Accertamento mediante autovelox – Ordinanza n. 680 del 13 gennaio 2011
Ente Giudicante: Corte di Cassazione
Procedimento: Ordinanza n. 680 del 13 gennaio 2011
ACCERTAMENTO MEDIANTE AUTOVELOX: OBBLIGO DI SEGNALAZIONE ANCHE A CHI SI IMMETTE SULLA STRADA CONTROLLATA
La Cassazione con Ordinanza n. 680 del 13 gennaio 2011 (Sezione Sesta Civile, Presidente G. Settimj, Relatore L. Piccialli) ha confermato che la presenza dell’Autovelox deve essere segnalata debitamente e preventivamente a valle e a monte. La legittimità delle sanzioni amministrative irrogate per eccesso di velocità, accertato mediante “autovelox”, è subordinata dunque alla circostanza che la presenza della postazione di rilevazione della velocità fosse stata debitamente e preventivamente segnalata:
– non solo sulla strada ove è collocato l’”autovelox”
– ma anche sulle strade che in essa confluiscono, quando l’intersezione si trovi a valle del segnale di presenza dell’”autovelox”, ma a monte di quest’ultimo.
Con l’ordinanza qui in commento la Corte di Cassazione è intervenuta in ordine ad una opposizione a sanzione amministrativa per mancata segnalazione delle apparecchiature di autovelox specificando come la prova della presenza specifica del cartello di segnalazione, nonché la congrua distanza tra lo stesso e l’intersezione da cui l’automobilista si sarebbe immesso sulla strada controllata, ricade, sull’amministrazione opposta, trattandosi di una condizione di legittimità della pretesa sanzionatoria.
E’ stato dunque accolto il ricorso presentato da un automobilista avverso la decisione con cui i giudici di merito avevano confermato una multa per una violazione delle norme sulla velocità rilevata a mezzo di autovelox quando il ricorrente lamentava che si era immesso sulla strada statale da una provinciale e non aveva incontrato alcun cartello segnaletico della successiva postazione autovelox.
Ricordiamo che a norma dell’art. 4 del D.L. 121/2002 la presenza dell’autovelox o comunque degli strumenti elettronici di rilevamento della velocità deve essere debitamente e preventivamente segnalata agli automobilisti con appositi cartelli; tale segnalazione deve dunque avvenire non solo sulla strada ove è collocato l’autovelox, ma anche sulle strade che in essa confluiscono quando l’intersezione tra le due strade si trovi a valle del segnale di avviso ma a monte rispetto all’apparecchiatura di rilevamento.
Commento a cura dell’Avv.
Ordinanza 13 gennaio 2011, n. 680
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere
Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
M.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 330, presso lo studio dell’avvocato SILLITTI IGNAZIO, rappresentato e difeso dall’avvocato PONZIO PAOLO, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI STREVI;
– intimato –
avverso la sentenza n. 139/2009 del TRIBUNALE di ACQUI TERME del 27/03/09, depositata il 31/07/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 8/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI;
è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il consigliere designato per l’esame preliminare depositava la relazione, in data 9.6.10, ex art. 380 bis c.p.c. che di seguito si trascrive.
“PREMESSO:
che l’impugnazione ha per oggetto una sentenza che, in riforma di quella di primo grado emessa dal locale Giudice di Pace, in accoglimento del gravame proposto dal sopraindicato Comune, ha rigettato l’opposizione ex art. 204 bis C.d.S. in rel. art. 22 L.689/81, avverso un verbale di contestazione dell’illecito amministrativo di cui all’art. 142 co. 8 cit. cod.. accertato mediante apparecchiatura elettronica autovelox, tra l’altro e segnatamente ritenendo che la mancata indicazione nel verbale della presenza del cartello di preventiva informazione della presenza dell’apparecchio (che sarebbe stata accertata mediante sopralluogo dal primo giudice) non incidesse sulla validità della contestazione e che, peraltro, nel caso di specie, l’opponente non avesse indicato, ancor prima di “provare il suo percorso”, il “tracciato” di provenienza, in funzione della dedotta assenza del cartello informativo sul tratto di strada concretamente impegnato;
OSSERVA:
il ricorso si palesa infondato in ordine al primo motivo, fondato quanto al secondo e terzo, alla stregua delle seguenti rispettive considerazioni:
1^ mot. (viol. e falsa appl. artt. 4 D.L. 121, conv. in L. 168/02 e 3 L. 241/90).
La giurisprudenza citata dal ricorrente (Cass. 12833/07, cui va aggiunta la successiva e conforme Cass. 7419/09), pur affermando la necessità ai fini della validità del verbale di contestazione, della presenza della segnaletica di preventiva informazione degli automobilisti in transito, non esige tuttavia che tale circostanza sia anche, sotto comminatoria di nullità, indicata nel processo verbale; in mancanza, pertanto, di una espressa disposizione in tal senso ed in considerazione del principio della tassatività delle nullità degli atti, non è censurabile l’affermazione di principio oggetto del mezzo d’impugnazione che non ha posto in discussione l’obbligatorietà dell’informazione in questione; sicché quando la relativa ottemperanza sia stata comunque accertata o ammessa la mancanza di una espressa menzione dell’esistenza dei cartelli premonitori nel verbale di contestazione non ne inficia la validità, né può invocarsi in contrario il principio della “trasparenza” degli atti amministrativi, tenuto conto dell’agevole verificabilità al riguardo della condizione in questione.
2^ e 3^ motivo (viol. o falsa appl. artt. 115 c.p.c., 2697 c.c. e 3 co. 1 lett. D.L. 117 conv. in L. 160/07, insufficiente motivazione).
Manifestamente fondate sono invece le censure contenute nei successivi due motivi, considerato che l’opponente nel ricorso introduttivo aveva espressamente dedotto e, non solo ipotizzato (come opina il giudice di appello), di essersi immesso sulla strada statale da una provinciale (la “Rivalta Bormida”) e di non aver incontrato alcun cartello segnalante la successiva presenza dell’autovelox. In siffatto contesto non sarebbe stato, dunque, sufficiente accertare l’esistenza di un unico e qualsiasi cartello premonitore sulla strada statale, essendo necessario invece verificarne, in coerenza alle finalità perseguite dalla disposizione di cui all’art. 4 cit. D.L., perché l’avvertimento potesse ritenersi effettivo (come poi confermato dall’art. 2 del D.M. 15.8.07), la presenza specifica ed a congrua distanza tra la suddetta intersezione e la successiva postazione fissa di rilevazione della velocità: il relativo onere probatorio, in mancanza di attestazione fidefacente al riguardo contenuta nel verbale, incombeva sull’amministrazione opposta, trattandosi di una condizione di legittimità della pretesa sanzionatoria.
I rimanenti motivi, formulati solo in via subordinata dal ricorrente, rimangono assorbiti.
Si propone, conclusivamente, il rigetto del primo motivo, l’accoglimento del secondo e terzo, l’assorbimento dei rimanenti e la cassazione con rinvio della sentenza impugnata”.
Tanto premesso, non essendo state depositate memorie di parte, né formulate osservazioni in udienza, condividendo il collegio integralmente le ragioni della proposta del relatore, provvede in conformità, demandando al giudice di rinvio il regolamento delle spese de presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Acqui Terme, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma il 28 ottobre 2010
Depositato in cancelleria oggi, 13 gen 2011