Illegittimità del verbale di violazione C.d.S. per contraddittorietà della contestazione – Sentenza n. 3266 del 2010
Ente Giudicante: Giudice di Pace di Frattamaggiore
Procedimento: Sentenza n. 3266 del 2010
ILLEGITTIMITA’ DEL VERBALE DI VIOLAZIONE C.D.S. PER CONTRADDITTORIETA’ DELLA CONTESTAZIONE
E’ illegittimo il verbale elevato se contiene una contestazione contraddittoria che riporta una duplice e del tutto differente tipologia di violazione alle norme del C.d.S..
Nella fattispecie oggetto della sentenza qui in commento, nel verbale erano state indicate, quali violazioni, la sosta senza esporre il ticket di pagamento e, contemporaneamente, l’omessa indicazione dell’orario di inizio della stessa sosta.
Il giudice di Pace di Frattamaggiore ha accolto il ricorso dell’automobilista affermando il principio in base al quale il verbale deve riportare l’esatta indicazione dell’infrazione commessa per dar modo all’utente di essere correttamente informato della sua violazione, al fine di poter esercitare legittimamente il proprio diritto di difesa.
La validità della contestazione della violazione è dunque condizionata dalla sua idoneità a garantire l’esercizio del diritto di difesa dell’interessato, al quale la contestazione medesima è preordinata.
N. 3266/10 Sent.
N. 5387/09 R.G.
N. 7918/10 R. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FRATTAMAGGIORE
Il Giudice di Pace, dott. Paolo Rossi, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5387 nel ruolo generale degli affari civili ordinari e non contenziosi dell’anno 2009, avente ad oggetto: opposizione ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689 come modificata dal D.L.vo 30/12/1999 n. 507
TRA
S. A., elettivamente domiciliato in Frattaminore (NA), alla Via (…), presso lo studio dell’avv. P. Agostino Saviano, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine del ricorso.
Opponente
E
Comune di F., in persona del Sindaco p.t., domiciliato ex lege presso la Casa Comunale di F., rappresentato e difeso dall’assistente C. F., giusta delega in atti.
Opposto
CONCLUSIONI: come rese dalle parti all’udienza del 22/11/2010
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14/09/2009 il ricorrente proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione di violazione al Codice della Strada n. P11713, elevato dalla Polizia Municipale del Comune di F. in data 16/03/2009 per la violazione dell’art. 157 co. 6 e 8 C.d.S..
Il Giudice di Pace fissava con decreto, notificato alle parti, l’udienza di comparizione delle stesse nelle quali comparivano entrambe ed all’esito decideva la causa dando lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’opposizione è fondata e va accolta.
Premesso che il verbale di contestazione violazione al C.d.s., per essere legittimo, deve riportare l’esatta indicazione dell’infrazione commessa per dar modo all’utente di essere correttamente informato della sua violazione, al fine di poter esercitare legittimamente il proprio diritto di difesa, nel caso del quo il verbale elevato dal Comune di F. è illegittimo in quanto contiene una contestazione contraddittoria, giacché riporta una duplice e del tutto differente tipologia di violazione alle norme del C.d.S..
Infatti, nel caso di specie, nel verbale sono indicate, quali violazioni, la sosta senza esporre il ticket di pagamento e, contemporaneamente, l’omessa indicazione dell’orario di inizio della stessa sosta.
In tal caso occorre rilevare la palese indeterminatezza dell’addebito, posto che la contestazione era stata effettuata con riferimento alle predette, contraddittorie, ipotesi di violazione alle norme del C.d.S., essendo altresì evidente che si tratta, come detto, di due fattispecie del tutto differenti tra loro.
Quindi, essendo la contestazione generica, in quanto formulante due ipotesi alternative, delle quali l’una escludeva l’altra, l’opposizione va accolta ed il verbale va annullato perché l’utente non è stato posto in condizione di sapere su quale delle due ipotesi contravvenzionali doveva difendersi.
La natura della controversia e le ragioni che hanno portato all’accoglimento del ricorso giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Frattamaggiore, definitivamente pronunciando in merito alla causa in epigrafe, così provvede:
Accoglie l’opposizione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Frattamaggiore all’udienza del 22/01/2010