Polizza RCA stipulata successivamente al sinistro: la Compagnia è tenuta a risarcire il danneggiato
Importante sentenza della Corte di Cassazione, la n. 6974/2016, intervenuta per esprimersi in merito all’obbligo dell’assicurazione al risarcimento danni malgrado la polizza risulti “falsa”.
Nello specifico una compagnia di assicurazioni veniva chiamata al risarcimento danni per alcuni passeggeri rimasti coinvolti nel ribaltamento dell’autobus su cui viaggiavano.
L’assicurazione veniva a scoprire che la polizza era stata perfezionata dopo l’incidente e che pertanto era falsa: l’agente assicurativo, mandatario della compagnia assicurativa obbligata, aveva infatti stipulato una polizza RCA successivamente all’evento sinistro.
La compagnia assicuratrice si opponeva pertanto alla richiesta di risarcimento ma sia in primo che in secondo grado i giudici accoglievano le richieste risarcitorie dei malcapitati passeggeri.
Di qui il ricorso in Cassazione da parte della compagnia la quale ha sostenuto che al momento dell’incidente il contratto non esisteva e, dunque, non se ne potevano invocare gli effetti.
In forza di quanto statuito dalla sentenza qui in commento, la Suprema Corte ha invece ritenuto la Compagnia obbligata a risarcire quel danno, anche in presenza di una polizza non “valida”, salvo poi avere azione di regresso nei confronti dell’agente “infedele”.
La compagnia di assicurazione è dunque tenuta a pagare la vittima dell’incidente stradale anche se il tagliando è stato retrodatato dall’agente e al momento del sinistro non risultava ancora concluso il contratto. La falsità del certificato, infatti, non può essere opposta al terzo danneggiato perché gli atti dell’intermediario, anche se fraudolenti, producono effetti direttamente nei confronti dell’assicuratore.
In altri termini, i giudici della Cassazione hanno ritenuto l’agente assicurativo un rappresentante della Compagnia, autorizzato, pertanto, dalla stessa ad emettere la polizza RCA; tanto sarebbe sufficiente ad incardinare l’obbligazione risarcitoria della Compagnia nei confronti del danneggiato che godrebbe, dunque, della massima tutela.
Ciò significa, in sostanza, che il diritto del danneggiato nei confronti dell’assicuratore del responsabile non nasce dal contratto in sé e non se segue quindi le logiche. Tale diritto è valido anche quando la polizza è ‘falsa’, anche perché l’agente che l’ha stipulata è comunque rappresentante della compagnia. La compagnia potrà poi rivalersi sul proprio agente e sul proprietario del mezzo ma nel frattempo deve provvedere al risarcimento di tutti i danni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE
Oggetto: Assicurazione r.c.a. – Efficacia del contrassegno
R.G.N. 27918/2011
Cron. 6974
Rep. C.I.
Ud. 16/12/2015
PU
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 27918-2011 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS) in persona del legale rappresentante Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– intimati –
nonché da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrenti incidentali –
contro
(OMISSIS) (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– intimati –
nonché da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– intimati –
nonché da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), tutti in proprio e quali, rispettivamente, amministratore, socio liquidatore, e socio della (OMISSIS) S.N.C. DI (OMISSIS) & C., domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS) in persona del legale rappresentante (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– intimati –
avverso la sentenza n. 1975/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/05/2011, R.G.N. 4491 e 6807/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/2015 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, inammissibilità del ricorso incidentale (OMISSIS), assorbiti i ricorsi incidentali (OMISSIS) e (OMISSIS);
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- Il 19.2.1996 si ribaltò un autobus di proprietà di (OMISSIS) e condotto da (OMISSIS).
A causa del sinistro morì (OMISSIS), ed altre persone rimasero ferite.
- Nel 1997 i genitori e la sorella della vittima ((OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)) convennero dinanzi al Tribunale di Rieti il conducente ed il proprietario del veicolo, nonché la (OMISSIS), assicuratore della r.c.a..
Quest’ultima si costituì e, allegando che la polizza era stata stipulata soltanto dopo il sinistro, chiamò in causa l’agente per il tramite del quale fu stipulata la polizza (la (OMISSIS) s.n.c.) e la società (OMISSIS) s.p.a., sul presupposto che al momento del sinistro quest’ultima, e non la (OMISSIS), coprisse il mezzo contro i rischi della r.c.a..
Nei confronti dei chiamati in causa la (OMISSIS) chiese di essere tenuta indenne in caso di accoglimento della domanda attorea.
- Nelle more del giudizio (OMISSIS) e (OMISSIS), trasportati sul bus al momento e feriti in conseguenza del sinistro, convennero anch’essi in giudizio dinanzi al Tribunale di Rieti il proprietario, il conducente e l’assicuratore del bus. In questo giudizio intervennero altri otto trasportati, anch’essi rimasti feriti.
- Riuniti i due giudizi, con sentenza 4.3.2002 n. 252 il Tribunale di Rieti accolse le domande dei danneggiati nei confronti dei responsabili civili e della (OMISSIS).
- La sentenza venne appellata in via principale dalla (OMISSIS); in via incidentale dagli eredi (OMISSIS), da (OMISSIS) e dagli altri intervenuti.
- La Corte d’appello di Roma con sentenza 4.5.2011 n. 1975 (per quanto ancora rileva):
-) ritenne che la polizza (OMISSIS) fosse stata stipulata dopo il sinistro;
-) ritenne inopponibile ai danneggiati tale circostanza, e condannò dunque la (OMISSIS) al risarcimento;
-) condannò la (OMISSIS) s.n.c. a tenere indenne (OMISSIS) di quanto pagato ai danneggiati.
- La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione:
-) in via principale dalla (OMISSIS), con ricorso basato su un motivo;
-) in via incidentale da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), tutti dichiarando di agire sia in proprio che quali amministratori e soci della (OMISSIS) s.n.c., con ricorso fondato su tre motivi;
-) in via incidentale dagli eredi (OMISSIS), con ricorso fondato su due motivi;
-) in via incidentale da (OMISSIS), con ricorso fondato su un motivo.
La (OMISSIS) ha resistito con controricorso al ricorso incidentale proposto da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
La (OMISSIS), gli eredi (OMISSIS) ed (OMISSIS) hanno depositato memoria.
- Con ordinanza 4.2.2015 questa Corte ha disposto il rinvio del ricorso a nuovo ruolo, al fine di consentire la rinnovazione della notifica dell’avviso d’udienza al difensore dei controricorrenti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
Fissato il ricorso per l’udienza del 4.6.2015, in tale data questa Corte ha dovuto nuovamente disporre il rinvio a nuovo ruolo della causa, al fine di consentire la rinnovazione della notifica dei ricorsi proposti dagli eredi (OMISSIS) e dalla (OMISSIS) a (OMISSIS), proprietario del bus e litisconsorte necessario.
- Con atto denominato “di integrazione del contraddittorio”, (OMISSIS) ha notificato il proprio controricorso e ricorso incidentale anche alla (OMISSIS) s.n.c. ed ai suoi soci, nonché al proprietario ((OMISSIS)) ed al conducente del bus ((OMISSIS)).
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Questioni preliminari.
1.1. Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del controricorso proposto dalla (OMISSIS) per contraddire al ricorso proposto da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
Il ricorso incidentale di questi ultimi, infatti, è stato notificato alla (OMISSIS) il 9.3.2012, mentre il controricorso di quest’ultima è stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica solo il 10.5.2012: oltre, quindi, il termine di cui all’articolo 370 c.p.c..
1.2. Ancora in via preliminare va rilevato come il ricorso incidentale proposto dagli eredi (OMISSIS), invocando la violazione da parte della Corte d’appello del giudicato interno, deve essere esaminato per primo, ai sensi dell’articolo 276 c.p.c., comma 2. È infatti ovvio che, se fosse fondato, l’esistenza d’un giudicato interno sull’obbligo assicurativo in capo alla (OMISSIS) renderebbe inammissibile il ricorso proposto da quest’ultima.
- Il primo motivo del ricorso incidentale (OMISSIS).
2.1. Col primo motivo di ricorso incidentale (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) invocano il vizio di nullità processuale, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4.
Il motivo, pur formalmente unitario, contiene in realtà due censure:
(a) con la prima censura si lamenta che la Corte d’appello avrebbe pronunciato ultra petita, per avere acquisito d’ufficio i documenti del procedimento penale, dai quali ha tratto la prova della retrodatazione della polizza stipulata dalla (OMISSIS);
(b) con la seconda censura si lamenta che la Corte d’appello avrebbe violato l’articolo 2909 c.c., per avere affrontato la questione dell’esistenza e validità del contratto stipulato dalla (OMISSIS), senza che quest’ultima nulla avesse mai tempestivamente eccepito al riguardo, e sulla quale si era pertanto formato il giudicato.
2.2. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse.
La Corte d’appello ha infatti condannato la (OMISSIS) al risarcimento del danno nei confronti dei prossimi congiunti di (OMISSIS), salvo regresso verso la (OMISSIS): dunque la sentenza d’appello non ha loro nuociuto.
Essi dunque da una ipotetica sentenza di rinvio, la quale dichiarasse valido ed efficace il contratto stipulato dalla (OMISSIS), non trarrebbero alcun vantaggio ulteriore rispetto a quello loro accordato dalla sentenza impugnata, che ha dichiarato ad essi inopponibile l’inoperatività della garanzia.
- Il secondo motivo del ricorso incidentale (OMISSIS).
3.1. Col secondo motivo di ricorso i ricorrenti incidentali lamentano la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, (si lamenta, in particolare, la violazione dell’articolo 116 c.p.c.); sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).
Tornano a dedurre, al riguardo, che la Corte d’appello non avrebbe esaminato l’eccezione di “giudicato”, e che in ogni caso avrebbe errato nel ritenere provato che la polizza (OMISSIS) fu rinnovata dopo il sinistro.
3.2. Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni già indicate al 2.2..
- Il motivo unico del ricorso (OMISSIS).
4.1. Con l’unico motivo del proprio ricorso la (OMISSIS) lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3. Si lamenta, in particolare, la violazione degli articoli 1421, 1882, 1895 e 1917 c.c.; L. 24 dicembre 1969, n. 990, articoli 7 e 18.
Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere obbligata la (OMISSIS) al risarcimento del danno nei confronti del terzo danneggiato, poiché al momento del sinistro il responsabile non aveva stipulato alcun contratto valido con la (OMISSIS). A sostegno di questa deduzione la ricorrente articola una tesi così riassumibile:
(a) al momento del sinistro il contratto non esisteva, secondo quanto rilevato dalla stessa Corte d’appello, e dunque non se ne potevano invocare gli effetti;
(b) non è consentito stipulare un’assicurazione della responsabilità civile a copertura di sinistri già avvenuti: essa sarebbe infatti nulla per inesistenza del rischio, ex articolo 1895 c.c.;
(c) l’esistenza del contrassegno assicurativo poteva essere invocata dalle vittime solo se esposto al momento del sinistro: il che nella specie non era avvenuto.
4.2. Gli eredi (OMISSIS) hanno eccepito l’inammissibilità del motivo, sul presupposto che la (OMISSIS) nei gradi di merito non avrebbe contestato l’autenticità del contrassegno, né chiesto in via riconvenzionale l’accertamento della nullità/inesistenza del contratto di assicurazione.
In conseguenza di ciò si sarebbe formato, secondo i controricorrenti, il giudicato sulla questione della esistenza e validità del rapporto assicurativo.
4.3. L’eccezione di inammissibilità del ricorso principale è infondata.
Dall’esame degli atti, consentito dal tipo di eccezione sollevata, risulta che:
(-) in primo grado la (OMISSIS) negò “di essere l’assicuratore r.c.a.” dell’autobus, e soggiunse di avere “motivo di ritenere” che la polizza fu stipulata dopo il sinistro;
(-) i danneggiati produssero un certificato ed un contrassegno provenienti dalla (OMISSIS), dai quali risultava che il sinistro si era verificato nel periodo di copertura;
(-) il giudice di primo grado dichiarò “non contestata” l’autenticità del certificato assicurativo;
(-) la (OMISSIS) impugnò tale statuizione, sostenendo che il certificato “pur materialmente vero” costituiva un falso ideologico, perché rilasciato dopo il sinistro e retrodatato ad epoca anteriore;
(-) la Corte d’appello dichiarò falso il certificato, ma inopponibile la falsità ai terzi danneggiati.
Questa essendo la dinamica processuale, ne discende che l’eccezione di giudicato è infondata, in quanto:
(a) la (OMISSIS) sin dalla comparsa di risposta ha allegato che la polizza era stata stipulata dopo il sinistro, e dunque ne ha negato l’esistenza al momento del sinistro;
(b) il Tribunale affermò l’esistenza della polizza, e la (OMISSIS) propose impugnazione su tale capo di sentenza.
Ne consegue che la questione della esistenza e validità della polizza assicurativa, contestata in primo grado, rimase sub iudice anche in grado di appello merce’ l’interposto gravame, onde nessun giudicato può essersi formato.
4.4. Nel merito il ricorso proposto dalla (OMISSIS) è infondato, sebbene la motivazione della sentenza impugnata debba essere, sul punto, emendata.
4.4.1. La stipula di un contratto di assicurazione della responsabilità civile automobilistica produce due ordini di effetti.
Nei rapporti tra l’assicurato e l’assicuratore, il contratto è fonte delle rispettive obbligazioni. Se dunque manca, l’assicurato non ha diritto all’indennizzo.
Nei rapporti tra il danneggiato e l’assicuratore, invece, il contratto è mero presupposto di fatto per il sorgere dell’obbligazione diretta del secondo nei confronti del primo, la cui fonte è la legge. Da ciò consegue che il diritto del danneggiato nei confronti dell’assicuratore del responsabile, non scaturendo dal contratto, non ne segue le sorti, e sussiste anche quando la polizza, purché esistente, sia inefficace (ad es., ex articolo 1899 c.c.) o non operante (ad es., per la presenza di clausole delimitatrici del rischio assicurato).
4.4.2. Al fine di favorire la vittima nel compito di individuare l’esistenza e le generalità dell’assicuratore del responsabile, la L. 24 dicembre 1969, n. 990, articolo 7, comma 2, (applicabile ratione temporis, oggi abrogato e trasfuso nell’articolo 127 cod. ass.) imponeva all’epoca dei fatti a chiunque mettesse in circolazione un veicolo soggetto all’obbligo di assicurazione:
– di avere con sé il certificato assicurativo;
– di esporre il contrassegno assicurativo.
Il medesimo L. n. 990 del 1969, articolo 7 prevedeva che il certificato, una volta emesso, producesse l’effetto di rendere incontestabile rispetto ai terzi danneggiati l’esistenza dell’assicurazione, la sua efficacia e l’obbligo dell’assicuratore di indennizzare i sinistri avvenuti entro i limiti temporali indicati sul certificato stesso.
Il certificato dunque aveva (ed ha tuttora, per quanto “dematerializzato” Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, ex articolo 31, convertito nella L. 24 febbraio 2012, n. 27) una duplice funzione:
– di pubblicità, in quanto finalizzato a dimostrare ai terzi l’avvenuta stipula del contratto;
– di incontestabilità, in quanto una volta emesso l’assicuratore perde la possibilità di revocarne o contestarne il contenuto.
Sul piano dell’inquadramento giuridico, il certificato costituisce una dichiarazione di scienza a contenuto confessorio, resa dall’assicuratore verso la generalità dei terzi. Al pari della confessione, dunque, il contenuto del certificato non può essere contestato dall’assicuratore, a meno che non provi che esso fu rilasciato per errore di fatto, ovvero estorto con violenza (articolo 2732 c.c.).
4.4.3. E’ alla luce di questi criteri che deve ora stabilirsi cosa accada nell’ipotesi di certificato assicurativo non coerente con la polizza sottostante. A tal fine occorre distinguere l’ipotesi in cui il certificato non sia in alcun modo riconducibile alla sfera volitiva dell’assicuratore o delle persone del cui operato questi debba rispondere, da quella in cui sussista tale riconducibilità. La prima ipotesi sussiste quando al certificato non corrisponda alcun contratto sottostante; ovvero sia stato artefatto dopo il suo rilascio da persone estranee alla struttura aziendale dell’assicuratore.
In questo caso manca il presupposto legale (articolo 1173 c.c.) perché sorga l’obbligazione dell’assicuratore verso il danneggiato, e quest’ultimo potrà avanzare le sue pretese soltanto nei confronti del responsabile civile e dell’impresa designata dal Fondo di garanzia vittime della strada.
4.4.4. A conclusioni diverse deve invece pervenirsi quando un contratto assicurativo esista, ma:
(a) il certificato esponga un periodo di copertura difforme da quello risultante dalla polizza, perché così è stato emesso dalla persona a ciò legittimata;
(b) il certificato sia coerente con la polizza, ma l’uno e l’altra siano stati retrodatati rispetto alla loro effettiva sottoscrizione, per volontà dei contraenti o dei loro rappresentanti legittimati.
Ricorrendo tali evenienze, nei rapporti interni tra assicurato ed assicuratore si applicherà ovviamente la regola plus valet quod agitur, quam quod simulate concipitur, ed il contratto sarà efficace dalle ore 24.00 del giorno in cui è stato pagato il premio, secondo la regola generale di cui all’articolo 1899.
Nei rapporti tra assicuratore e danneggiato, invece, il primo resterà obbligato al risarcimento del danno, in quanto:
-) un contratto di assicurazione (presupposto legale dell’obbligazione dell’assicuratore) esiste;
-) la natura confessoria del certificato assicurativo consente all’assicuratore di contestarne i contenuti solo quando quel documento sia rilasciato per errore o estorto con violenza: ma né l’una, né l’altra di tali ipotesi sussistono allorché proprio l’intermediario assicurativo, che dell’assicuratore abbia la rappresentanza (circostanza mai stata in discussione nel presente giudizio), rilasci il certificato mendace. In tal caso, infatti, gli atti dell’intermediario producono effetti direttamente nei confronti dell’assicuratore, e sono a lui imputabili.
4.5. Occorre ora esaminare se le superiori conclusioni siano infirmate dai due argomenti in iure spesi dalla ricorrente (OMISSIS), ovvero:
(a) al momento della stipula del contratto il rischio era inesistente perché il sinistro si era già verificato (articolo 1895 c.c.), e dunque il contratto era nullo e non se ne potevano invocare gli effetti;
(b) al momento del sinistro il mezzo su cui era trasportata la vittima non esponeva il contrassegno e non aveva a bordo il certificato, e dunque il terzo danneggiato non poteva invocare il principio dell’apparenza.
4.5.1. Quanto alla prima deduzione della (OMISSIS), va rilevato in primo luogo che nell’assicurazione della responsabilità civile la circostanza che le parti abbiano fatto decorrere la copertura da un momento anteriore alla stipula non dà luogo a nullità del contratto, ma solo a non indennizzabilità di quel sinistro.
La nullità del contratto per inesistenza del rischio, ex articolo 1895 c.c., sussiste infatti quando nessun rischio può mai verificarsi: ad esempio, allorché si assicuri la responsabilità derivante dalla circolazione di un veicolo non più esistente perché demolito.
Salva questa particolare ipotesi, il rischio che il proprietario d’un veicolo a motore venga chiamato a rispondere dei danni causati dalla circolazione del suo mezzo non cessa sol perché si sia già verificato un sinistro. Il contratto stipulato dalla (OMISSIS) nel nostro caso non era dunque nullo ex articolo 1895 c.c., perché il rischio assicurato poteva ulteriormente verificarsi.
E, per quanto detto, mentre la nullità del contratto di assicurazione della r.c.a. può essere opposta al terzo danneggiato, l’inefficacia non può esserlo; all’epoca dei fatti, perché lo disponeva la L. n. 990 del 1969, articolo 19, ed oggi ex articolo 144 cod. ass..
Nei sensi che precedono questa Corte ritiene di discostarsi dal contrario precedente costituito da Sez. 3, Sentenza n. 8460 del 17/10/1994, Rv. 488110, non condivisibile sia perché non distinse il rapporto assicurativo da quello ex lege tra assicuratore e danneggiato; sia perché non considerò che il rischio nell’assicurazione di responsabilità è un rischio con carattere di ripetitività, sicché non basta l’avverarsi d’un solo sinistro prima della stipula, per ritenere nullo l’intero contratto.
4.5.2. La (OMISSIS) ha poi dedotto (p. 12 del ricorso) che il principio dell’apparenza (in virtu’ del quale prevale, per il terzo danneggiato, la copertura assicurativa risultante dal certificato, rispetto a quella effettiva) non potrebbe essere invocato nel caso di specie, perché al momento del sinistro il bus condotto da (OMISSIS) non esponeva alcun contrassegno assicurativo, né il conducente era in possesso di alcun certificato assicurativo.
Anche questa deduzione non ha pregio, per due ragioni.
La prima ragione è che il principio di apparenza (in virtu’ del quale, data una divergenza tra la situazione di diritto reale e quella di diritto apparente, prevale quest’ultima quando sia stata colposamente creata o tollerata dalla persona che non ne beneficia) può venire in rilievo nei casi di falsa rappresentanza (ad es., certificato rilascio da agente privo di potere rappresentativo), ma non nel caso in cui l’intermediario a ciò abilitato rilasci un certificato inveritiero, ma sotteso da un contratto realmente esistente.
In questo caso, per quanto già detto, l’assicuratore confessa verso il terzo danneggiato il proprio obbligo risarcitorio, e tale confessione non può essere revocata se non nei casi previsti dall’articolo 2932 c.c..
La seconda ragione è che a seguire la tesi della (OMISSIS) (secondo cui il rilascio di certificati assicurativi inveritieri non obbligherebbe l’assicuratore verso il terzo danneggiato, se essi siano esibiti dopo il sinistro) si perverrebbe a conseguenze paradossali. Se davvero così fosse, infatti nel caso di incoerenza tra l’efficacia della polizza e la decorrenza della copertura indicata nel certificato occorrerebbe distinguere due ipotesi:
(a) se il certificato mendace o inveritiero è rilasciato prima del sinistro (ad esempio, nel caso di emissione del certificato nonostante non sia stato pagato alcun premio), tale circostanza sarebbe inopponibile al terzo danneggiato;
(b) se il certificato mendace è rilasciato dopo il sinistro, e retrodatato ad epoca anteriore, tale circostanza sarebbe opponibile al terzo danneggiato. Questa conclusione tuttavia non può essere condivisa.
Infatti, tanto nell’ipotesi in cui il certificato sia rilasciato senza pagamento del premio, quanto nell’ipotesi in cui sia emesso un certificato retrodatato, ci troviamo pur sempre al cospetto di due contratti di assicurazione validi, ma inefficaci. Nel primo caso l’inefficacia discende dall’articolo 1899 c.c.; nel secondo caso l’inefficacia discende dall’articolo 1901 c.c., e sarebbe irragionevole che due fattispecie identiche producano effetti giuridici antitetici.
Se infatti medesimo è il vizio sussistente nelle due ipotesi (inefficacia del contratto), costituisce un mero accidente, giuridicamente insignificante, la circostanza che il terzo danneggiato venga a conoscenza dell’esistenza del certificato assicurativo direttamente al momento del sinistro (perché custodito a bordo del veicolo), ovvero in un secondo momento (perché esibito all’autorità di polizia per evitare il sequestro del mezzo, come avvenuto nel caso di specie).
Quel che unicamente rileva, per escludere gli effetti confessori del certificato, non è se il certificato esistesse o meno al momento del sinistro, ma se il terzo danneggiato, con l’uso dell’ordinaria diligenza, potesse o meno avvedersi della sua falsità od incoerenza rispetto ai patti di polizza. Circostanza che, nel caso di specie, mai ha formato oggetto di contesa.
4.6. Il ricorso va dunque rigettato in virtù del seguente principio di diritto:
Nel caso di sinistro stradale causato da veicolo in possesso di un certificato assicurativo formalmente valido, ma rilasciato dopo il sinistro e fraudolentemente retrodatato, tale falsità non è opponibile al terzo danneggiato quando essa provenga dall’agente per il tramite del quale è stato stipulato il contratto. In tal caso l’assicuratore, adempiuta la propria obbligazione nei confronti del terzo, avrà diritto di rivalsa nei confronti dell’intermediario infedele e di regresso nei confronti dell’assicurato.
- Il ricorso incidentale della (OMISSIS) e soci.
5.1. Il ricorso incidentale proposto dalla (OMISSIS) e dai suoi soci ed amministratori non può essere esaminato nel merito, perché inammissibile.
5.2. Il ricorso principale proposto dalla (OMISSIS) è stato infatti notificato alla (OMISSIS) il 17.11.2011, presso la Cancelleria della Corte d’appello di Roma. La (OMISSIS) (ed i soci) hanno proposto un ricorso “autonomo” notificato alla (OMISSIS) il 16.2.2012.
Or bene, è noto che la proposizione dell’impugnazione principale determina, nei confronti di tutti coloro ai quali l’atto venga notificato, l’onere, a pena di decadenza, di esercitare il proprio diritto di impugnazione nei modi e nei termini previsti per l’impugnazione incidentale e, quindi, nel caso di ricorso per cassazione, nel termine di quaranta giorni dalla suddetta notificazione (ex plurimis, Sez. 2, Sentenza n. 21829 del 17/10/2007, Rv. 599244).
Nel caso di specie, pertanto, la (OMISSIS) avrebbe dovuto proporre il proprio ricorso entro il termine del 27.12.2011, inutilmente spirato.
5.3. Quanto al ricorso proposto in proprio da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), esso è inammissibile – oltre che per la ragione appena indicata – anche perché delle due l’una:
– se hanno inteso impugnare nella veste di successori della società (che affermano essere stata sciolta), essi si trovano nella stessa posizione processuale della società stessa, e quindi subiscono le preclusioni per essa maturate;
– se hanno inteso agire quali coobbligati insieme alla società, la loro impugnazione è inammissibile, perché costituirebbe un intervento in causa, non consentito in questa sede.
- Il ricorso incidentale di (OMISSIS).
6.1. Con l’unico motivo di ricorso incidentale (OMISSIS) lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, (si lamenta, in particolare, la violazione degli articoli 115, 116 e 345 c.p.c.); sia dal un vizio di nullità processuale, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4.
Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe errato nell’acquisire d’ufficio gli atti penali: sia perché così facendo ha violato l’articolo 345 c.p.c.; sia perché in ogni caso da quegli atti non era desumibile la prova che la polizza (OMISSIS) fosse stata rinnovata dopo il sinistro.
6.2. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse ex articolo 100 c.p.c., per le medesime ragioni già indicate supra, al p. 2.2..
- Le spese.
Le spese del presente grado di giudizio vanno compensate integramente tra le parti, in considerazione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
la Corte di cassazione, visto l’articolo 380 c.p.c.:
(-) rigetta il ricorso proposto da (OMISSIS);
(-) dichiara inammissibile il ricorso proposto da (OMISSIS) s.n.c., (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS);
(-) dichiara inammissibile il ricorso proposto da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), sia in proprio che quali amministratori e soci della (OMISSIS) s.n.c.;
(-) dichiara inammissibile il ricorso proposto da (OMISSIS);
(-) compensa integralmente tra tutte le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 16 dicembre 2015.
Depositato in cancelleria l’11 aprile 2016