Giurisprudenza

Canone RAI su PC – Nota n. 12991 del 22 febbraio 2012

Ente Giudicante: Ministero dello Sviluppo economico
Procedimento: Nota n. 12991 del 22 febbraio 2012

Canone RAI su PC

Con la nota 22 febbraio 2012 n. 12991, il Ministero dello Sviluppo economico (Dipartimento per le Comunicazioni), ha ribadito quanto già affermato dalla RAI la scorsa settimana e cioè che sono soggetti al canone speciale solo gli apparecchi dotati di ricevitore radiotv.

Si tratta dunque di un ulteriore ufficiale chiarimento per spazzare via i timori dei professionisti che, di recente, si sono visti recapitare un invito a sottoscrivere l’abbonamento speciale RAI per il possesso (al di fuori dell’ambito familiare) di un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive.

E’ evidente che da una nozione così ampia e vaga di “apparecchio atto o adattabile” non potevano che scaturire polemiche al punto che la stessa RAI è stata costretta a fare dietro front rinnegando quanto scritto e specificando di non aver mai chiesto il pagamento del canone speciale per il mero possesso di un pc, ammesso che quest’ultimo non fosse utilizzato “come televisore”.

Ora la nota del Ministero spazza ogni dubbio fornendo altresì i dettagli tecnici.

La norma di riferimento è l’art. 1 del RDL n. 246/1938, secondo cui il canone speciale di abbonamento RAI è dovuto da “chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni”.

La norma precisa inoltre che “la presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l’impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici, fa presumere la detenzione o l’utenza di un apparecchio radioricevente”.

Secondo il Ministero dello Sviluppo economico, l’evoluzione tecnologica non può prescindere dal dettato normativo: il riferimento espresso dal regio decreto al servizio di radiodiffusione resta valido ma occorre escludere altre tipologie di segnale (non ultimo, appunto, quello web). Sono di fatto inclusi, invece, i segnali televisivi su piattaforma terrestre, compresi videotelefonini e piattaforma satellitare.

La nota fornisce poi una definizione tecnica degli apparecchi “atti o adattabili” a ricevere trasmissioni radiotelevisive:
– “atto”, se dispone di sintonizzatore (o tuner) in grado di operare sulle bande del segnale radiotv, decodificatori e trasduttori;
– “adattabile”, se dispone di un sintonizzatore, ma non di decodificatori e trasduttori (oppure, se questi due dispositivi possono essere collegati esternamente);

In altre parole, il requisito fondamentale è rappresentato dal fatto che l’apparecchio possieda un sintonizzatore. Nella tabella in calce all’articolo, si riporta la classificazione per tipologia fornita dal Ministero: il semplice personal computer non è affatto considerato strumento atto o adattabile a ricevere trasmissioni radiotelevisive, mentre risultano atti alla ricezione, ad esempio, i lettori mp3 con radio FM integrata.

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