Giurisprudenza

Agevolazioni per i conviventi di invalidi: il veicolo che sostituisce quello già assicurato beneficia della medesima classe di rischio assicurativa – Sentenza n. 7194 del 25 ottobre 2011

Ente Giudicante: Giudice di Pace di Lecce
Procedimento: Sentenza n. 7194 del 25 ottobre 2011

Agevolazioni per i conviventi di invalidi: il veicolo che sostituisce quello già assicurato beneficia della medesima classe di rischio assicurativa

L’art. 5, n. 2 della legge 40/07 (che ha convertito in legge il cosiddetto decreto Bersani-Bis – D.L. 7/2007 del 2.2.2007, facente parte del pacchetto liberalizzazioni) prevede espressamente che “All’articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: “4-bis. L’impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.”

Il Giudice di Pace di Lecce, Avv. Anna Maria Aventaggiato con la sentenza n. 7194 del 25 ottobre 2011 ha fatto applicazione della suddetta normativa dichiarando illegittimo il comportamento dell’Assicurazione che nel caso di un veicolo intestato ad un familiare invalido convivente aveva rilasciato per il nuovo veicolo che sostituiva quello assicurato una diversa classe di rischio.

La fattispecie ha riguardato, in particolare, il caso di una contraente, assicurata da circa 34 anni con la medesima Compagnia, che acquistava una nuova autovettura, intestandola alla propria anziana madre, invalida e convivente (mantenendo il rapporto contrattuale con la Compagnia e la titolarità della polizza assicurativa), in ciò confidando di poter anche mantenere la corrispondente classe di merito “zero”, stante l’assoluta assenza di sinistrosità, maturata negli anni di copertura assicurativa. L’Assicurazione, tuttavia, pur mantenendo il premio corrispondente alla classe di rischio “zero”, rilasciava un attestato di rischio classe “13”.

Il Giudice di Pace ha ritenuto illegittimo il rifiuto opposto dalla Compagnia di modificare sull’attestato la classe di merito da 13 a 0 (zero), poiché sussistono nella fattispecie tutti i requisiti richiesti dal nuovo codice delle Assicurazioni, ossia : a) l’assicurazione di un veicolo della stessa tipologia (appunto, autoveicolo con autoveicolo); b) la precedente stipula di una polizza con la Compagnia; c) la stipula della nuova polizza da parte di un familiare convivente (cioè, la madre convivente dell’attrice).

Il provvedimento qui in commento stabilisce, dunque, il diritto dell’attrice di vedersi riconoscere la stessa classe di merito risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito dal precedente veicolo, sostituito con quello intestato alla propria madre convivente, a nulla rilevando che detto ultimo veicolo non costituisca “ulteriore veicolo”, ma altro veicolo che ha sostituito quello già assicurato, intestato alla ricorrente. Secondo il Giudicante, invero, “se il comma 4 bis dell’art. 134 del C.d.A. testualmente dispone che  <<l’impresa di assicurazioni, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo ad un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato da persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito dal veicolo assicurato>>, a maggior ragione detta impresa di assicurazione non può assegnare una classe di merito più sfavorevole nell’ipotesi in esame, dove non siamo di fronte a un nuovo contratto assicurativo, ma ad una sostituzione del veicolo già assicurato con altro veicolo della medesima tipologia, seppur intestato non alla persona fisica, già titolare della polizza assicurativa, ma alla anziana madre, stabilmente convivente con la stessa, cosi come prevede la norma in esame”.

Tra l’altro, il comportamento della Compagnia assicuratrice parrebbe lesivo della libertà di concorrenza, di fatto vincolando il contraente e non poter scegliere liberamente altre proposte assicurative più convenienti.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI LECCE

Sent. N. 7194/11
R. Gen. 28078

Avv. Anna Maria Aventaggiato ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero del ruolo generale indicato a margine, avente l’oggetto pure a margine indicato, discussa e passata in decisione all’udienza del 30.09.2011, promossa da:

(…), rappresentata e difesa dall’avv.to Rosanna Cafaro, come da mandato in atti,

ATTRICE

CONTRO

UGF Ass.ni, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.to Enzo Brudaglio, come da mandato in atti,

CONVENUTA

All’udienza del 30.09.11 la causa passava in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti i quali si riportavano a quelle rassegnate nei propri scritti difensivi, chiedendone l’integrale accoglimento.

Ragioni in fatto e diritto

Con atto di citazione datato 27.12.2010 (…) conveniva in giudizio la UGF Ass.ni per sentir dichiarare che la classe di merito spettante ad essa attrice, in merito alla polizza assicurativa RCA auto e rischi diversi n. 1621/30/41830696, era la classe 0 (zero) e non la 13 (tredici) e, conseguentemente, dichiarare la convenuta obbligata alla modifica della classe da 13 a 0.

Chiedeva, inoltre, dichiarare la convenuta obbligata al rilascio dell’attestato di rischio, relativo alla polizza suddetta, con applicazione della classe di merito 0 e non 13.

Chiedeva, infine, condannare la UGF Ass.ni al risarcimento del danno economico, dipeso all’attrice dal comportamento inadempiente della convenuta,  che le ha impedito di cambiare Compagnia di assicurazione e di accedere a più convenienti polizze, con condanna anche alle spese e competenze di lite.

In citazione deduceva l’attrice che da circa 34 anni era assicurata per la R.C.A. con la Unipol Ass.ni, essendo titolare della polizza su indicata e che stante l’assoluta assenza di sinistrosità le competeva la classe di merito 0 (zero).

Che nel giugno 2008 aveva acquistato una nuova autovettura intestandola alla propria madre 85enne, invalida e convivente e che, pur avendo cambiato autovettura, aveva inteso mantenere il rapporto contrattuale con la convenuta e la titolarità della polizza assicurativa suddetta, confidando di poter mantenere la corrispondente classe di merito.

Che, invece, la convenuta le assegnava la classe di merito 13, pur continuando a pagare il premio assicurativo di euro 547,48, corrispondente alla classe di merito 0.

Si costituiva regolarmente in giudizio la UGF Ass.ni, impugnando e contestando la domanda attrice, rilevando l’errata interpretazione della norma di cui all’art. 5 n. 2 L. 40/2007 (che ha convertito il cosiddetto decreto Bersani-Bis – D.L. 7/2007 del 2.2.2007, facente parte del pacchetto liberalizzazioni), richiamata in citazione dall’attrice, che testualmente dispone “all’art. 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 209/2005 sono aggiunti i seguenti commi: 4 bis L’impresa di assicurazioni, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo ad un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato da persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito dal veicolo già assicurato”, concludendo per il rigetto della domanda, per come in atti ampiamente dedotto, con condanna di parte attrice alle spese e competenze del giudizio o, in subordine, con compensazione integrale delle stesse.

Passando, ora, ad esaminare il merito della domanda ritiene il Giudicante che la stessa è fondata e va, pertanto, accolta.

E’ pacifico tra le parti l’evolversi dei fatti per come narrati in citazione, non essendo in contestazione che l’attrice risulta essere assicurata per la R.C.A. con la compagnia convenuta – già Unipol – e che la stessa godeva di una classe di merito 0 (zero) per non aver mai riportato sinistri.

E’, altresì, pacifico che la (…) nel giugno del 2008 cedeva il veicolo a sé intestato, manteneva la titolarità della polizza su richiamata, chiedeva ed otteneva la sostituzione del suo precedente veicolo, già oggetto di assicurazione, con l’auto Suzuki tg. (…) intestata alla propria madre convivente, di anni 85.

Ciò posto, ritiene il Giudicante sussistere il diritto dell’attrice di vedersi riconoscere la stessa classe di merito risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito dal precedente veicolo, sostituito con quello intestato alla propria madre convivente, a nulla rilevando che detto ultimo veicolo (Suzuki tg. (…) non costituisce “ulteriore veicolo”, come richiamato nella norma in esame, ma altro veicolo che ha sostituito quello già assicurato, intestato alla (…).

Ed infatti, se il comma 4 bis dell’art. 134 del C.d.A. testualmente dispone che “l’impresa di assicurazioni, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo ad un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato da persona fisica convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito dal veicolo assicurato”, a maggior ragione detta impresa di assicurazione non può assegnare una classe di merito più sfavorevole nell’ipotesi in esame, dove non siamo di fronte a un nuovo contratto assicurativo, ma ad una sostituzione del veicolo già assicurato con altro veicolo della medesima tipologia, seppur intestato non alla persona fisica, già titolare di polizza assicurativa, ma alla anziana madre, stabilmente convivente con la stessa, così come prevede la norma in esame.

La domanda attrice è dunque fondata, dal momento che la classe di merito spettante alla (…) è certamente quella 0 (zero) e non la 13 (tredici), con conseguente obbligo di parte convenuta di procedere alla modifica della classe di merito per la polizza RCA su richiamata e di rilascio dell’attestato di rischio con applicazione della classe di merito 0 (zero) e non 13 (tredici).

Viene, invece, rigettata la richiesta relativa al risarcimento del danno economico perché rimasta sfornita di ogni adeguata prova in merito.

In ordine alle spese di lite, infine, considerata la particolarità della questione trattata e l’accoglimento solo parziale della domanda attrice, ritiene il Giudicante sussistere giusti motivi per la compensazione integrale tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Lecce definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (…) con atto del 27.12.10 nei confronti di UGF Ass.ni, in persona del suo legale rappresentante, così provvede:

  1. Accoglie la domanda attrice perché fondata.
  2. Dichiara che la classe di merito spettante all’attrice per la polizza assicurativa RCA auto e rischi diversi n. (…) è la classe 0 (zero) e non la 13 (tredici).
  3. Conseguentemente obbliga la convenuta a procedere alla modifica della classe di merito per la polizza assicurativa suddetta da 0 (zero) a 13 (tredici).
  4. Dichiara, inoltre, la convenuta obbligata al rilascio dell’attestato di rischio, relativo alla polizza n. (…), con applicazione della classe di merito 0 (zero) e non 13 (tredici).
  5. Rigetta la ulteriore domanda di risarcimento danno.
  6. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
  7. Così deciso in Lecce il 24.10.11

Il Cancelliere                                                                                                           Il Giudice di Pace
Antonio Gianni Renna                                                                                 Avv. Anna Maria Aventaggiato