Sinistro causato dal solo vettore senza coinvolgimento di altro veicolo: inapplicabilità dell’art. 141 CdA – Sentenza del 30 settembre 2011
Ente Giudicante: Giudice di Pace di Ottaviano
Procedimento: Sentenza del 30 settembre 2011
Sinistro causato dal solo vettore senza coinvolgimento di altro veicolo: inapplicabilità dell’art. 141 CdA
Con la sentenza qui in commento, il Giudice di Pace di Ottaviano, dott.ssa Assunta Ventimiglia, ha ritenuto che, alla luce del costante riferimento alla necessaria compresenza di almeno due istituti assicuratori, l’art. 141 del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) – che disciplina l’ipotesi dei danni patiti dal terzo trasportato – non sia applicabile alle ipotesi di sinistro verificatosi senza il coinvolgimento di altro veicolo, oltre quello del vettore, né alle ipotesi di sinistri verificatisi tra un veicolo assicurato ed altro non assicurato o non identificato.
Osserva il Giudice che “il legislatore, con il citato articolo 141, ha rafforzato la posizione del terzo trasportato, sottraendolo all’onere probatorio in ordine alla responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, essendo, lo stesso trasportato, tenuto solo a provare la propria posizione di trasportato e l’entità dei danni patiti. Dispone il citato articolo 141, al terzo comma, che l’impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l’impresa di assicurazione del veicolo riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ed aggiunge, al quarto comma, che l’impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall’articolo 150. Alla luce del dato letterale e del costante riferimento alla necessaria compresenza di due enti assicuratori, l’articolo 141 sembra potersi applicare, pur in assenza di precise indicazioni al riguardo, ai soli casi di sinistri tra due veicoli regolarmente assicurati per la r.c.a.”.
Il terzo trasportato può dunque agire ai sensi dell’art. 141 del D.L.vo 209/05 nei confronti dell’impresa di assicurazione del vettore solo nel caso in cui nel sinistro siano coinvolti almeno due veicoli assicurati per la RCA, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Giudice di Pace di Ottaviano, Dott.ssa Assunta Ventimiglia
sentenza del 30 settembre 2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO
In persona della dott.ssa. Assunta Ventimiglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n° 4828 del Ruolo Generale degli affari civili dell’anno 2010, riservata a sentenza all’udienza del 30.09.2011, avente ad oggetto: risarcimento danni derivanti dalla circolazione di autoveicoli
Tra
CCC LLL, nata il …1962 a <…> e residente in <…> alla via <…> (C.F. …), in proprio ed in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla minore VVV AAA, nata il 00.00.000 a <…> (C.F. …) ed EEE GGG, nata il 00.00.000 a <…> ed ivi residente alla Via <…> (C.F. …), elettivamente domiciliate in <…> alla Via <…>, nello studio dell’Avv. Aaa Lll, che le rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell’atto di citazione;
Attrici
E
Assicurazioni S.p.A. – quale società incorporante la Assicurazioni S.p.A., in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in <…> alla <…>, 45, elettivamente domiciliata in Nola alla Via … nello studio dell’Avv. Aaa Ppp, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine della comparsa di risposta;
Convenuta
Nonché
VVV CCC, residente in Terzigno alla Via <…>;
Convenuta Contumace
Conclusioni
Come da verbale di udienza del 30.09.20011.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege n. 69/09, entrata in vigore il 04.07.2009, tenuto conto dell’art. 58 della stessa legge 69/09 che ha espressamente previsto l’immediata applicazione del nuovo art. 132 c.p.c. anche ai procedimenti pendenti in primo grado.
Passando ad esaminare le ragioni di diritto della decisone rileva osservare che va dichiarata la contumacia di VVV CCC.
Ancora in via preliminare va dichiarata l’inammissibilità della domanda.
Invero, le attrici hanno dichiarato che il giorno 18.12.2009, alle ore 00.30 circa, in Torre del Greco alla Via Viuli, il conducente dell’autovettura Ford Ka tg. XX000XX, a bordo della quale erano trasportate, << … a causa del manto stradale bagnato e della velocità sostenuta, nonché delle numerose buche presenti, perdeva il controllo del proprio veicolo finendo contro il marciapiede che delimita il margine destro della carreggiata di detta via …>> (testuale nell’atto di citazione).
Rileva osservare che il risarcimento del terzo trasportato è disciplinato dall’articolo 141 del decreto legislativo numero 205 del 7 settembre 2005, il quale prende il posto dell’abrogato articolo 1 della legge numero 990 del 1969 e consente al trasportato << salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito >> di instaurare l’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro. In base al citato articolo 141 il terzo trasportato ha azione, per il risarcimento dei danni subiti a causa di un sinistro stradale, nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro, la quale risarcisce il danno << a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro >>.
Dalla lettura del primo comma del citato articolo si evince che << salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito >> il danno del terzo trasportato è risarcito dall’assicuratore del veicolo del vettore << a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro >>, subito avvertendosi che per costante giurisprudenza e secondo accreditata dottrina nella nozione di caso fortuito rientra anche il fatto del terzo, cioè l’ipotesi della colpa esclusiva del conducente di un altro veicolo. È stato, infatti, affermato che per caso fortuito deve intendersi un evento interruttivo del nesso causale e cioè un fatto esterno alla sfera di controllo del soggetto cui si imputa il danno, fatto imprevedibile ed inevitabile.
Orbene, si riscontra nel citato articolo 141 una contraddizione tra l’affermare che l’assicuratore risponde << salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito >> e l’aggiungere che tale responsabilità sussiste << a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro >>.
Occorre, pertanto, procedere alla interpretazione della norma, subito avvertendosi che si profilano due diverse opzioni interpretative.
Secondo una prima interpretazione l’assicuratore del vettore risponde nei confronti del trasportato quando vi è una colpa almeno concorrente, ancorché presunta, del proprio assicurato, mentre ove, per contro, l’assicuratore dimostra che il sinistro è dovuto interamente a responsabilità di altro conducente, non sarà tenuto al risarcimento. Secondo l’altra interpretazione, che a parere di questo giudice è da preferire, la precisazione << a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro >> non si pone in contraddizione con la parte della regola per cui è fatta << salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito >>, ma va al contrario coordinata con quest’ultima ed è cioè finalizzata ad escludere che il fatto del terzo, consistente nella colpa esclusiva di un altro conducente, possa rilevare ai sensi del comma 1 dell’articolo 141; in base a questa impostazione la compagnia assicuratrice è comunque tenuta a risarcire il danno subito dal terzo trasportato << a prescindere >> dall’eventuale responsabilità esclusiva di altro conducente.
A parere di questo giudice la tesi preferibile è la seconda perché più aderente allo scopo che il legislatore si era prefisso con l’elaborazione di una norma diretta ad agevolare il terzo passeggero.
Tale orientamento trova conferma nella ordinanza numero 205 del 13 giugno 2008 della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 141 e di altri articoli del citato decreto legislativo numero 209 << …. per la mancata sperimentazione del tentativo di interpretare la normativa impugnata in modo conforme a Costituzione …. >>. La Corte Costituzionale, nell’or citata ordinanza, nel motivare la decisione adottata, ha addebitato ai giudici rimettenti di non aver adempiuto << ….. l’obbligo di ricercare un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme impugnate, nel senso cioè che esse si limitino a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso …. >> aggiungendo che << …. tale interpretazione delle norme impugnate avrebbe consentito di superare i prospettati dubbi di costituzionalità …. >> (testuale nella menzionata ordinanza).
Muovendo proprio dal contenuto della suddetta ordinanza, che richiama l’attenzione degli operatori del diritto sulla imprescindibile necessità di una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme, si può affermare che il legislatore, con il citato articolo 141, ha rafforzato la posizione del terzo trasportato, sottraendolo all’onere probatorio in ordine alla responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, essendo, lo stesso trasportato, tenuto solo a provare la propria posizione di trasportato e l’entità dei danni patiti.
Dispone il citato articolo 141, al terzo comma, che l’impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l’impresa di assicurazione del veicolo riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ed aggiunge, al quarto comma, che l’impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall’articolo 150.
Alla luce del dato letterale e del costante riferimento alla necessaria compresenza di due enti assicuratori, l’articolo 141 sembra potersi applicare, pur in assenza di precise indicazioni al riguardo, ai soli casi di sinistri tra due veicoli regolarmente assicurati per la r.c.a., avvertendosi che la convenzione CARD prevede espressamente all’articolo 34 la possibilità dell’applicazione dell’articolo 141 anche in ipotesi di sinistri multipli nei quali sono stati coinvolti più di due veicoli.
L’articolo 141 non si applica alle ipotesi di sinistri verificatisi senza il coinvolgimento di altri veicoli diversi da quello del vettore, né alle ipotesi di sinistri verificatisi tra un veicolo assicurato ed un veicolo non assicurato o non identificato.
Nel caso in esame non vi è il coinvolgimento di altro veicolo diverso da quello del vettore, conseguendone l’inapplicabilità della normativa dettata dal citato articolo 141.
Per i superiori rilievi la domanda va dichiarata inammissibile.
La particolarità della materia oggetto della causa e l’esistenza di contrasti interpretativi, inducono a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Ottaviano definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da CCC LLL, in proprio ed in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla minore VVV AAA, e da EEE GGG nei confronti di VVV CCC e della S.p.A. UGF Assicurazioni, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1) dichiara l’inammissibilità della domanda;
2) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Ottaviano il 30.09.2011
Il Giudice di Pace
dott.ssa Assunta Ventimiglia