Giurisprudenza

Decreto semplificazioni: i documenti di riconoscimento scadranno nel giorno del compleanno – D.L. n. 5 del 9 febbraio 2012

Ente Giudicante: Ministero dell’Interno
Procedimento: D.L. n. 5 del 9 febbraio 2012

Decreto semplificazioni: i documenti di riconoscimento scadranno nel giorno del compleanno

E’ il tuo compleanno? Controlla patente e carta d’identità, perché potrebbero essere scadute. È questo lo scenario che sembra prospettarsi a seguito alle dichiarazioni del ministro per la semplificazione in merito alle disposizioni operative conseguenti all’entrata in vigore del decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012 (“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”).

L’art. 7 del decreto ribattezzato “Decreto Semplificazioni” ha infatti disposto che i documenti di identità e di riconoscimento di cui all’art. 1, comma 1, lett. c), d) ed e), del decreto del dpr n. 445/2000 sono rilasciati o rinnovati con validità fino alla data del compleanno (giorno e mese di nascita) del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento stesso.

La patente è stata intenzionalmente inclusa fra i documenti che, almeno nelle intenzioni dell’esecutivo, scadranno di validità nel giorno del compleanno del titolare.

La norma intende evitare gli inconvenienti che derivano spesso dal non avvedersi della scadenza. Ma forti sono le criticità delle nuove disposizioni.

Innanzitutto occorre considerare che –  secondo la definizione che viene data dal dpr 445/2000 – è documento di riconoscimento «ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri stati, che consenta l’identificazione personale del titolare», compresa la patente, come peraltro ben evidenziato dal ministero dell’interno con il parere prot. n. 300/A/1/35762/109/16 del 13 dicembre 2004.

Tuttavia, l’eventuale allungamento fino alla data del compleanno della scadenza di validità che, stando al tenore letterale dell’art. 7, comma 1 riguarderebbe appunto anche le patenti, fa sorgere ragionevoli perplessità, in considerazione delle norme speciali nazionali e delle disposizioni comunitarie attualmente vigenti in materia di rilascio e conferma di validità delle licenze di guida.

L’art. 126 del codice della strada fissa infatti in modo netto e preciso la durata di validità delle varie categorie di patente, prevedendo sanzioni pecuniarie e accessorie per chi circola con il documento di guida scaduto. Limitando l’esame alle licenze delle categorie più diffuse, cioè A e B, queste sono valide dieci anni fino al compimento di 50 anni d’età, 5 anni oltre 50 anni d’età e tre anni per gli ultrasettantenni.

Ai fini del rilascio, della conferma di validità o di revisione entrano in gioco le varie disposizioni del codice della strada che prevedono prove d’esame teoriche e pratiche e/o accertamenti dei requisiti psicofisici, conferendo così alla patente la funzione principale di attestare l’abilitazione alla guida. Senza considerare, poi, che la stessa patente può maturare diverse scadenze per le differenti categorie di cui il titolare entra in possesso, rendendo quindi problematico concretizzare l’ipotesi di allineare le varie scadenze.

Orbene la validità della patente di guida deve dunque essere correlata alla data del compleanno del legittimo titolare, secondo le nuove previsioni del decreto legge n. 5/2012? Oppure si deve mantenere la scadenza originaria per l’abilitazione alla guida così come indicata nel codice della strada?

E che sorte avrebbero le scadenze della carta di qualificazione del conducente, collegata alla patente e rilasciata agli autotrasportatori, e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori?

Oltre alla specialità delle norme del Codice della Strada, ulteriori dubbi sull’applicabilità alle licenze di guida dell’art. 7, comma 1, del decreto legge semplificazioni sorgono poi dalla considerazione che la materia è disciplinata dettagliatamente dalla normativa comunitaria, di volta in volta recepita dall’ordinamento interno. L’iniziale facoltà d’imporre liberamente le disposizioni nazionali in materia di durata di validità, originariamente consentita dalla direttiva 91/439/Ce del 29 luglio 1991 del Consiglio, è stata superata dalla direttiva 2006/126/Ce del 20 dicembre 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che ha fissato limiti precisi per la durata della licenza di guida, derogabili solo previa consultazione della Commissione.

Tali vincoli temporali sono stati definiti concretamente dal decreto legislativo di attuazione n. 59 del 18 aprile 2011, che, fra l’altro, introduce modifiche dell’art. 126 del codice della strada con disposizioni applicabili dal 19 gennaio 2013 con riferimento anche a nuove categorie di patente.

Esemplificando la casistica che si configurerebbe dopo l’entrata in vigore «operativa» del decreto legge semplificazioni nell’ipotesi che l’allungamento della scadenza fino alla data del compleanno riguardasse anche le abilitazioni alla guida, se una patente di categoria B venisse rilasciata il 1° aprile 2012 a un ventenne che compie gli anni il 15 marzo, la licenza di guida scadrebbe non dopo 10 anni, ma dopo quasi 11 anni, cioè il 15 marzo 2023. Ciò in palese contraddizione con le scadenze previste dal codice stradale e dal decreto legislativo n. 59/2011.

Per il momento è stata emanata una circolare ministeriale (Circolare n. 2 del 10-02-2012 relativa a nuove disposizioni in materia di scadenza dei documenti d’identità e di riconoscimento) che non aggiunge nulla di più del tenore letterale dell’art. 7.

E’ più che mai auspicabile dunque un intervento chiarificatore del Parlamento in sede di conversione del decreto legge n. 5/2012.

Ministero dell’Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Gabinetto Capo Dipartimento
Prot. Uscita del 10/02/2012
Numero: 0001224
Classifica: 25^/L.25^/LA

CIRCOLARE N° 2

– AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA                                                         L O R O  S E D I

 

– AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI                                                                                                    39100 B O L Z A N O

 

– AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI                                                                                                    38100 T R E N T O

 

– AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D’AOSTA                                                                                  11100 A O S T A

e, per conoscenza:

– AL COMMISSARIO DELLO STATO
PER LA REGIONE SICILIANA                                                                       90100 P A L E R M O

 

– AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO
PER LA REGIONE SARDEGNA                                                                      09100 C A G L I A R I

 

– AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Direzione Generale Italiani all’Estero e Politiche Migratorie
Piazzale della Farnesina, 1                                                                             00135 R O M A

 

– ALL’ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Via Cesare Balbo n. 16                                                                                     00184 R O M A

 

– ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI
Via dei Prefetti n. 46                                                                                        00186  R O M A

 

– ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO
CIVILE ED ANAGRAFE
Via dei Mille n. 35 E/F                                                                                    40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)

 

– ALLA DE.A – Demografici Associati – c/o
Amministrazione Comunale – V.le Comaschi n. 1160                      56021 CASCINA (PI)

 

OGGETTO: articolo 7, decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5. Scadenza della carta d’identità.

L’articolo 7 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, pubblicato nella G.U. n. 33, del 9 febbraio 2012, reca nuove disposizioni in materia di scadenza dei documenti d’identità e di riconoscimento.

Ai sensi del comma 1 del citato articolo 7 “I documenti di identità … sono rilasciati o rinnovati con validità fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.” Il successivo comma 2 dello stesso articolo 7 precisa che tale disposizione si applica ai documenti rilasciati o rinnovati dopo l’entrata in vigore del decreto-legge in argomento.

Si evidenzia quindi che le nuove carte d’identità rilasciate (e non anche prorogate), dovranno avere una scadenza determinata sulla base del criterio enunciato dalla norma richiamata. Per quanto riguarda i comuni sperimentatori della carta d’identità elettronica, si informa che è stato provveduto all’adeguamento del software necessario al fine dell’applicazione della nuova disposizione.

Si pregano le SS.LL.di informare i sigg. Sindaci del contenuto della presente circolare.

IL VICECAPO DIPARTIMENTO