Il Tribunale di Bologna ha deciso: la compagnia “Gestionaria” non ha titolo per partecipare alla causa intentata alla “Responsabile” – Sentenza del 16 aprile 2014
Ente Giudicante: Tribunale ordinario di Bologna
Procedimento: Sentenza del 16 aprile 2014
Il Tribunale di Bologna ha deciso: la compagnia “Gestionaria” non ha titolo per partecipare alla causa intentata alla “Responsabile”
a cura dell’Avv. Marco Bordoni (fonte: www.bordoni.it)
Tribunale di Bologna, Terza Sezione Civile, sentenza 16 aprile 2014 n. 20.563, est. Pres.te dott.ssa Anna Maria Drudi. Il “mandato” CARD è espressamente conferito per i sinistri “rientranti nell’applicazione dell’art. 149″. Ne consegue che se il danneggiato opta per la procedura cosiddetta ordinaria ex art. 148 C.d.A. la fattispecie non rientra nell’ambito di applicazione di questa diversa azione. Il mandato peraltro è espressa derivazione di una altrettanto illegittima premessa, ovvero che la procedura di risarcimento diretto ex art. 149 C.d.A. è considerata dalle imprese come “obbligatoria”: premessa che, ponendosi in illegittimo contrasto con l’art. 149 C.d.A. come costituzionalmente interpretato dall’Alta Corte.
Né può essere invocato l’istituto della delegazione cumulatoria non liberatoria ex art. 1268 c.c., in quanto sotto il profilo sostanziale tale artificio avrebbe l’effetto di frustrare il diritto del danneggiato di rivolgersi al responsabile così come previsto dalla Corte Costituzionale, il che esclude che l’interesse dell’assicuratore all’intervento possa ritenersi meritevole di tutela.
Sotto il profilo processuale non può poi omettersi di considerare l’anomalia che si verrebbe a creare ove il convenuto responsabile proponesse a sua volta domanda risarcitoria riconvenzionale nei confronti dell’attore e della sua compagnia di assicurazione, con eventuale intervento in causa dell’originale convenuta e dunque con la presenza di entrambe le assicurazioni sia in proprio sia nel loro reciproco interesse a parti invertite, ove sono del tutto palesi i profili di conflitto di interesse correlati e senz’altro non ammissibili.
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8885/2013
tra
ASSIMOCO SPA
(…)
APPELLANTE
e
(…)
REALE MUTUA ASSICURAZIONI
APPELLATI
Oggi 16 aprile 2014 ad ore 9,30 innanzi al dott. Anna Maria Drudi, sono comparsi:
Per ASSIMOCO SPA l’avv. (…), la quale conclude come in atto di appello e deposita nota spese.
Per (…) SNC l’avv. BORDONI MARCO, il quale conclude come da comparsa di costituzione.
Nessuno per (…) e REALE MUTUA ASSICURAZIONI, contumaci.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura ad ore 14.
Il Giudice
dott. Anna Maria Drudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Maria Drudi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al N. 8885/2013 R.G.
promossa da:
ASSIMOCO SPA (C.F. 11259020151), con il patrocinio dell’avv. (…), elettivamente domiciliata in PIAZZA MALPIGHI N. 6 BOLOGNA presso il difensore avv. ORSELLI PATRIZIA
APPELLANTE
contro
(…) (C.F. 02647751201), con il patrocinio dell’avv. BORDONI MARCO, elettivamente domiciliata in VIA EMILIA, 3 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA presso il difensore avv. BORDONI MARCO
REALE MUTUA ASSICURAZIONI
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come a verbale d’udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che:
– con citazione 15.5.2012 (…), quale cessionaria del credito vantato da Fatima Hamraoui, conveniva in giudizio avanti al Giudice di Pace di Bologna (…) REALE MUTUA ASSICURAZIONI S.P.A., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni materiali subiti dalla cedente e conseguiti a sinistro avvenuto in data 26.2.2012 in San Lazzaro di Savena, allorché l’auto della stessa veniva tamponata dall’auto del (…) asicurata per la r.c.a. da Reale Mutua;
– specificava parte attrice che anche in fase stragiudiziale la richiesta risarcitoria era stata indirizzata a Reale Mutua con l’espressa comunicazione che non si intendeva avvalersi della procedura di indennizzo diretto ex art. 149 Cod. Ass.;
– nella causa, tuttavia, si costituiva unicamente ASSIMOCO S.P.A., compagnia assicuratrice dell’autoveicolo di proprietà attrice: 1) sia in nome e per conto di REALE MUTUA ASSICURAZIONI S.P.A. in forza di “mandato irrevocabile di rappresentanza”; 2) sia quale interveniente in proprio ai sensi della CARD (Convenzione fra le Assicurazione per il Risarcimento Diretto) cui entrambe aderivano; nel merito chiedeva condannarsi “la convenuta” al “pagamento della sola somma equa e provata”;
– parte attrice contestava l’ammissibilità dell’intervento e la nullità del mandato e su tale questione preliminare la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
– con sentenza 17.4.2013 n. 1964 il GdP, non definitivamente pronunciando, “accerta[va] la nullità del mandato di rappresentanza conferito da Reale Mutua Ass.ni a Assimoco S.p.a. per violazione degli artt. 1343, 1344 e 1418 c.c.”; “dichiara[va] la nullità della costituzione di Assimoco S.p.a. … in nome e per conto di Reale Mutua Ass.ni; “condanna[va] Assimoco S.p.a. al pagamento delle spese processuali…maturate”;
– premessi gli esiti interpretativi, incidenti sul disposto di cui all’art. 149 Cod. Ass, di cui alla sentenza Corte Cost. 180/2009, in termini di mera facoltatività dell’azione esperibile dal danneggiato nei confronti della propria compagnia assicurativa, riteneva, invero, il primo giudice che: a) l’intervento in causa di Assimoco né poteva assimilarsi all’ipotesi opposta prevista dall’art. 149 u.c. (norma di carattere speciale e processuale non suscettibile di applicazione analogica), né poteva ricondursi ad alcun’altra ipotesi di intervento ordinario nel processo, del quale b) mancava, peraltro, ogni interesse proprio meritevole di tutela ex art. 100 c.p.c., anche considerando che Assimoco si poneva in conflitto con il proprio assicurato, di talché, c) anche per tale motivo l’intervento non poteva essere inquadrato nella fattispecie dell’accollo ex art. 1273 c.c., che presuppone un accordo tra il debitore originario e il terzo a favore del creditore e non contro lo stesso; d) neppure l’accordo associativo CARD era idoneo a sorreggere l’intervento, trattandosi di convenzione privata cui l’assicurato era estraneo, destinata a regolare i rapporti conseguenti alla procedura di risarcimento diretto, di cui l’assicurato non si era avvalso; e) quanto al mandato irrevocabile di rappresentanza di Reale Mutua, l’oggetto della procura riguardava attività che la “gestionaria” (nel caso Assimoco), ex art. 149 Cod. Ass., sarebbe stata obbligata ex lege a compiere in nome proprio per obbligazioni di cui risponde in proprio, ma in tal senso era illecito per illiceità della causa (art. 1343 c.c.) ovvero in frode alla legge (art. 1344 c.c.) poiché avrebbe l’effetto di eludere l’applicazione della predetta norma imperativa, così come costituzionalmente interpretata, eliminando la facoltà concessa al danneggiato di agire contro l’assicuratore del responsabile; f) neppure potrebbe farsi riferimento all’istituto della delegazione cumulativa ex art. 1268 c.c., apparendo comunque evidente che la predetta “procura” riguarda solo l’ambito delle speciali azioni di cui agli artt. 141 e 149 Cod. A e non le azioni ordinarie ex artt. 144 e 148; g) il mandato, infine, contrastava sia con il disposto di cui all’art. 77 c.p.c. (non comportando alcun conferimento di poteri generali all’assicurazione gestionaria), e 81 c.p.c., che vieta la mera sostituzione processuale;
– avverso detta sentenza, con tempestivo atto di citazione ASSIMOCO S.P.A. proponeva appello lamentandone l’erroneità in diritto ed, in particolare: 1) per avere negato il proprio potere di rappresentanza di Reale Mutua ai sensi dell’art. 77 c.p.c. in forza del mandato dimesso agli atti; 2) per avere escluso la legittimazione all’intervento litisconsortile, derivante dal mandato alla gestione stragiudiziale e giudiziale ricevuto da Reale Mutua ai sensi dell’art. 1 bis della CARD in attivazione dell’art. 13 D.P.R. 254/2006;
– si è costituita, anche in fase di appello, (…), eccependone l’inammissibilità ex artt. 342 e 348 bis e ter c.p.c. e, nel merito, contestandone la fondatezza
osserva:
Escluso, nella presente fase decisoria, il vaglio di inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis c.p.c., implicitamente escluso nella immediata fissazione dell’odierna udienza di precisazione delle conclusioni, anche l’analoga eccezione preliminare formulata ai sensi dell’art. 342 c.p.c. va disattesa essendo chiaramente esplicitati nell’atto di appello i capi della sentenza censurati e, trattandosi di motivi in diritto contrapposti, questi essendo analogamente e sufficientemente esposti con l’evidenziazione degli elementi (anche di riferimento giurisprudenziale) contrari.
Ciò posto, deve darsi atto che la problematica posta dalla presente vertenza consegue, fra le altre, direttamente alla nota sentenza n. 180/2009 con la quale la Corte Costituzionale ha sancito la facoltatività della procedura di indennizzo diretto previsto – a determinate condizioni – in favore del danneggiato dall’art. 149 Cod. Ass. nei confronti della propria compagnia assicurativa, così riconoscendo allo stesso danneggiato il diritto potestativo di esercitare anche l’alternativa azione diretta nei confronti del responsabile del danno e della sua compagnia di assicurazione, secondo la procedura c.d. ordinaria di cui all’art. 148 Cod. Ass.
Detta pronuncia ha senz’altro inciso, con alterazione degli equilibri precostituiti, sulle convenzioni economiche, che – con istituzione delle relative stanze di compensazione (c.d. Convenzione CARD) – le imprese di assicurazione avevano stipulato in attuazione dell’art. 150 Cod. Ass. e della norma regolamentare di cui all’art. 13 D.P.R. 254/2006.
E da qui la reazione delle compagnie assicurative, le quali, con l’art. 1 bis della predetta Convenzione CARD (V. doc. di parte appellata in primo grado, non contestata), hanno successivamente da un lato dichiarato di “ritenere” la procedura di risarcimento diretto come “obbligatoria” e, dall’altro lato – con tecnica giuridica, peraltro, del tutto imprecisa – imposto all’impresa “gestionaria” (ovvero all’assicuratrice del danneggiato) di intervenire, sia in fase stragiudiziale che giudiziale (in tale ultimo caso ex art. 77 c.p.c.) in forza di reciproco mandato di rappresentanza sostanziale e processuale “in tutte le vertenze relative alla gestione del sinistro, in ogni grado di giudizio, con facoltà di nominare avvocati…” con “obbligo” della gestionaria (impresa assicuratrice del danneggiato) di “costituirsi in giudizio per conto della debitrice” (impresa assicuratrice del danneggiante), secondo un “mandato”, per l’appunto che, come depositato in causa, attribuisce alla prima il potere di “compiere ogni attività, nessuna esclusa, che si renda necessaria per la gestione e la liquidazione del danno nei sinistri rientranti nell’ambito di applicazione degli articoli 141 e 149 del Codice delle Assicurazioni…sia in fase stragiudiziale che giudiziale”.
Ed è questo il primo “titolo” in forza del quale, nel caso di specie, Assimoco si è, per l’appunto, costituita in giudizio, ex art. 77 c.p.c., in nome e per conto di Reale Mutua, coerentemente chiedendo che la pronuncia di accertamento e condanna fosse emessa nei confronti di detta “convenuta”.
Senonché, sul punto, la sentenza del primo giudicante va senza dubbio confermata laddove si consideri che il “mandato” in oggetto non è idoneo a legittimare la predetta costituzione ovvero ad integrare il potere rappresentativo legittimante ex art. 77 c.p.c.
E ciò per il dirimente rilievo per cui detto mandato è espressamente conferito per i sinistri “rientranti nell’ambito di applicazione de[ll’]…art. 149” Cod. Ass.: trattasi, infatti, pacificamente di norma che, pur subordinandola a determinate condizioni, disciplina la “procedura di risarcimento diretto” nei confronti dell’impresa assicurativa del danneggiato, che, dopo l’intervento della Corte Costituzionale sopra indicato, solo il danneggiato stesso può scegliere.
Ne consegue che, se il danneggiato opta, come nel caso di specie, per la procedura c.d. ordinaria e per l’azione giudiziale nei confronti del responsabile del danno e della sua compagnia assicuratrice ex art. 148 Cod. Ass., con scelta per lui esclusiva e necessariamente escludente ogni alternativa ex art. 149 cit.,
la fattispecie non rientra né può rientrare “nell’ambito di applicazione” di questa diversa procedura, con ogni conseguente effetto sull’inidoneità del mandato di che trattasi, il quale, peraltro, è espressa derivazione di una altrettanto illegittima premessa, ovvero che la procedura di risarcimento diretto ex art. 149 cit. è considerata fra le imprese assicurative come “obbligatoria”; premessa, che, ponendosi in illegittimo contrasto con l’art. 149 Cod. Ass. come costituzionalmente interpretato dalla Corte Costituzionale, non potrebbe certamente essere opposta al danneggiato in violazione del diritto di scelta riconosciutogli.
Con il medesimo atto costitutivo, tuttavia, Assimoco aveva altresì dichiarato di intervenire volontariamente in proprio nel processo, pur senza qualificazione alcuna nell’ambito delle ipotesi consentite dal C.p.c., solo successivamente alla propria costituzione esponendo, così come nel presente atto di appello, che lo stesso dovrebbe inquadrarsi in “un intervento litisconsortile [o adesivo autonomo] che deriva dal mandato alla gestione stragiudiziale e giudiziale ricevuto dalla reale Mutua ai sensi dell’art. 1 bis Card in attivazione dell’art. 13 del D.P.R. 18.7.2006 n. 254”, con ciò richiamando l’inquadramento del rapporto fra le due compagnie, quale offerto da parte della giurisprudenza di merito (id. est. Trib. Milano 13052/2011), nell’ambito della delegazione cumulatoria non liberatoria ex art. 1268 c.c.: in particolare ritenendosi, in sintesi, che il rapporto di provvista tra assicurazione del responsabile (delegante) e assicurazione del danneggiato (delegato) sarebbe rappresentata proprio dalla convenzione CARD conclusa fra dette imprese e dagli obblighi reciprocamente assunti, che legittimerebbero, dunque, sul piano sostanziale l’assegnazione al danneggiato – da parte dell’impresa del responsabile – di un nuovo debitore in persona dell’assicuratrice del danneggiato stesso e, sul piano processuale, fonderebbe l’interesse della stessa all’intervento in giudizio. Si aggiunge poi che detto intervento non pregiudicherebbe la posizione del danneggiato poiché, trattandosi di delegazione cumulativa, il debitore originario non è liberato dalla sua obbligazione, mentre, sotto il profilo processuale si produrrebbe l’automatica estensione nei confronti del terzo interveniente, anche in assenza di espressa istanza della domanda originaria (Cass. 17954/2008).
Si prende atto di una ricostruzione, quale quella pur sinteticamente sopra esposta, senz’altro sofisticata e che si fa carico dei principi generali di diritto sia sostanziale che processale, sottostanti all’ammissibilità dell’intervento dei terzi in causa.
E, tuttavia, dalla stessa si ritiene di dover dissentire.
Sotto il profilo sostanziale, invero, non può non ribadirsi quanto in premessa esposto ovvero che gli accordi CARD, nei termini sopra precisati, nella misura in cui pretendono di estendere la procedura ex art. 149 cod. ass. anche alle ipotesi in cui il danneggiato abbia scelto quella ordinaria si pongono in insanabile contrasto con la pronuncia di Corte Cost. 180/2009 e con la conseguente lettura di detta disposizione, illegittimamente incidendo sul diritto di libera scelta assegnato al danneggiato, il quale preclude che allo stesso possa essere assegnato, secondo l’inquadramento dato, un debitore diverso e/o anche solo ulteriore rispetto a quello scelto secondo tutt’altra procedura.
Il che esclude che possa rinvenirsi degli accordi CARD fra le imprese assicuratrici un interesse giuridicamente protetto e meritevole di tutela, che ne possa sostenere l’intervento in causa.
Ed, inoltre, se è vero che, la delegazione cumulativa non liberatoria comporta l’aggiungersi di un nuovo debitore a quello originario, è, altresì vero, ex art. 1271 c.c., il delegato può opporre al delegatario le eccezioni relative ai suoi rapporti con questo (ad esempio potrebbe opporre in compensazione controcrediti per pagamento premi, anche relativi ad altri rapporti con il proprio assicurato) e, dunque, il creditore potrebbe non ritrarre alcun vantaggio quale quello sopra profilato.
Sotto il profilo processuale non può poi omettersi di considerare l’anomalia che si verrebbe a creare ove il convenuto responsabile proponesse a sua volta domanda risarcitoria riconvenzionale nei confronti dell’attore e della sua compagnia di assicurazione, con eventuale intervento in causa della originaria convenuta, quale “Gestionaria” rispetto a detta domanda, e, dunque, con la presenza in causa di entrambe le Assicurazioni sia in proprio sia nel loro reciproco interesse e a parti invertite, ove sono del tutto palesi i profili di conflitto di interesse correlati e senz’altro non ammissibili.
Nel caso di specie, peraltro, è lecito dubitare che Assimoco avesse inteso intervenire in causa nella sopra precisata veste e, dunque, con l’assunzione anche in proprio della posizione debitoria di Reale Mutua, attesa l’inconciliabilità delle conclusioni di merito formalizzate in termini di condanna della sola “parte convenuta” e, dunque, di Reale Mutua, il che, all’evidenza, comunque impedirebbe l’applicazione dell’ulteriore principio sopra richiamato in punto ad estensione della domanda attrice nei confronti del terzo interveniente.
Conclusivamente, a sentenza appellata va confermata mentre l’evidente controvertibilità delle questioni trattate impone l’utilizzo del criterio correttivo di cui all’art. 92 c.p.c. e di disporre l’integrale compensazione delle spese di lite del grado.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, cosi provvede:
– CONFERMA la sentenza impugnata.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite del presente grado di giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Bologna, 16 aprile 2014
Il Giudice
dott. Anna Maria Drudi