Auto danneggiata nel parcheggio del ristorante: il titolare è tenuto al risarcimento
Sarà certamente capitato a qualcuno di recarsi al ristorante lasciando la macchina nel parcheggio custodito e, al momento di tornare a riprenderla, trovare la brutta sorpresa di una strisciata o di altro danneggiamento.
Con chi prendersela in questo caso?
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 3811 del 24 febbraio 2016, ha fornito in proposito alcune interessanti precisazioni.
Nella fattispecie un fotografo subiva il danneggiamento della propria autovettura posteggiata nell’area di parcheggio custodito della struttura ove si era recato per un servizio fotografico.
Il Tribunale ha accolto il ricorso del fotografo e la relativa domanda risarcitoria poiché il titolare della struttura deve ritenersi “custode” dell’auto parcheggiata nel parcheggio riservato, con conseguente applicabilità della responsabilità prevista dall’art. 1766 codice civile per il contratto di “deposito”.
Nello specifico, “la presenza di personale al cancello d’ingresso, l’ubicazione all’interno della recinzione e le assicurazioni riportate sul sito web in ordine alla riservatezza e sicurezza della struttura rispetto ad eventuali intrusioni di persone estranee, portano inequivocabilmente a ritenere che il proprietario del locale abbia predisposto un’area riservata per la custodia delle automobili degli ospiti e dei clienti in caso di eventi ivi organizzati, assumendo, conseguentemente, nei confronti di detti ospiti, la responsabilità prevista dal codice civile in tema di contratto di deposito”.
Va precisato sul punto che per la conclusione del contratto di parcheggio non sia necessaria la forma scritta, potendo il medesimo concludersi per “fatti concludenti”, vale a dire, a seguito di comportamenti delle parti che facciano desumere inequivocabilmente la volontà di concludere tale contratto (così la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20642 del 2006).
Alla luce di tali considerazioni, dunque, il Tribunale di Roma ha condannato il titolare della struttura al risarcimento dei danni subiti dal fotografo danneggiato.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Massimo Corrias, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado recante il numero di ruolo 70516/RG.2010 vertente
tra
Sa.Lu.
elett.te dom.to in Roma, in via (…), presso lo studio degli avvocati Al.Po. e Al.Tu. che lo rappresentano è difendono in forza di procura alle liti a margine dell’atto di citazione,
attore
e
Le. S.r.l.
elett.te dom.ta in Roma, in via (…), presso lo studio dell’avv. Da.Gi. che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti a margine della comparsa di risposta,
convenuta
Avente ad oggetto: risarcimento danni.
Il Tribunale letti gli atti di causa e premesso:
– che Sa.Lu., con atto di citazione notificato il 25.11.2010, ha convenuto la Le. S.r.l. davanti a questo Tribunale, esponendo: che il 1.8.2010 si era recato presso Vi.Gr., in località Pratica di Mare, dove la società convenuta organizzava convegni e ricevimenti, dovendo realizzare un servizio fotografico in occasione di un banchetto nuziale; che aveva parcheggiato la propria autovettura nell’area di parcheggio all’interno della recinzione della villa; che nel sito internet della convenuta era menzionata la presenza di un ampio parcheggio custodito; che inoltre aveva personalmente constatato che il varco di accesso alla villa era munito di cancello elettrico, con videocitofono e personale addetto alla custodia e alla sorveglianza; che ciò nonostante, durante il banchetto, ignoti avevano danneggiato la sua autovettura e rubato una valigetta contenente varie attrezzature fotografiche e il filmato delle nozze da lui realizzato in precedenza; che a causa della mancata sorveglianza del parcheggio da parte degli addetti della società convenuta, aveva subito danni emergenti, pari ai costi di riparazione dell’auto ed al valore delle attrezzature sottrattegli, nonché danni da lucro cessante e d’immagine, non avendo potuto portare a termine il servizio fotografico che si era impegnato a realizzare;
– che sulla base di tali prospettazioni il Sa. ha chiesto la condanna della società convenuta al pagamento di Euro 10.000,00 a titolo di risarcimento dei danni ex art. 1766 c.c.;
– che la Le. S.r.l. ha chiesto il rigetto della domanda avversaria con condanna dell’attore ex art. 96 c.p.c. assumendo: che l’art. 1785 quiquies c.c. escludeva qualsiasi responsabilità di albergatori e ristoratori in caso di furto di autovetture; che il proprio sito web non pubblicizzava la disponibilità di un parcheggio custodito; che nessun contratto di parcheggio era stato stipulato; che il parcheggio di Vi.Gr. non era custodito; che in ogni caso la responsabilità del depositario o posteggiatore non si estendeva al furto degli oggetti lasciati all’interno delle auto; che infine non era stata fornita alcuna prova del furto né di quali oggetti fossero stati sottratti;
– che l’istruttoria si è conclusa con la produzione di documenti e con prove testimoniali;
rilevato:
– che nessuna responsabilità potrà essere ascritta alla società convenuta ai sensi degli artt. 1783 e seguenti c.c., quale gestore di una struttura di convegni e ristorazione, posto che l’art. 1785 quinqies c.c. esclude l’applicabilità di detta normativa ai veicoli e alle cose lasciate al loro interno;
– che pertanto i gestori di locali assimilabili agli alberghi e ai ristoranti, come la società convenuta, rispondono dei danni arrecati alle vetture parcheggiate all’interno delle loro strutture unicamente in caso di stipulazione di un distinto contratto di parcheggio;
– che, secondo la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 20642/2006), un contratto di parcheggio, comportante una responsabilità a titolo di deposito, può ritenersi stipulato anche per facta concludentia e mediante una ficta traditio, allorquando una vettura venga parcheggiata in un’area appositamente predisposta dall’albergatore per la custodia di veicoli, come un garage o anche solo uno spazio all’aperto appositamente strutturato per tale custodia, con recinzioni e accessi limitati ai soli soggetti legittimati al ritiro dei veicoli ovvero forniti di servizio di guardiania o di impianti di videosorveglianza;
– che quanto sopra esposto si è verificato nel caso qui in esame, dovendosi considerare: che Vi.Gr. dispone di un parcheggio all’interno della propria recinzione, cui è possibile accedere attraverso un cancello elettrico (circostanza non oggetto di contestazione); che il 1.8.2010, giorno dell’asserito furto, al cancello d’ingresso, lasciato aperto per l’occasione, gli invitati al matrimonio vennero accolti dal personale della società convenuta che indicò loro l’ubicazione del parcheggio interno dove il Sa. parcheggiò la sua auto, come riferito dalla teste Ca.Si. che ebbe ad accompagnare lo stesso Sa. per prestargli assistenza nella realizzazione del servizio fotografico); che la deposizione della teste Ca. non è risultata smentita da alcun altro mezzo di prova; che il sito web della convenuta relativo a Vi.Gr., il sito (…) (di cui la difesa del Sa. ha prodotto la stampa di alcune pagine, non contestate quanto alla corrispondenza ai contenuti del sito), pubblicizza la presenza di un ampio parcheggio interno con la precisazione che “quando si entra a Vi.Gr. il cancello principale si chiude alle spalle e non permette a nessuno di introdursi se non atteso e accompagnato”; che pertanto la presenza di personale della convenuta al cancello d’ingresso della villa e del parcheggio, l’ubicazione del parcheggio all’interno della recinzione della villa e le assicurazioni riportate sul sito web in ordine alla riservatezza e sicurezza della struttura rispetto ad eventuali intrusioni di persone estranee, portano inequivocabilmente a ritenere che la convenuta abbia predisposto all’interno di Vi.Gr. un’area per la custodia dei veicoli degli ospiti degli eventi ivi organizzati, assumendo, conseguentemente, nei confronti di detti ospiti, la responsabilità prevista dall’art. 1766 c.c. in tema di contratto di deposito;
– che, la teste Ca. ha confermato la rottura del lunotto posteriore dell’auto del Sa. mentre si trovava all’interno del parcheggio di Vi.Gr. e l’avvenuta sottrazione delle apparecchiature fotografiche e del filmato delle nozze;
– che la – società convenuta, non avendo fornito la prova di aver custodito il parcheggio con la diligenza prevista dall’art. 1768 c.c., dovrà rifondere al Sa. i danni arrecati alla sua autovettura ammontati ad Euro 505,00, come attestato dalla fattura quietanzata n. 821 del 3.9.2010 della Ge. srl, da rivalutarsi sulla base degli indici dell’Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo dalla data di tale fattura al saldo, trattandosi di debito di valore;
– che dovrà invece essere respinta la domanda di rifusione degli ulteriori danni, posto che la responsabilità del depositario deve ritenersi limitata ai soli danni riportati dalla cosa consegnata in deposito, non potendo ritenersi estesa, in caso di autoveicolo, alle cose contenute all’interno del mezzo se non per espressa pattuizione, nel caso in esame mai., intervenuta (v.Cass. 3911/1995; Cass. 6866/1993; Cass. 5546/1989);
– che non ricorrono i presupposti per la richiesta condanna del Sa. ex art. 96 c.p.c., atteso il parziale accoglimento della domanda di risarcimento dallo stesso azionata;
– che pare tuttavia equo disporre l’integrale compensazione delle spese del giudizio, posto che domanda attorea è stata accolta solo in minima parte.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ed ogni altra domanda disattesa, così provvede:
– condanna la società Le. S.r.l. a corrispondere a Sa.Lu., a titolo di risarcimento, la somma di Euro 505,00, da rivalutarsi sulla base degli indici dell’Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dal 3.9.2010 al saldo;
– dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Roma il 24 febbraio 2016.
Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 2016.