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Diritto all’oblio su Internet: quando Google non può essere obbligato a rimuovere i risultati dal motore di ricerca

È del 3 dicembre 2015 il primo pronunciamento in tema di diritto all’oblio su Internet, passato per la giustizia ordinaria italiana. Con la sentenza n. 23771/15 qui in commento il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso con il quale un avvocato chiedeva che Google rimuovesse 14 link che risultavano da una ricerca effettuata sul Web con il proprio nome.

La richiesta del professionista faceva seguito alla pronuncia della Corte di Giustizia UE del 13 maggio 2014, nella nota decisione “Google Spain”, con la quale veniva riconosciuto il diritto di oblio su Internet, ovvero di ottenere da motori di ricerca come Google la rimozione su richiesta dei risultati di ricerca ritenuti “irrilevanti” o troppo datati, ad eccezione delle informazioni ritenute di pubblico interesse e pertanto rientranti nel diritto della community di conoscere determinati fatti, seppur lontani nel tempo.

L’avvocato chiedeva pertanto a Google di rimuovere dai risultati della ricerca web, ottenuti digitando il nome dell’utente in questione, tutti quegli articoli di cronaca relativi a una vicenda giudiziaria incentrata su truffe e guadagni illeciti nella quale era rimasto coinvolto tra il 2012 e il 2013, insieme a esponenti del clero e soggetti legati alla banda della Magliana. Il motivo era che nei confronti del professionista non era stata emessa alcuna condanna, quindi si ritenevano questi articoli potenzialmente lesivi in termini di reputazione. Google tuttavia respingeva la richiesta del professionista che quindi si rivolgeva all’autorità giudiziaria.

La prima sezione del Tribunale di Roma ha però rigettato il ricorso partendo dai due principi sanciti dalla Corte di Giustizia e del Garante per la protezione dei dati personali: l’attualità e l’interesse pubblico.

Più precisamente ritiene il giudicante che dai fatti lamentati non sia, anzitutto, trascorso tempo sufficiente e necessario alla configurazione della lesione del right to be forgotten poiché, nella fattispecie in esame, gli URL per i quali veniva svolta domanda giudiziaria erano riconducibili al 2013 o, per quelli più risalenti, all’estate 2012 e, pertanto, secondo il Tribunale essi mantengono una loro innegabile attualità, soprattutto in considerazione del ruolo pubblico del ricorrente, professionista legale esercente l’attività di avvocato in Svizzera.

Riguardo poi al secondo profilo, la sentenza sottolinea che la vicenda “appare di sicuro interesse pubblico, riguardando un’importante indagine giudiziaria che ha visto coinvolte numerose persone, seppure in ambito locale-romano, verosimilmente non ancora conclusa, stante la mancata produzione da parte dell’istante di documentazione in tal senso (archiviazioni, sentenze favorevoli…).

Il giudicante ritiene quindi, che nel bilanciamento tra diritto alla riservatezza e l’interesse pubblico a rinvenire sul web notizie relative a persone che svolgono ruoli pubblici, il diritto di informazione debba prevalere su quello all’oblio.

Inoltre, il tribunale capitolino ha ricordato come il diritto all’oblio non possa sfociare in una richiesta di tutela inibitoria per eventuale diffamazione, nel qual caso la strada corretta è quella di rivolgersi al proprietario e/o gestore del sito web specifico su cui la notizia ritenuta diffamante è stata pubblicata.

“Né può in questa sede – continua la sentenza – il ricorrente dolersi della falsità delle notizie riportate dai siti visualizzabili per effetto della ricerca a suo nome, non essendo configurabile alcuna responsabilità al riguardo da parte del gestore del motore di ricerca (nella specie Google), il quale opera unicamente quale caching provider ex art. 15 d.lgs. n. 70/2003: in tale prospettiva pertanto il medesimo avrebbe dovuto agire a tutela della propria reputazione e riservatezza direttamente nei confronti dei gestori dei siti terzi sui quali è avvenuta la pubblicazione del singolo articolo di cronaca, qualora la predetta notizia non sia stata riportata fedelmente, ovvero non sia stata rettificata, integrata od aggiornata coi successivi risvolti dell’indagine, magari favorevoli all’odierno istante (il quale peraltro deduce di non aver riportato condanne e produce certificato negativo del casellario giudiziale)”.

Alla luce di tale pronuncia nasce tuttavia il problema derivante dalla mancanza di una definizione normativa di ciò che possa considerarsi obsoleto: così la determinazione è ancora lasciata nelle mani del singolo giudicante, che la valuta sulla base anche dell’eco sociale che abbia avuto il fatto, delle conseguenze per la collettività, del tipo di notizia, del largo interesse relativo a una persona che eserciti un ruolo pubblico.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

PRIMA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Damiana Colla, all’udienza del 24.11.2015 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado per controversia ex art. 152 D.Lgs. n. 196/03 iscritta al n. 79860/2014 R.G.

tra

(…), nello studio dell’avv. C.Ga., che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso

RICORRENTE

e

(…)

RESISTENTE

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 17/12/2014 il ricorrente, avvocato, ha convenuto in giudizio la società resistente chiedendo, sul presupposto dell’esistenza di un diritto all’oblio, la deindicizzazione di quattordici links risultanti da una ricerca a proprio nome, effettuata tramite il motore di ricerca (…), meglio elencati nell’atto introduttivo, nei quali era contenuto il riferimento ad una risalente vicenda giudiziaria nella quale era rimasto coinvolto senza che fosse mai stata pronunciata alcuna condanna, con condanna della controparte al risarcimento del danno derivante dall’illegittimo trattamento dei suoi dati personali, da quantificarsi nella misura non inferiore ad Euro 1.000,00.

La società resistente si è costituita eccependo la nullità dell’avverso atto introduttivo ed evidenziando, preliminarmente, la cessazione della materia del contendere relativamente a quattro URL in contestazione (non comparendo gli stessi al momento della costituzione tra i risultati di ricerca e comunque corrispondendo a pagine web prive di contenuti); ha comunque sostenuto nel merito l’inesistenza del diritto all’oblio rivendicato da controparte in relazione alla notizia oggetto di doglianza, con particolare riferimento all’irrilevanza dell’asserita erroneità delle notizie, all’assenza del requisito del trascorrere del tempo, oltre che al ruolo dell’interessato nella vita pubblica.

Ha quindi concluso chiedendo il rigetto dell’avversa domanda, anche sotto il profilo del risarcimento del danno, con vittoria di spese.

Alla prima udienza del 9.6.2015 la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata al 10.11.2015 per la discussione, con lettura del dispositivo all’esito della camera di consiglio.

Deve premettersi l’infondatezza dell’eccepita nullità dell’atto introduttivo per indeterminatezza della domanda, in considerazione della intelligibilità dei relativi petitum e causa petendi, tanto da consentire al giudice di pronunciarsi sulla richiesta di deindicizzazione ed alla resistente di difendersi adeguatamente, vista la consistente memoria di costituzione prodotta, unitamente alla pertinente produzione documentale effettuata.

Occorre inoltre preliminarmente evidenziare che effettivamente dei quattordici url in contestazione solo dieci allo stato ancora rientrano tra i risultati della ricerca a nome dell’odierno ricorrente, per come correttamente indicato nella memoria di costituzione, con la conseguente esclusione dei predetti dall’effettuata richiesta di deindicizzazione.

Quanto agli altri URL, nel merito, la domanda non è fondata e deve essere respinta per le ragioni che seguono.

Tutti i links ancora rinvenibili sul motore di ricerca (…) a nome di contengono il riferimento a notizie di cronaca circa una vicenda giudiziaria in cui il medesimo sarebbe rimasto coinvolto nel 2012/2013 unitamente ad altri personaggi romani, alcuni esponenti del clero ed altri ricondotti alla criminalità della c.d. (…), relativamente a presunte truffe e guadagni illeciti realizzati dal sodalizio criminoso.

Ebbene, l’odierna vicenda deve essere correttamente inquadrata nel trattamento dei dati personali e nel c.d. diritto all’oblio, configurabile quale peculiare espressione del diritto alla riservatezza (privacy) e del legittimo interesse di ciascuno a non rimanere indeterminatamente esposto ad una rappresentazione non più attuale della propria persona derivante dalla reiterata pubblicazione di una notizia (ovvero nella specie il permanere della sua indicizzazione sui motori di ricerca), con pregiudizio alla propria reputazione e riservatezza (attesa l’attenuazione dell’attualità della notizia e dell’interesse pubblico all’informazione con il trascorrere del tempo dall’accadimento del fatto).

Quest’ultimo, ove ritenuto sussistente, impedisce il protrarsi del trattamento stesso (e quindi l’indicizzazione, con la conseguente fondatezza della domanda di deindicizzazione nei confronti del gestore del motore di ricerca), per come risultante anche dalla recente pronuncia in materia resa dalla Corte di Giustizia Europea (Grande Sezione del 13.5.2014 nella causa C-131/12, sentenza Co.), oltre che dalle, conformi, successive decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

Secondo la citata pronuncia, in sintesi, gli utenti – in caso di ricerca nominativa su (…) – non possono ottenere dal gestore del motore di ricerca la cancellazione dai risultati di una notizia che li riguarda se si tratta di un fatto recente e di rilevante interesse pubblico: il diritto all’oblio, infatti, deve essere bilanciato, ad avviso della corte, con il diritto di cronaca e con l’interesse pubblico alla conoscenza dei fatti acquisibili per il tramite dei links forniti dal motore di ricerca.

Ad avviso della Corte “occorre ricercare, in situazioni quali quelle oggetto del procedimento principale, un giusto equilibrio segnatamente tra tale interesse e i diritti fondamentali della persona di cui trattasi derivanti dagli articoli 7 e 8 della Carta. Se indubbiamente i diritti della persona interessata tutelati da tali articoli prevalgono, di norma, anche sul citato interesse degli utenti di Internet, tale equilibrio può nondimeno dipendere, in casi particolari, dalla natura dell’informazione di cui trattasi e dal suo carattere sensibile per la vita privata della persona suddetta, nonché dall’interesse del pubblico a disporre di tale informazione, il quale può variare, in particolare, a seconda del ruolo che tale persona riveste nella vita pubblica”.

In altri termini, “dato che l’interessato può, sulla scorta dei suoi diritti fondamentali derivanti dagli articoli 7 e 8 della Carta, chiedere che l’informazione in questione non venga più messa a disposizione del grande pubblico in virtù della sua inclusione in un siffatto elenco di risultati, i diritti fondamentali di cui sopra prevalgono, in linea di principio, non soltanto sull’interesse economico del gestore del motore di ricerca, ma anche sull’interesse di tale pubblico ad accedere all’informazione suddetta in occasione di una ricerca concernente il nome di questa persona. Tuttavia, così non sarebbe qualora risultasse, per ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, che l’ingerenza nei suoi diritti fondamentali è giustificata dall’interesse preponderante del pubblico suddetto ad avere accesso, in virtù dell’inclusione summenzionata, all’informazione di cui trattasi”.

Ed ancora “i diritti fondamentali di cui sopra prevalgono, in linea di principio, non soltanto sull’interesse economico del gestore del motore di ricerca, ma anche sull’interesse di tale pubblico a trovare l’informazione suddetta in occasione di una ricerca concernente il nome di questa persona. Tuttavia, così non sarebbe qualora risultasse, per ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, che l’ingerenza nei suoi diritti fondamentali è giustificata dall’interesse preponderante del pubblico suddetto ad avere accesso, mediante l’inclusione summenzionata, all’informazione di cui trattasi”.

Solo in alcuni casi pertanto, prosegue la pronuncia, la persona interessata può “esigere dal gestore di un motore di ricerca che questi sopprima dall’elenco di risultati, che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di questa persona, dei link verso pagine web legittimamente pubblicate da terzi e contenenti informazioni veritiere riguardanti quest’ultima, a motivo del fatto che tali informazioni possono arrecarle pregiudizio o che essa desidera l'”oblio” di queste informazioni dopo un certo tempo”.

E’ dunque necessario, spiega la Corte, “verificare in particolare se l’interessato abbia diritto a che l’informazione riguardante la sua persona non venga più, allo stato attuale, collegata al suo nome da un elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal suo nome”.

La pronuncia citata ha quindi previsto l’obbligo, per un motore di ricerca (nel caso di specie, (…)), di rimuovere dai propri risultati (c.d. “deindicizzazione”) i link a quei siti che siano ritenuti dagli interessati lesivi del loro “diritto all’oblio” (o “right to be forgotten”), in relazione alla pretesa a ottenere la cancellazione dei contenuti delle pagine web che, secondo l’interessato, offrono una rappresentazione non più attuale della propria persona.

Nel caso in cui il motore di ricerca non accolga la richiesta, l’interessato potrà rivolgersi all’autorità nazionale per la protezione dei dati personali o all’autorità giudiziaria.

Il 26 novembre 2014 l’Article 29 Data Protection Working Party (organo consultivo indipendente istituito in conformità all’articolo 29 della Direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati personali) ha pubblicato delle linee guida per l’implementazione della menzionata pronuncia della Corte di Giustizia (causa C-131/12), le quali per quel che qui specificamente interessa contengono una serie di criteri per orientare l’attività delle autorità nazionali nella gestione dei reclami degli interessati a seguito del mancato accoglimento, da parte del motore di ricerca, delle richieste di deindicizzazione, chiarendo che nessun criterio è di per sé determinante. Tra di essi, figura in primo luogo quello della natura del richiedente (in particolare, la circostanza per cui il richiedente rivesta un ruolo di rilievo pubblico, come nel caso di personaggi politici, dovrebbe tendenzialmente orientare verso il diniego della richiesta di deindicizzazione).

I principi esposti dalla riportata pronuncia e contenuti nelle linee guida emanate dal WP29 nello scorso mese di novembre sono stati infine integralmente recepiti dal Garante Privacy nelle decisioni rese successivamente ad essa (cfr., ad esempio, decisione n. 618 del 18 dicembre 2014 e n. 153 del 12.3.2015, quest’ultima prodotta dalla stessa parte resistente agli atti del giudizio).

Nella decisione n. 618/2014 ad esempio il Garante ha respinto il ricorso di una persona che contestava la decisione del motore di ricerca di non deindicizzare un articolo che riferiva di un’inchiesta giudiziaria in cui risultava implicata osservando che il trattamento dei dati personali del ricorrente era avvenuto in origine per finalità giornalistiche secondo quanto previsto dagli artt. 136 ss. del Codice, nonché dalle disposizioni contenute nel “Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica” (allegato A del Codice medesimo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1998) ed era stato effettuato lecitamente e nel rispetto del principio di essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico relativi ad una vicenda giudiziaria recente e di indubbio interesse pubblico, soprattutto nell’ambito locale in cui si sono verificati i fatti descritti, non sussistendo quindi i presupposti riconosciuti dalla Corte di Giustizia europea nella sentenza del 13 maggio 2014 per l’esercizio del diritto all’oblio, anche in considerazione del fatto che i medesimi risultavano essere assolutamente recenti, oltre che di pubblico interesse.

Ancora, nella seconda, è stato evidenziato che il diritto all’oblio, “anche ove sussista il suo principale elemento costitutivo, ovvero il trascorrere del tempo, incontra un limite quando le informazioni in questione sono riferite al ruolo che l’interessato riveste nella vita pubblica con conseguente prevalenza dell’interesse della collettività ad accedere alle stesse rispetto al diritto dell’interessato alla protezione dei dati” e sono state inoltre richiamate le predette linee guida nella parte in cui è individuato tra i criteri per la disamina delle richieste di deindicizzazione da parte dei motori di ricerca quello del ruolo dell’interessato nella vita pubblica e quello della natura pubblica o privata delle informazioni allo stesso riferite (è stata infatti rigettata, nella richiamata prospettiva, la richiesta essendo le notizie state pubblicate in un arco temporale compreso tra il 2010 ed il 2012, risultate ad avviso del Garante recenti ed ancora di pubblico interesse in quanto riguardanti un’importante indagine giudiziaria non ancora conclusa, nell’ambito della quale i profili attinenti a momenti passati assumevano rilievo alla luce dell’attività professionale esercitata dall’istante).

Alla luce dei principi emersi dalle menzionate pronunce, oltre che dalle riportate linee guida, deve ritenersi che le notizie individuate tramite il motore di ricerca risultano, nella specie, piuttosto recenti; invero, il trascorrere del tempo, ai fini della configurazione del diritto all’oblio, si configura quale elemento costitutivo, come risultante anche dalla condivisibile sentenza n. 5525/2012 della Suprema Corte, nella quale questo viene configurato quale diritto “a che non vengano ulteriormente divulgate notizie che per il trascorrere del tempo risultino oramai dimenticate o ignote alla generalità dei consociati”, presupposto nella specie assolutamente insussistente, risalendo i fatti al non lontano 2013 (o al più al luglio 2012, secondo due dei risultati della ricerca) ed essendo pertanto gli stessi ancora attuali.

Del resto, la medesima appare di sicuro interesse pubblico, riguardando un’importante indagine giudiziaria che ha visto coinvolte numerose persone, seppure in ambito locale – romano, verosimilmente non ancora conclusa, stante la mancata produzione da parte dell’istante di documentazione in tal senso (archiviazioni, sentenze favorevoli…).

I dati personali riportati risultano quindi trattati nel pieno rispetto del principio di essenzialità dell’informazione.

Né può in questa sede il ricorrente dolersi della falsità delle notizie riportate dai siti visualizzabili per effetto della ricerca a suo nome, non essendo configurabile alcuna responsabilità al riguardo da parte del gestore del motore di ricerca (nella specie (…)), il quale opera unicamente quale “caching provider” ex art. 15 D.Lgs. n. 70/2003: in tale prospettiva pertanto il medesimo avrebbe dovuto agire a tutela della propria reputazione e riservatezza direttamente nei confronti dei gestori dei siti terzi sui quali è avvenuta la pubblicazione del singolo articolo di cronaca, qualora la predetta notizia non sia stata riportata fedelmente, ovvero non sia stata rettificata, integrata od aggiornata coi successivi risvolti dell’indagine, magari favorevoli all’odierno istante (il quale peraltro deduce di non aver riportato condanne e produce certificato negativo del casellario giudiziale).

Ancora, risulta che l’odierno ricorrente è avvocato in Svizzera, libero professionista, circostanza che consente di ritenere che questo eserciti un “ruolo pubblico” proprio per effetto della professione svolta e dell’albo professionale cui è iscritto, laddove tale ruolo pubblico non è attribuibile al solo politico (cfr. linee guida del 26.11.2014) ma anche agli alti funzionari pubblici ed agli uomini d’affari (oltre che agli iscritti in albi professionali).

In conclusione, nell’ottica del sopra menzionato bilanciamento, l’interesse pubblico a rinvenire sul web attraverso il motore di ricerca gestito dalla resistente notizie circa il ricorrente deve prevalere sul diritto all’oblio dal medesimo vantato.

La domanda deve pertanto essere integralmente respinta, con liquidazione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza, nella misura di cui in dispositivo ed in difetto di nota.

P.Q.M.

1) rigetta il ricorso;

2) condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte resistente, complessivamente liquidate in Euro 4.000,00 per compensi, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma il 24 novembre 2015.

Depositata in Cancelleria il 3 dicembre 2015.