Autovelox fisso non visibile: multa valida se c’è il cartello – Sentenza n. 4067 del 13 gennaio 2012
Ente Giudicante: Corte di Cassazione
Procedimento: Sentenza n. 4067 del 13 gennaio 2012
Autovelox fisso non visibile: multa valida se c’è il cartello
Con la sentenza 4067 del 13 gennaio 2012, depositata il 14 marzo, la seconda sezione civile della Cassazione ha esaminato un caso molto particolare: quello di un automobilista multato per eccesso di velocità da un autovelox fisso invisibile, segnalato però da un ben visibile – questo sì – cartello di preavviso della postazione. Secondo gli Ermellini, la presenza del segnale è sufficiente a considerare il verbale in regola mentre non serve che l’autovelox sia visibile.
La Cassazione ha così confermato le decisioni di primo e secondo grado che avevano convalidato il verbale. Questo perché “la questione di cui si tratta non era stata sollevata: si faceva cenno soltanto alla scarsa visibilità dell’apparecchiatura, non alla mancanza di segnaletica che preavvisasse della eventualità di controllo elettronico della velocità in quella strada“.
Né serve la contestazione immediata (fermare subito il trasgressore): la multa può anche arrivare a casa del proprietario della macchina. Infatti, spiegano i giudici, “l’impiego di apparecchiature di controllo elettronico (come ad esempio l’autovelox) che consentono la rilevazione dell’illecito solo in un tempo successivo esenta dall’obbligo della contestazione immediata“. Quindi, “l’attestazione del loro impiego, contenuta nel verbale di accertamento, costituisce valida ragione giustificatrice della mancata contestazione immediata“.
C’è da dire, tuttavia che, se per una postazione fissa (il caso esaminato dalla Cassazione con la sentenza qui in commento) può sembrare in effetti sufficiente la presenza di un cartello, per una postazione mobile le cose cambiano: anche l’autovelox e gli agenti e l’auto degli stessi devono essere ben visibili (articolo 43 del Codice della strada) Altrimenti si ricade nell’ipotesi dell’”agguato” per fare cassa, anziché nell’opera di prevenzione per la sicurezza.
Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, 15 marzo 2012, n. 4067
Presidente – Goldoni
Relatore – Bucciante
La Corte, ritenuto che:
– si è proceduto nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c.;
– la relazione depositata in cancelleria è del seguente tenore:
<< Con sentenza n. 164/2009 il Giudice di pace di Paola respinse l’opposizione proposta da L. R. avverso il verbale con cui gli era stata contestata la violazione dell’art. 142 c.d.s., accertata mediante un apparecchio elettronico di rilevamento a distanza della velocità.
Impugnata dal soccombente, la decisione è stata confermata dal Tribunale di Paola, che con sentenza n. 392/2010 ha rigettato il gravame.
L. R. ha proposto ricorso per cassazione, in base a tre motivi. Il Comune di Paola non ha svolto attività difensive in questa sede.
Con il primo motivo di ricorso L. R. lamenta che il Tribunale ha erroneamente qualificato come “nuova” la deduzione relativa all’illegittimità del verbale in questione, sotto il profilo della mancanza di presegnalazione dell’“autovelox”: illegittimità che invece era stata già prospettata nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado.
La censura risulta manifestamente infondata, poiché nel contesto del ricorso in opposizione – che questa Corte può direttamente prendere in esame, stante la natura del vizio denunciato – la questione di cui si tratta non era stata sollevata: si faceva cenno soltanto alla scarsa visibilità dell’apparecchiatura, non alla mancanza di segnaletica che preavvisasse della eventualità di controllo elettronico della velocità in quella strada. Il tema era pertanto precluso nel giudizio a quo (Cass. 16 luglio 2010 n. 16764, 16 aprile 2010 n. 9178).
Con il secondo motivo di ricorso L. R. ribadisce la tesi, respinta con la sentenza impugnata, dell’invalidità della contestazione, in quanto non effettuata al momento dell’accertamento.
Neppure questa doglianza appare accoglibile, in quanto <<L’infrazione di cui all’art. 142, 9° comma, cod. strad. (eccesso di velocità) deve essere immediatamente contestata al trasgressore se la violazione è stata accertata mediante strumenti che consentono la misurazione della velocità del veicolo a una congrua distanza prima che questo transiti dinanzi al posto di accertamento; diversamente, l’impiego di apparecchiature di controllo elettronico (come ad esempio l’autovelox) che consentono la rilevazione dell’illecito solo in un tempo successivo esenta dall’obbligo della contestazione immediata e l’attestazione del loro impiego, contenuta nel verbale di accertamento, costituisce valida ragione giustificatrice della mancata contestazione immediata>> (Cass. 3 marzo 2008 n. 5774, 18 aprile 2007 n. 9308).
Contrasta con la costante giurisprudenza di questa Corte – dalla quale non vengono indicate valide ragioni per discostarsi – anche il terzo motivo di ricorso, con il quale si insiste nell’assunto secondo cui il Comune di San Lucido avrebbe dovuto dare la prova dell’avvenuta taratura del dispositivo impiegato nella specie: adempimento che invece nessuna norma impone (Cass. 24 aprile 2010 n. 9846, 15 dicembre 2008 n. 29333).
Si ritiene quindi possibile definire il giudizio ai sensi dell’art. 375, n. 5, seconda ipotesi, c.p.c.>>;
– le parti non si sono avvalse delle facoltà di cui al secondo comma dell’art. 380 bis c.p.c.; il pubblico ministero, comparso in camera di consiglio, ha concluso in conformità con la relazione;
– il collegio concorda con le argomentazioni svolte nella relazione e le fa proprie;
– il ricorso viene pertanto rigettato;
– non vi è da provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale l’intimato non ha svolto attività difensive;
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2012
Depositata in Cancelleria il 15 marzo 2012