece essere rimborsate senza attendere che la pronuncia divenga definitiva.
Tali sentenze saranno infatti immediatamente esecutive, secondo una procedura che varia in dipendenza dell’importo oggetto del rimborso.
In particolare per importi inferiori a 10.000 euro le sentenze si riterranno immediatamente esecutive senza particolari formalità, mentre per importi che eccedano il suddetto limite, il Giudice potrà subordinare il rimborso alla presentazione da parte del contribuente/ricorrente di un’idonea garanzia in attesa dell’esito definitivo del giudizio.
Come chiarito nella relazione illustrativa al decreto di Riforma, “la previsione di una garanzia … (il cui onere è solo anticipato dal contribuente a cui verrà rimborsato in caso di esito favorevole del giudizio definitivo), da un lato evita rischi per l’erario, dall’altro impedisce un incremento esponenziale delle richieste di sospensiva, con gli inevitabili aggravi che ciò comporterebbe in termini di oneri per le parti e sovraccarico dell’apparato giudiziario. Ovviamente il contribuente resterà libero di non chiedere l’immediata esecuzione della sentenza (qualora non intenda anticipare gli oneri della garanzia o anche solo per non dover rischiare di restituire le somme ottenute con gli interessi) e di preferire l’attesa di un giudicato che gli consentirà di ottenere quanto gli spetta, con gli interessi di legge medio tempore maturati, senza fornire alcuna garanzia”.
Tale importante novità non sarà limitata solo ai tributi ed alle sanzioni, ma si estenderà a tutte le controversie relative a consistenza e classamento degli immobili, nonché a quelle aventi ad oggetto la rendita catastale.
Per quanto riguarda il momento in cui il rimborso dovrà essere materialmente eseguito, l’art. 69, comma 4, prevede che l’Amministrazione finanziaria provveda entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, ovvero, entro 90 giorni dalla presentazione della garanzia richiesta dal giudice.
Ai sensi del comma 5 dell’articolo 69, in caso di mancata esecuzione della sentenza, entro i predetti termini, il contribuente ha la facoltà di esperire il giudizio di ottemperanza disciplinato dall’articolo 70 D.lgs. n. 546/1992 (anch’esso oggetto di importanti modifiche ad opera del provvedimento approvato dal Governo).
In tale ipotesi, quindi, i tempi del rimborso si allungheranno di altri 30 giorni necessari per l’ottemperanza.
Riguardo infine alla entrata in vigore della suddetta disposizione occorre precisare che l’art. 12 comma 2 del decreto di riforma prevede che fino all’approvazione del decreto ministeriale previsto dal comma 2 dell’articolo 69 relativamente alla disciplina della garanzia, “restano applicabili le previgenti disposizioni” dell’articolo 69.
In altre parole, le nuove disposizioni della norma in commento si applicano con riferimento alle sentenze depositate dal 1° giugno 2016 oppure dalla data del suddetto decreto ministeriale, se approvato successivamente.
Per le sentenze già depositate alla data del 1° giugno 2016 (e, in mancanza del decreto ministeriale, anche per quelle depositate successivamente a tale data) rimane in vigore il precedente testo dell’articolo 69, ai sensi del quale per i giudizi aventi ad oggetto un diniego espresso o tacito alla restituzione di tributi e relativi accessori versati spontaneamente, la sentenza di condanna dell’ufficio al pagamento di somme, comprese le spese di giudizio, non è immediatamente esecutiva e deve essere eseguita solo dopo il passaggio in giudicato.