Atto Costitutivo

Repertorio n. 21596                                     Raccolta n. 9196

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

Repubblica Italiana
L’anno duemilaquattro il giorno
quindici del mese di aprile

In Reggio Emilia via Guido Riccio Fogliani n. 32

Davanti a me Antonino Vacirca, Notaio in Reggio Emilia ed iscritto nel ruolo del Distretto Notarile della stessa città, senza testimoni alla cui assistenza le parti d’accordo tra di loro e col mio consenso hanno espressamente rinunciato, sono comparsi i signori:

TRINCANATO STEFANIA, giudice di pace, nata a … il … codice fiscale dichiaratomi: … e residente in … .

MAGAGNOLI ANDREA, giudice di pace, nato a … il … codice fiscale dichiaratomi: … e residente in … .

VILLA ANTONIO, imprenditore, nato a … il … codice fiscale dichiaratomi: … e residente in … .

PINARDI FRANCO, giornalista, nato a … il … codice fiscale dichiaratomi: … e residente in … .

CONTRASTANO ANTONIO, giudice di pace, nato a …  il … codice fiscale dichiaratomi: … e residente in … .

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto col quale

premesso

che il 29 gennaio 2003 è già stata costituita verbalmente una associazione denominata “CONFEDERAZIONE GIUDICI di PACE” avente gli scopi più avanti indicati;

che gli associati della predetta confederazione intendono con quest’atto stipulare sotto forma di atto pubblico l’atto costitutivo;

ciò premesso

convengono e stipulano quanto segue:

1) E’ costituita tra i signori TRINCANATO STEFANIA, MAGAGNOLI ANDREA, VILLA ANTONIO, PINARDI FRANCO e CONTRASTANO ANTONIO un’associazione denominata

“CONFEDERAZIONE GIUDICI di PACE“.

2) La sede dell’associazione è stabilita in Bologna viale Masini n. 4.

3) L’associazione non ha scopo di lucro, e si ispira ai principi democratici e di partecipazione.

L’associazione è assolutamente apartitica e apolitica.

4) La durata dell’associazione viene fissata fino al 31 dicembre 2100.

5) Gli associati deliberano che l’associazione sia amministrata da un consiglio direttivo nominato nelle persone dei signori

TRINCANATO STEFANIA – Presidente

MAGAGNOLI ANDREA – Vice presidente

PINARDI FRANCO – Segretario Generale

CONTRASTANO ANTONIO – Coordinatore della Regione Lombardia

VILLA ANTONIO – Consigliere

6) I comparenti dichiarano che l’associazione si intende costituita sotto l’osservanza e l’adempimento di tutte le norme che formano oggetto del presente atto e dello Statuto Associativo che, composto di venti  articoli, viene dagli stessi approvato e sottoscritto e da me Notaio allegato a questo atto sotto la lettera “A”, perchè ne formi parte integrante e sostanziale, previa lettura datane alle parti.

7) Le spese del presente atto e conseguenti formalità sono a carico dell’associazione.

Richiesto

io Notaio ho ricevuto quest’atto, del quale ho dato lettura ai comparenti che l’approvano.

Scritto sotto la mia direzione da persona di mia fiducia, su due fogli di cui occupa tre intere pagine oltre quanto della presente.

Firmato: Antonio Contrastano

Firmato: Stefania Trincanato

Firmato: Antonio Villa

Firmato: Andrea Magagnoli

Firmato: Pinardi Franco

Firmato: Antonino Vacirca

Allegato “A” al rep. n. 21596/9196

Statuto

Art. 1 (Denominazione sociale)

E’ costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile una Associazione denominata “CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE”.

Art. 2 (Sede)

L’Associazione ha sede legale in BOLOGNA VIALE MASINI 4.
Essa potrà comunque istituire sedi secondarie in tutto il territorio nazionale ed all’Estero. La durata dell’Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2100.

Art. 3 (Finalità)

L’associazione si ispira ai principi democratici e di partecipazione.
L’ associazione è assolutamente apartitica e apolitica.

Art. 4 (Soci)

I soci sono fondatori, ordinari, sostenitori e onorari.

La qualifica di socio ordinario si acquisisce previa richiesta, accompagnata dalla presentazione di un socio fondatore o di due soci ordinari, ed accettazione da parte del Comitato Esecutivo. Possono altresì essere accettati come soci ordinari dallo stesso Comitato, per non oltre la misura del venti per cento dei soci ordinari, tutti coloro ai quali, pur non avendo al momento della richiesta la qualifica di dirigente o le altre di cui sopra, sia riconosciuta la pari valenza delle loro qualità professionali.

Sono soci sostenitori tutti coloro che intendono offrire risorse e mezzi finanziari all’associazione per il conseguimento delle sue finalità pur non partecipando all’attività sociale.

I soci ordinari sono giudici di pace, unica eccezione i soci fondatori che sono soci ordinari di diritto anche se non giudici di pace.

Sono soci onorari tutti coloro che il Comitato Esecutivo riterrà di nominare per l’autorevolezza ed il prestigio delle persone individuate.

Art. 5 (Decadenza dei soci)

Decadono dalla qualifica di soci coloro che:
non siano in regola con il versamento della quota annuale di iscrizione; con il loro comportamento ledano il buon nome dell’Associazione.

Dette decadenze vengono decise mediante provvedimento dal Comitato esecutivo.

Art. 6 (Organi dell’Associazione)

Sono organi dell’Associazione: l’assemblea generale dei soci, il presidente, il consiglio direttivo, il comitato esecutivo, il Segretario Generale ed il Segretario Amministrativo.

Art. 7 (Assemblea generale)

L’assemblea generale è costituita da tutti i soci ordinari e fondatori.

L’assemblea viene convocata di norma una volta all’anno od ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata, di almeno un terzo degli associati.

L’assemblea è convocata mediante fax o mediante e-mail da inviarsi ai soci almeno otto giorni prima di quello stabilito per l’adunanza, con l’indicazione dell’ordine del giorno e delle materie da trattare.

L’assemblea sia ordinaria sia straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, ed ha facoltà di deliberare su tutte le questioni all’ordine del giorno, a maggioranza dei presenti.

Ogni socio ha diritto ad un voto: sono ammesse le deleghe.

L’assemblea è competente ad approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo, ad approvare modifiche allo Statuto, ad eleggere il Consiglio direttivo e ad indicare i programmi di massima dell’azione di sviluppo dell’Associazione.

Art. 8 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo, massimo organo dopo l’Assemblea; è composto da un numero massimo di 11 membri di cui  sono membri di diritto i soci fondatori.

Dura in carica quattro anni. Il Consiglio si riunisce di norma due volte l’anno, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti. La convocazione è eseguita dal Presidente mediante comunicazione scritta almeno quindici giorni prima della riunione. Esso è validamente riunito con la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono adottate con la maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere espresso per rappresentanza.

Art. 9 (Attribuzioni del Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo elegge il Presidente e su designazione del Presidente, nomina i componenti del Comitato esecutivo, i Vice Presidenti, il segretario generale ed il segretario amministrativo. Delibera sui bilanci preventivi e consuntivi dell’Associazione. Fissa le quote associative, predispone ed approva il regolamento di attuazione dello Statuto. Propone la modifica allo statuto da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci. Delibera sulla stipulazione di qualsiasi contratto o convenzione o altri atti di natura amministrativa o patrimoniali inerenti all’Associazione e/o ratifica l’attività in merito del Presidente. Approva l’attività generale del comitato esecutivo.

Il consiglio direttivo può emanare un regolamento ovvero emendarlo.

Art. 10 (Il Presidente dell’Associazione)

Il Presidente dell’Associazione è eletto tra i componenti del Consiglio direttivo. Esso resta in carica fino al termine del mandato, salvo revoca del Consiglio direttivo. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; esegue tutte le delibere dell’Assemblea generale dei soci, del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo, in particolare per quanto riguarda tutte le iniziative politiche e di proposizione per il conseguimento delle finalità dell’Associazione. A tal fine, qualora ne ravvisi l’urgenza e la necessità, il Presidente ha potestà autonoma di iniziativa e il suo operato sarà posto all’approvazione o ratifica del Comitato esecutivo. In caso di impedimento o assenza del Presidente, i poteri sono assunti da uno dei vice presidenti su delega espressa del Presidente e in via provvisoria. Il Presidente presiede e convoca le riunioni ed i lavori dell’Assemblea generale, del Consiglio direttivo e del Comitato Esecutivo. Designa i componenti del Comitato esecutivo, ivi compresi i vice presidenti nel numero massimo di tre nonché il segretario generale ed il segretario amministrativo. Il Presidente è scelto fra i soci fondatori e, solo in mancanza o in presenza di rifiuto di tutti i soci fondatori, potrà essere scelto fra i soci ordinari. Nel caso di urgenza il Presidente potrà compiere qualsiasi atti di straordinaria amministrazione con l’obbligo di riferire al Comitato esecutivo nei trenta giorni dal provvedimento adottato ed al Consiglio Direttivo poi per l’approvazione.

Art. 11 (Il Comitato esecutivo)

Il Comitato esecutivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo undici membri; il Presidente dell’associazione fa parte di diritto del Comitato Esecutivo e lo presiede. Alle riunioni del Comitato partecipano il segretario generale ed il Segretario amministrativo con pieno diritto di voto.

Il Comitato esecutivo esegue i deliberati del Consiglio direttivo, controlla il patrimonio dell’Associazione, delibera l’accettazione dei soci ordinari e dei soci onorari. Delibera sulla decadenza dei soci. Decide su tutta l’attività di iniziativa e proposte per il conseguimento della linea politica dell’Associazione, demandandone l’operatività al Presidente. Approva e ratifica tutte le iniziative autonomamente assunte dal Presidente per il conseguimento delle finalità dell’Associazione. Nomina i soci onorari. Inoltre ha facoltà di nominare uno o più presidenti onorari.

Art. 12 (Il segretario generale)

Il segretario generale assiste il Presidente nell’adempimento dei suoi compiti ed opera in aderenza a quanto da esso predisposto. Partecipa di diritto al Comitato esecutivo. Organizza tutte le manifestazioni di carattere generale. Cura i convegni e segue tutte le eventuali pubblicazioni riguardanti l’Associazione. Cura l’invio ai soci di tutte le convocazioni.

Art. 13 (Il segretario amministrativo)

Il segretario amministrativo cura gli adempimenti della gestione, dei conti correnti bancari o postali intestati all’Associazione, sottoponendo il tutto alla firma del Presidente. E’ nominato direttamente dal Presidente tra uno dei soci fondatori o ordinari in relazione allo stretto rapporto di fiducia che deve intercorrere tra Presidente e lo stesso.

Art. 14 (Scioglimento dell’Associazione)

L’Assemblea delibera l’estinzione dell’Associazione quando gli scopi sociali vengono meno ed in ogni caso in cui lo ritenga necessario ed opportuno.

In caso di scioglimento dell’associazione per qualunque causa, il patrimonio dell’ente verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15 (Patrimonio Sociale)

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito: A) dalle quote sociali; B) dai fondi di riserva e dalle sovvenzioni; C) da ogni bene mobile ed immobile appartenente all’Associazione pervenuto per acquisto, donazione, lascito, o altro titolo.

E’ vietato distribuire – anche in modo indiretto – utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 16

Le somme versate per le tessere e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

Art. 17 (Rendiconto economico e finanziario)

Il rendiconto economico e finanziario comprende l’esercizio sociale dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all’Assemblea entro il 31 marzo dell’anno successivo; il rendiconto dovrà essere approvato entro il 30 maggio di ogni anno.

L’eventuale residuo attivo dell’esercizio finanziario sarà devoluto come segue: il 5% al fondo di riserva ed il rimanente a disposizione per: A) spese inerenti l’uso dei locali (affitto, manutenzione, etc.); B) spese inerenti la gestione delle varie attività; C) iniziative di carattere culturale – ricreativo – promozionale; D) nuovi materiali e ammortamento delle attrezzature esistenti.

Art. 18 (Normativa ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460)

L’associazione ha:

1) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

2) l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

3) l’obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie. Gli associati si danno atto che:

– la quota sociale non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile;

– esiste una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo ed è esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 19 (Norma transitoria)

La prima Assemblea generale dei soci dovrà essere convocata entro quattro anni dall’atto costitutivo ed il Consiglio direttivo durante questo periodo potrà cooptare nello stesso Consiglio direttivo altri soci ordinari fino al massimo di 11 membri complessivi.

Il Consiglio direttivo rimane in carica quattro anni fino alla convocazione dell’Assemblea generale dei soci, per il rinnovo delle cariche, e assume tutte le funzioni dell’Assemblea generale. Il Presidente e il Comitato esecutivo eletti rimangono in carica per lo stesso periodo. Il Comitato Esecutivo rappresentando in questa fase la maggioranza del Comitato direttivo, potrà procedere anche alle modifiche statutarie e predisporre eventualmente il regolamento dello Statuto, qualora se ne ravvisi la necessità operativa. In questa logica e in detto periodo saranno esecutive tutte quelle decisioni cui per statuto necessita l’approvazione del Consiglio direttivo. Tali decisioni potranno essere oggetto di valutazioni in generale nella prima riunione del Consiglio direttivo successivo, per l’approvazione formale. Ai fini di una propria organizzazione interna, il Comitato esecutivo potrà individuare i vari responsabili delle singole amministrazioni pubbliche.

Dopo le elezioni delle cariche sociali dell’atto costitutivo, successivamente e nelle more del suo mandato il Comitato Esecutivo, su designazione del Presidente, potrà cooptare al suo interno altri componenti fino al un massimo di undici complessivi. In tale caso sempre su designazione del Presidente, il comitato esecutivo potrà nominare altro o altri Vicepresidenti fino ad un massimo di tre.

Entro 8 anni con la maggioranza assoluta dei soci fodatori (ovvero in alternativa con la maggioranza relativa dell’assemblea) il presente statuto può essere modificato in ogni sua parte.

Art. 20 (REGOLAMENTO)

Il consiglio direttivo emana un regolamento che dispone sull’organizzazione, il tesseramento e il funzionamento dell’Associazione laddove non vi siano previsioni statutarie.

Il regolamento prevede altresì una struttura territoriale e disciplina i suoi rapporti con gli organismi centrali (direttivo e comitato).

Firmato: Antonio Villa

Firmato: Andrea Magagnoli

Firmato: Stefania Trincanato

Firmato: Pinardi Franco

Firmato: Antonio Contrastano

Firmato: Antonino Vacirca