E’ reato trasportare carburante in automobile: Il pieno solo al distributore, nel bagagliaio la tanica non può essere superiore a 10 litri – Sentenza n. 442 del 11 gennaio 2012
Ente Giudicante: Corte di Cassazione
Procedimento: Sentenza n. 442 del 11 gennaio 2012
E’ reato trasportare carburante in automobile: Il pieno solo al distributore, nel bagagliaio la tanica non può essere superiore a 10 litri
La terza sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 442 dell’11 gennaio 2012 ha affermato che integra il reato previsto dall’art. 40, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 504/1995 (Sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sugli oli minerali) trasportare mediante taniche posizionate all’interno di un veicolo una quantità di carburante superiore a quella consentita, di regola, contenuta nel serbatoio normale del veicolo medesimo.
Singolare il caso trattato dalla Suprema Corte con la sentenza in esame e relativo al trasporto abusivo di carburante contenuto in alcune taniche posizionate all’interno di un veicolo. La Corte, in particolare, ha annullato la sentenza con la quale il giudice di merito aveva assolto l’imputato per insussistenza del fatto, affermando il principio di diritto secondo cui è consentito il trasporto a bordo di un veicolo del solo carburante contenuto nel serbatoio normale, laddove, diversamente, il trasporto del carburante in taniche a bordo del veicolo integra l’illecito penale, ove il carburante sia stato sottratto al pagamento dell’accisa prevista dalla legge, punito dal d. lgs. n. 504 del 1995.
Nella fattispecie su un’autovettura privata in ingresso al Confine di Stato di Trieste, durante un controllo eseguito dalla Guardia di Finanza, si rinvenivano all’interno del veicolo tre taniche contenenti 60 litri di gasolio. I finanzieri, nel ritenere che il gasolio contenuto nelle taniche non fosse destinato ad alimentare il veicolo e ma a fini commerciali, contestava al conducente la violazione dell’art. 40, lett. b) del D. Lgs. n. 504/1995, per essere stato sottratto il carburante al pagamento delle accise previste dalla legge. Il giudice di merito, tuttavia, in accoglimento della tesi difensiva, assolveva l’imputato ritenendo, diversamente, che il gasolio non fosse destinato ad essere commercializzato.
La sentenza veniva così impugnata dal Pubblico Ministero, il quale censurava in particolare l’interpretazione che della disposizione in esame era stata offerta dal giudice di merito, in quanto il combinato disposto degli artt. 10, 11 e 40, lett. b), del D. Lgs. n. 504/1995 comporta la presunzione «juris et de jure» di destinazione al commercio di quantitativi di prodotti petroliferi trasportati con modalità atipiche, con conseguente errata applicazione della legge da parte del giudice di merito. La tesi della Procura è stata condivisa dagli Ermellini.
Per meglio comprendere le ragioni della scelta della Cassazione è utile procedere ad un inquadramento normativo. Il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 reca il “Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative” (S.O. alla G.U. 29 novembre 1995, n. 279). L’art. 10 di tale decreto prevede, in generale, che “Sono soggetti ad accisa i prodotti immessi in consumo in un altro Stato membro che vengono detenuti a scopo commerciale nel territorio dello Stato“. Il comma 2 del medesimo articolo, precisa, poi, che per «detenzione per scopi commerciali» si intende (lett. b) “la detenzione da parte di un privato di prodotti sottoposti ad accisa, dal medesimo acquistati, non per uso proprio, in quantitativi superiori a quelli indicati dall’articolo 11, dallo stesso trasportati e non destinati ad essere forniti a titolo oneroso“. A sua volta, l’art. 11, comma 2, del medesimo decreto stabilisce che “Possono considerarsi acquistati per uso proprio i prodotti acquistati e trasportati da privati entro i seguenti quantitativi:
a) bevande spiritose, 10 litri;
b) prodotti alcolici intermedi, 20 litri;
c) vino, 90 litri, di cui 60 litri, al massimo, di vino spumante;
d) birra, 110 litri;
e) sigarette, 800 pezzi;
f) sigaretti, 400 pezzi;
g) sigari, 200 pezzi;
h) tabacco da fumo, 1 chilogrammo”.
Per quanto concerne, in particolare, il carburante, rileva il comma 4 della norma in questione.
Tale disposizione prevede, infatti, che “i prodotti acquistati, non per uso proprio, e trasportati in quantità superiore ai limiti stabiliti nel comma 2 si considerano acquistati per fini commerciali e per gli stessi devono essere osservate le disposizioni di cui all’articolo 10. Le medesime disposizioni si applicano ai prodotti energetici trasportati dai privati o per loro conto con modalità di trasporto atipico. È considerato atipico il trasporto del carburante in contenitori diversi dai serbatoi normali, dai contenitori per usi speciali o dall’eventuale bidone di scorta, di capacità non superiore a 10 litri, nonché il trasporto di prodotti energetici liquidi destinati al riscaldamento con mezzi diversi dalle autocisterne utilizzate per conto di operatori professionali“.
Infine, il comma 5 dell’art. 11, precisa che “Ai fini del comma 4 sono considerati “serbatoi normali” di un autoveicolo quelli permanentemente installati dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo e la cui sistemazione permanente consente l’utilizzazione diretta del carburante sia per la trazione dei veicoli che, all’occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione o di altri sistemi.
Sono, parimenti, considerati “serbatoi normali” i serbatoi di gas installati su veicoli a motore che consentono l’utilizzazione diretta del gas come carburante, nonché i serbatoi adattati agli altri sistemi di cui possono essere dotati i veicoli e quelli installati permanentemente dal costruttore su tutti i contenitori per usi speciali, dello stesso tipo del contenitore considerato, la cui sistemazione permanente consente l’utilizzazione diretta del carburante per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi di cui sono dotati i contenitori per usi speciali.
Ai fini del comma 4 è considerato “contenitore per usi speciali” qualsiasi contenitore munito di dispositivi particolari, adattati ai sistemi di refrigerazione, ossigenazione, isolamento termico o altro”.
Alla stregua delle predette disposizioni normative, dunque, ben si giustifica la soluzione adottata dalla Cassazione nel caso in esame. In particolare, pare evidente che il trasporto di tre taniche contenenti complessivamente 60 litri di gasolio per autotrazione a bordo di un’autovettura, integrasse all’evidenza la violazione dell’art. 40, comma 1, lett. b), D. Lgs. n. 504/1995 – che punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7.746,00 euro, chiunque (omissis) sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all’accertamento o al pagamento dell’accisa -, posto che l’eccedenza quantitativa del carburante trasportato ne rendeva «atipico» il trasporto ai sensi del richiamato art. 11, comma 4, con conseguente presunzione della destinazione a fini commerciali del carburante trasportato.
La decisione a cui è giunta la Corte di Cassazione con la sentenza qui in commento merita di essere condivisa, tenuto conto della giurisprudenza progressivamente formatasi in materia che, peraltro, ritiene configurabile il reato di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sugli oli minerali, da chiunque ponga in essere la condotta vietata, atteso che non sono richieste per la sua integrazione né l’immissione in commercio né la destinazione al commercio dei prodotti sottratti al pagamento dell’accisa (Cass., Sez. III, n. 10909 del 15/03/2007). Conforme alla decisione in commento anche un’altra sentenza (Cass., Sez. III, n. 40982 del 19/11/2001) relativa ad una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto “atipiche” le modalità del trasporto di ca.132 litri di gasolio da riscaldamento effettuato a mezzo di taniche e non mediante autocisterna utilizzata da operatore professionale, come invece previsto dall’art. 11, comma 3 del decreto legislativo n. 504 del 1995, affermando il principio secondo cui deve ritenersi integrata la violazione in esame nell’ipotesi di trasporto del prodotto effettuato con modalità “atipiche” e senza la prescritta documentazione in quanto gli oli minerali trasportati con tali modalità vanno considerati detenuti per scopo commerciale, e quindi soggetti ancora al pagamento dell’accisa sebbene acquistati in paese comunitario, con presunzione iuris et de iure ai sensi dell’art. 9,comma 3 della Direttiva CEE n. 92/12 e degli artt. 10 e 11, commi 1 e 3 del d. lgs. n. 504/1995.
Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 04-11-2011) 11-01-2012, n. 442
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNINO Saverio Felice – Presidente
Dott. SQUASSONI Claudia – Consigliere
Dott. MARINI Luigi – Consigliere
Dott. SARNO Giulio – Consigliere
Dott. ROSI Elisabetta – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trieste, nel procedimento nei confronti di:
B.C., nato a (OMISSIS);
Avverso la sentenza emessa al termine di rito abbreviato in data 9 Giugno 2010 dal Tribunale di Trieste, che ha assolto il Sig. B. dal reato previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 40, lett. b) con la formula “perché il fatto non sussiste”. Fatto accertato il (OMISSIS);
Sentita la relazione effettuata dal Consigliere Dott. Marini Luigi;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Cons. Dott. LETTIERI Nicola, che ha concluso per l’annullamento della sentenza con rinvio.
Svolgimento del processo
Con sentenza emessa in data 9 Giugno 2010 al termine di rito abbreviato, il Tribunale di Trieste ha assolto il Sig. B. dal reato previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 40, lett. b) con la formula “perché il fatto non sussiste” in relazione al trasporto a fini commerciali di tre taniche contenenti complessivamente litri 60 di gasolio sottratti al pagamento delle accise. Osserva il Tribunale in motivazione che il trasporto di tre taniche di gasolio all’interno dell’autovettura privata da lui condotta e oggetto di controllo in ingresso al confine di Stato consente di ritenere che il gasolio fosse destinato ad alimentare detta vettura e non destinato a fini commerciali, così che può considerarsi superata la presunzione contraria che la legge stabilisce in caso di superamento dei limiti quantitativi indicati dalla norma.
Avverso tale decisione il Procuratore Generale in sede ha proposto ricorso lamentando che l’interpretazione degli artt. 10 e 11, e art. 40, lett. b) D.Lgs. cit. comporta una presunzione “juris et de jure” di destinazione al commercio di quantitativi di prodotti petroliferi trasportati con modalità atipiche, con conseguente errata applicazione della legge da parte del Tribunale.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il testo del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 11 risulta inequivoco nel disciplinare la fattispecie in esame. I commi 2 e 3, infatti, recitano:
2. Si considerano acquistati per uso proprio i prodotti acquistati e trasportati da privati entro i seguenti quantitativi:
a) bevande spiritose, 10 litri;
b) prodotti alcolici intermedi, 20 litri;
c) vino, 90 litri, di cui 60 litri, al massimo, di vino spumante;
d) birra, 110 litri.
3. I prodotti acquistati e trasportati in quantità superiore ai limiti stabiliti nel comma 2 si considerano acquistati per fini commerciali e per gli stessi devono essere osservate le disposizioni di cui all’art. 10. Questa disposizione si applica nel caso di oli minerali trasportati dai privati o per loro conto con modalità di trasporto atipico. E’ considerato atipico il trasporto del carburante in contenitori diversi dai serbatoi normali (1), dai contenitori per usi speciali (2) o dall’eventuale bidone di scorta, di capacità non superiore a 10 litri, nonché il trasporto di oli minerali destinati al riscaldamento con mezzi diversi dalle autocisterne utilizzate da operatori professionali”.
Posto che debbono considerarsi “serbatoi normali” quelli installati dal costruttore e la cui sistemazione permanente consente l’utilizzazione diretta del carburante, il trasporto mediante taniche posizionate all’interno del veicolo di quantità di carburante superiore a quella consentita risulta contrario alla previsione normativa.
Sulla base delle considerazioni che precedono la sentenza deve essere annullata, con rinvio ex art. 623 c.p.p. al giudice di merito per un nuovo giudizio che terrà conto, ai sensi dell’art. 627 c.p.p., dei principi fissati con la presente decisione.
P.Q.M.
La Corte. Agli Ermellini il ricorso è apparso fondato e, a tal proposito, hanno osservato quanto segue: “si considerano acquistati per uso proprio i prodotti acquistati e trasportati da privati entro i seguenti quantitativi: a) bevande spiritose, 10 litri; b) prodotti alcolici intermedi, 20 litri; c) vino, 90 litri, di cui 60 litri, al massimo, di vino spumante; d) birra, 110 litri. I prodotti acquistati e trasportati in quantità superiore ai limiti stabiliti nel comma 2 si considerano acquistati per fini commerciali […]”. Tale disposizione di legge si applica anche nel caso di oli minerali trasportati dai privati o per loro conto con modalità di trasporto atipico. Nel caso di trasporto di carburante è da considerarsi “atipico” l’utilizzo da parte del conducente del veicolo di contenitori diversi dai serbatoi normali (quelli installati dal costruttore), dai contenitori per usi speciali o dall’eventuale bidone di scorta, di capacità non superiore a 10 litri, “nonché il trasporto di oli minerali destinati al riscaldamento con mezzi diversi dalle autocisterne utilizzate da operatori professionali”. Dal che il trasporto mediante taniche posizionate all’interno del veicolo di quantità di carburante superiore a quella consentita risulta contrario alla previsione normativa.
Conclusioni. Insomma, nulla da fare per la difesa dell’automobilista/imputato. Alla luce delle considerazioni che precedono, la Terza Sezione Penale della Cassazione ha annullato la sentenza impugnata, con rinvio per un nuovo esame al Tribunale di Trieste.